Sintesi
La Risposta n. 343/2021 dell'Agenzia delle Entrate affronta il tema del credito d'imposta per la formazione 4.0 (art. 1, commi 46-56, L. 205/2017), con specifico riferimento all'obbligo di deposito telematico del contratto collettivo territoriale presso l'Ispettorato del Lavoro. Una società che ha svolto attività formative nel 2019 chiede se possa fruire del beneficio avendo depositato l'accordo sindacale solo nel 2020, quindi tardivamente rispetto al termine del 31 dicembre 2019. L'Agenzia nega l'accesso al credito d'imposta, qualificando il deposito tempestivo come condizione di ammissibilità inderogabile per i periodi d'imposta 2018 e 2019, e precisando che l'eliminazione di tale obbligo, introdotta dalla legge di bilancio 2020, opera solo dal periodo d'imposta 2020.
Contesto e quesito
L'istanza proviene da una società in nome collettivo che ha svolto nel 2019 attività di formazione del personale dipendente nelle tecnologie del Piano Nazionale Industria 4.0. La società ha stipulato un accordo con le associazioni sindacali territoriali di categoria e l'Unione Industriale di Torino nel 2018, ma non ha provveduto al deposito telematico nei termini previsti.
Dal quesito dell'interpellante emerge che:
La società XXX SNC [...] dichiara di aver svolto nel 2019 attività di formazione per il personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, per le quali intende accedere al credito d'imposta per la formazione [...] previsto dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
In merito alla stipula dell'accordo collettivo, l'istante precisa che:
le attività di formazione sono ammissibili al beneficio fiscale a condizione che il loro svolgimento sia disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151 presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.
Il punto critico riguarda il deposito tardivo dell'accordo. Dalla documentazione integrativa emerge che:
le attività di formazione sono state realizzate nel 2019 e che l'accordo del ... 2018, stipulato e sottoscritto con le associazioni sindacali territoriali di categoria, è stato depositato telematicamente in data ... 2020.
L'Agenzia rileva inoltre che:
l'istante, tuttavia, non ha in alcun modo chiarito i motivi del tardivo deposito dell'accordo, di cui in premessa, presso l'ispettorato del lavoro.
La richiesta formulata dalla società è la seguente:
la società istante chiede di poter fruire, comunque, del beneficio fiscale ad avvenuto deposito, in via telematica, dell'accordo collettivo territoriale contenente lo svolgimento dell'attività di formazione entro il termine di invio della dichiarazione dei redditi 2020, cioè entro il 30 novembre 2020.
La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente è che:
il costo aziendale sostenuto dall'impresa per le attività di formazione ammissibili al credito di imposta formazione 4.0 possa assumersi, ai fini della determinazione del credito, ai sensi dell'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205 del 2017, a seguito del deposito del contratto collettivo territoriale.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Inquadramento normativo del credito d'imposta formazione 4.0
L'Agenzia ricostruisce anzitutto il quadro normativo dell'agevolazione, qualificandola come incentivo automatico:
L'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto un incentivo fiscale automatico, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della formazione del personale dipendente, nelle materie aventi ad oggetto le c.d. "tecnologie abilitanti", cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0"
Con riguardo alla misura e alla base di calcolo del credito nella sua formulazione originaria, l'Agenzia precisa che:
La disposizione normativa istitutiva ha previsto il riconoscimento del credito d'imposta per le spese in attività di formazione svolte nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti indicati al successivo comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
Estensione e rimodulazione con la legge di bilancio 2019
L'Agenzia richiama l'estensione temporale e la rimodulazione delle aliquote operata dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018):
i commi da 78 a 81 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), hanno esteso l'ambito temporale di riferimento dell'agevolazione, prevedendo che il credito d'imposta formazione 4.0 si applichi anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
In merito alla differenziazione per dimensione d'impresa, la risposta specifica che l'aliquota:
è elevata al 50 per cento delle spese ammissibili sostenute dalle piccole imprese, mentre rimane al 40 per cento per quelle sostenute dalle medie imprese e si riduce al 30 per cento per le grandi imprese, come individuate ai sensi dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Abolizione dell'obbligo di deposito dal 2020
L'Agenzia evidenzia la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2020, che ha eliminato l'obbligo di deposito, ma solo con efficacia dal periodo d'imposta 2020:
la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) al comma 215 ha prorogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, prevedendo che continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale del 4 maggio 2018, ad eccezione della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l'Ispettorato del lavoro competente, non più necessari ai fini del riconoscimento del credito d'imposta.
L'obbligo di deposito come condizione di ammissibilità
Questo è il nucleo giuridico della risposta. L'Agenzia cita testualmente la norma regolamentare che impone il deposito:
«Le attività di formazione nelle tecnologie elencate al comma 1 sono ammissibili a condizione che il loro svolgimento sia espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali depositati, nel rispetto dell'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151»
e la disposizione legislativa sottostante:
«I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati»
L'Agenzia richiama quindi il chiarimento del MiSE sul termine del deposito:
«quanto al termine di deposito dei contratti, si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018»
Si noti che il termine "31 dicembre 2018" è riferito al primo periodo d'imposta di operatività dell'agevolazione. Il medesimo principio (deposito entro la fine del periodo d'imposta di riferimento) si applica per analogia al 2019.
Conclusione negativa
L'Agenzia, richiamando il proprio precedente (Risposta n. 79/2019), qualifica il deposito come condizione inderogabile:
Come chiarito con la risposta n. 79 del 20 marzo 2019, il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, sia in relazione al periodo d'imposta 2018 e sia in relazione al periodo d'imposta 2019 cui si riferisce la presente istanza, "una condizione di ammissibilità al beneficio". La modifica introdotta dal richiamato comma 215 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, infatti, si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020.
La conclusione è quindi di rigetto della soluzione prospettata dal contribuente:
nel caso di specie, non avendo la società istante provveduto al deposito del citato accordo entro la data del 31 dicembre 2019 e non rientrando il caso d'esame nella previsione temporale (anno 2020) di cui al comma 215 della legge n. 160 del 2019, non potrà usufruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 per i periodi d'imposta di vigenza dell'originaria disciplina.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita il proprio intervento ai soli profili fiscali del deposito, riservando al MiSE la valutazione sull'ammissibilità delle attività formative:
l'istante ha trasmesso i documenti riguardanti le attività di formazione svolte, che saranno trasmessi al Ministero per lo Sviluppo Economico per eventuali valutazioni in merito all'ammissibilità delle stesse attività
Il principio affermato — deposito telematico come condizione di ammissibilità — è circoscritto ai periodi d'imposta 2018 e 2019, dato che:
La modifica introdotta dal richiamato comma 215 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, infatti, si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020.
Il deposito è ammesso anche dopo lo svolgimento delle attività formative, purché entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Non è ammesso il deposito tardivo entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come proposto dal contribuente.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi da 46 a 56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) — disciplina istitutiva del credito d'imposta formazione 4.0
- Art. 1, comma 48, Legge 205/2017 — ambiti formativi ammissibili
- Art. 1, commi da 78 a 81, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) — estensione temporale e rimodulazione aliquote del credito formazione 4.0
- Art. 1, comma 215, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) — proroga e soppressione dell'obbligo di deposito dei contratti collettivi dal 2020
- Decreto interministeriale 4 maggio 2018 — disposizioni attuative del credito d'imposta formazione 4.0
- Art. 3, comma 3, D.M. 4 maggio 2018 — condizioni di ammissibilità delle attività formative (obbligo di disciplina in contratti collettivi depositati)
- Art. 14, D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 151 — obbligo di deposito telematico dei contratti collettivi per il riconoscimento di benefici contributivi o fiscali (nota: nel documento è citato anche come "14 settembre 2015" in un passaggio, probabile refuso normativo)
- Allegato I, Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 — definizione di piccole, medie e grandi imprese
- Circolare MiSE n. 412088 del 3 dicembre 2018 — chiarimenti sul termine di deposito dei contratti collettivi
- Risposta a interpello n. 79 del 20 marzo 2019 — Agenzia delle Entrate — qualificazione del deposito come condizione di ammissibilità al beneficio
Temi
- Credito d'imposta formazione 4.0
- Deposito tardivo contratto collettivo
- Condizione di ammissibilità
- Contratti collettivi aziendali e territoriali
- Ispettorato Territoriale del Lavoro
- Tecnologie abilitanti Piano Nazionale Impresa 4.0
- Termine deposito telematico
- Piccole e medie imprese — differenziazione aliquote