Sintesi
La Risposta a interpello n. 14 del 24 gennaio 2020 affronta il tema della compatibilità tra l'agevolazione dell'iper ammortamento e il noleggio di beni strumentali 4.0 a clienti italiani che li impiegano temporaneamente presso cantieri situati all'estero. L'Agenzia delle Entrate è chiamata a valutare se tale utilizzo temporaneo estero configuri una "destinazione a struttura produttiva situata all'estero" ai sensi dell'art. 7 del c.d. Decreto Dignità, con conseguente obbligo di recupero (recapture) dell'agevolazione. Alla luce delle circostanze concrete — carattere temporaneo dello spostamento, incidenza marginale dei noleggi esteri, permanenza del nesso funzionale con l'attività d'impresa in Italia — l'Agenzia conclude che non si configura una delocalizzazione e che l'agevolazione è mantenuta. Il documento è rilevante per tutte le imprese di noleggio di beni strumentali 4.0 che operano anche su cantieri esteri.
Contesto e quesito
L'istanza è presentata da una S.p.A. operante nel settore del noleggio di macchinari e attrezzature per l'edilizia. La società stipula contratti di "nolo a freddo" e trasporta direttamente i beni presso i cantieri dei clienti. In alcuni casi, i beni vengono temporaneamente impiegati all'estero.
Dal quesito dell'interpellante:
☑ S.p.A. [...] opera in via prevalente nel campo del noleggio dei macchinari e di attrezzatura tecnica per l'edilizia, incluso il montaggio e lo smontaggio di tali beni. In particolare, l'istante dichiara di stipulare con i clienti dei cd. "noli a freddo", sulla base dei quali il macchinario è messo a disposizione dei locatari mediante il trasporto diretto, da parte dell'istante, presso il cantiere richiesto dal cliente.
La società precisa inoltre la natura occasionale dell'impiego estero:
☑ precisa che talvolta i beni dati in noleggio vengono temporaneamente impiegati dai clienti italiani nei loro cantieri situati all'estero, previa autorizzazione.
Il quesito specifico verte sull'applicabilità del meccanismo di recapture previsto dal Decreto Dignità:
la società chiede se il noleggio dei suddetti beni, effettuato nei confronti di clienti italiani che li impiegano temporaneamente presso cantieri esteri, possa determinare il recupero dell'agevolazione sopra citata, configurando una destinazione a struttura produttiva situata all'estero, o rientri tra le cause di esclusione previste dalla citata norma.
Soluzione prospettata dal contribuente
La società ritiene che non operi il meccanismo di recapture, invocando l'esclusione prevista per i beni per loro natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive:
X, infatti, ritiene che il caso descritto sia sussumibile nell'ipotesi di esclusione dal meccanismo di recupero dell'agevolazione, in quanto i beni agevolati sono, per loro stessa natura, destinati all'utilizzo in più sedi produttive e pertanto ne sarebbe consentito, secondo quanto stabilito dalla disposizione in rilievo, il temporaneo utilizzo anche al di fuori del territorio dello Stato.
A supporto, l'istante sottolinea la temporaneità intrinseca del cantiere edile:
Il sito produttivo è, infatti, rappresentato dal cantiere che, per le sue caratteristiche intrinseche, ha un carattere temporaneo, essendo allestito e smantellato in funzione dei lavori di costruzione previsti.
L'istante valorizza inoltre il ruolo della tecnologia 4.0 nell'attività d'impresa:
il possesso di macchinari dotati di tecnologia c.d. "4.0" consente, tramite l'interconnessione con i sistemi informatici aziendali, lo scambio di dati relativi al funzionamento e all'operatività del bene, in termini, ad esempio, di localizzazione, ore di lavoro effettuate, carichi effettuati, tempi di fermo macchina. Tali dati costituiscono un valore aggiunto, in quanto consentono a X di migliorare la sua competitività sul mercato, mediante un'assistenza più specifica e tempestiva ai suoi clienti.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Quadro normativo: vincolo di territorialità e meccanismo di recapture
L'Agenzia ricostruisce il quadro normativo richiamando le condizioni di territorialità e il meccanismo di recupero:
Secondo quanto prescritto dall'articolo 7, comma 1, del Decreto Dignità, l'agevolazione dell'iper ammortamento, introdotta dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo dispone che si procede al recupero dell'agevolazione se, nel corso del periodo di fruizione del beneficio, i beni oggetto di agevolazione sono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive, anche se appartenenti alla stessa impresa, situate all'estero.
Nozione di "destinazione a strutture produttive estere" come delocalizzazione
L'Agenzia richiama la propria prassi interpretativa, equiparando l'espressione normativa al concetto di delocalizzazione:
il paragrafo 2.3 della circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, ha chiarito, in linea con il termine utilizzato nella rubrica, nella disposizione normativa e nella relazione illustrativa, che l'espressione "destinazione a strutture produttive situate all'estero" sia equivalente, come sinonimo, a quella di "delocalizzazione".
Questo passaggio è centrale: il meccanismo di recapture non mira a colpire qualsiasi utilizzo estero del bene, ma la sua delocalizzazione stabile.
Ratio della norma
L'Agenzia chiarisce la finalità sottostante al meccanismo di recupero:
La ratio del meccanismo di recupero dell'agevolazione, nell'ipotesi di violazione del vincolo di territorialità, è di ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un'agevolazione fiscale, sotto forma di maggior ammortamento del bene, in assenza di contributo, da parte del bene stesso, al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa ubicata in Italia titolare degli stessi.
Si tratta dunque di impedire che un'impresa italiana benefici dell'iper ammortamento su beni che non contribuiscono effettivamente alla trasformazione digitale dell'impresa sul territorio nazionale.
Elementi fattuali valorizzati dall'Agenzia
L'Agenzia procede all'analisi del caso concreto, valorizzando una serie di circostanze specifiche.
Sulla struttura societaria e la clientela:
secondo le informazioni fornite dalla società istante, la stessa è una società indipendente, non avendo né società controllanti né società controllate e i suoi clienti sono tutti italiani.
Sulla temporaneità del trasporto estero e la sua natura derogatoria:
pur essendo la durata del noleggio, anche estero, variabile, a seconda del macchinario oggetto della locazione e dei lavori che i loro clienti devono eseguire per i propri committenti, l'eventuale trasporto del bene al di fuori del territorio dello Stato ha un carattere meramente temporaneo e viene effettuato sulla base di un accordo derogatorio delle condizioni normalmente previste.
Sull'incidenza marginale dei noleggi esteri:
su un totale di circa... noleggi stipulati nel corso del 2019, solo un numero esiguo, corrispondente all'1 per cento circa del numero totale degli ordini di noleggio, hanno beneficiato della clausola per lo spostamento temporaneo dei beni all'estero.
Sulla pluralità di verifiche effettuate prima di autorizzare il trasporto estero:
anche nell'ipotesi in cui si autorizzi, in favore di determinati clienti, il temporaneo trasporto del bene oltre i confini nazionali, tale decisione è presa sulla base di una pluralità di elementi, tra i quali la verifica della copertura territoriale dell'assicurazione, degli eventuali adempimenti doganali e/o fiscali da ottemperare e dell'esistenza di un divieto di concorrenza, per il quale i macchinari della società non possono essere dati a noleggio in zone di competenza di altri concessionari.
Sul ruolo dell'interconnessione 4.0 nel mantenimento del nesso funzionale con l'impresa italiana:
il possesso di macchinari dotati di tecnologia c.d. "4.0" consente, tramite l'interconnessione con i sistemi informatici aziendali, lo scambio di dati relativi al funzionamento e all'operatività del bene, in termini, ad esempio, di localizzazione, ore di lavoro effettuate, carichi effettuati, tempi di fermo macchina.
Conclusione
L'Agenzia conclude favorevolmente per la società istante, escludendo la configurabilità della delocalizzazione:
si ritiene che la fattispecie sottoposta all'esame della scrivente non configuri una destinazione a struttura produttiva situata all'estero ai sensi del citato articolo 7, comma 1, del Decreto Dignità, mantenendo i beni un nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia.
Il concetto chiave espresso nella conclusione è il nesso funzionale tra il bene e l'attività d'impresa svolta in Italia: finché tale nesso permane, l'utilizzo temporaneo estero non integra una delocalizzazione.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita con precisione il perimetro della propria analisi, escludendo ogni valutazione quantitativa:
si evidenzia che esula dall'analisi della presente istanza di interpello ordinario la corretta determinazione e quantificazione del valore contabile e fiscale delle operazioni indicate in istanza e nei vari allegati prodotti, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione fiscale degli stessi.
La risposta è inoltre resa sulla base delle specifiche circostanze fattuali dichiarate dall'istante, tra cui: la natura di società indipendente senza controllanti o controllate, la clientela interamente italiana, il carattere meramente temporaneo e derogatorio del trasporto estero, l'incidenza marginale (circa 1%) dei noleggi con clausola di spostamento all'estero, e la permanenza dell'interconnessione 4.0 con i sistemi aziendali italiani. Una variazione di tali presupposti potrebbe condurre a conclusioni diverse.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) — introduzione dell'agevolazione dell'iper ammortamento per beni strumentali 4.0
- Art. 7, comma 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge 9 agosto 2018, n. 96 (c.d. "Decreto Dignità") — condizione di destinazione dei beni a strutture produttive situate nel territorio nazionale
- Art. 7, comma 2, D.L. 12 luglio 2018, n. 87 — meccanismo di recupero (recapture) dell'agevolazione in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione a strutture produttive estere
- Art. 7, comma 4, secondo periodo, D.L. 12 luglio 2018, n. 87 — esclusione dal recapture per beni per loro natura destinati all'utilizzo in più sedi produttive e oggetto di temporaneo utilizzo fuori dal territorio dello Stato
- Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 — Agenzia delle Entrate, par. 2.3 — chiarimento sull'equivalenza tra "destinazione a strutture produttive situate all'estero" e "delocalizzazione"
Temi
- noleggio beni strumentali 4.0
- iper ammortamento
- utilizzo temporaneo estero
- recapture / recupero agevolazione
- Decreto Dignità
- delocalizzazione
- nesso funzionale con impresa italiana
- nolo a freddo
- interconnessione sistemi aziendali
- cantieri esteri