Sintesi
La Risposta a interpello n. 128/2025 dell'Agenzia delle Entrate affronta il tema del requisito territoriale previsto per il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0", nel caso specifico di beni collocati a bordo di una nave che opera prevalentemente al di fuori delle acque territoriali italiane. L'Agenzia conclude che il requisito della destinazione a "strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato" può ritenersi soddisfatto anche per beni installati su una nave, purché ricorrano congiuntamente una serie di condizioni: bandiera italiana, iscrizione nei registri nazionali, collegamento organizzativo-gestionale con una struttura aziendale sulla terraferma, e funzione economica integrata nel processo produttivo dell'impresa. Il documento riveste particolare interesse perché sistematizza la prassi precedente in materia di navi e requisito territoriale, applicandola per la prima volta al credito d'imposta 4.0 di cui alle Leggi n. 160/2019 e n. 178/2020.
Contesto e quesito
La società istante (Alfa S.r.l.), società di diritto italiano, ha realizzato un investimento per la costruzione di una nave, a bordo della quale ha installato beni strumentali che ritiene classificabili negli allegati A e B della Legge di Bilancio 2017. Il dubbio interpretativo nasce dalla circostanza che la nave opera principalmente in acque internazionali.
Dal quesito dell'interpellante:
La Società riferisce di aver intrapreso e concluso un progetto di costruzione di una nuova nave. [...] la Società sostiene che tra i citati beni, installati a bordo della nave, ve ne sono alcuni che possono essere classificati all'interno dell'allegato A o B della legge di Bilancio 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) e che rispettano i requisiti tecnici richiesti dalla normativa per la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui all'articolo 1, commi 185 e ss. della Legge n. 160/2019 e di cui all'articolo 1, commi 1051-1063, della Legge n. 178/2020.
La Società ha descritto il collegamento organizzativo della nave con la sede italiana:
la nave ha il proprio centro di gestione e controllo presso la struttura aziendale italiana, dove un team dedicato si occupa di pianificare in ogni dettaglio le singole commesse. In particolare, dal punto di vista operativo, le attività di progettazione ingegneristica e di pianificazione esecutiva che precedono le attività eseguite dalla nave sono interamente gestite e controllate dal predetto team.
Il quesito specifico verte sull'interpretazione del concetto di "strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato":
Il dubbio posto dalla Società origina dall'interpretazione del comma 185 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e del comma 1051 dell'articolo 1 della Legge 178/2020, i quali prevedono espressamente che gli investimenti agevolabili siano necessariamente "investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato". In particolare, l'Istante chiede di sapere se i beni oggetto dell'investimento, collocati presso la nave, soddisfino tale requisito territoriale.
La società istante ha posto due sotto-condizioni a sostegno della propria tesi:
- la nave batte bandiera italiana in quanto iscritta nel registro internazionale italiano di cui al D.L. 457/1997;
- la nave, nonché i beni collocati presso la stessa, sono legati alla struttura aziendale italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Soluzione interpretativa della società istante
La società ha richiamato a sostegno della propria posizione una serie di precedenti normativi e di prassi. In primo luogo, la Risoluzione n. 301/1992 del Ministero delle Finanze, che qualificava la nave come "stabilimento organizzato". Il Ministero aveva affermato:
"È indubbio che le navi destinate all'esercizio di attività commerciali o ad operazioni di rimorchio, salvataggio o di assistenza in mare, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11-2-1971 n. 50, configurano l'esistenza di uno stabilimento organizzato".
E aveva specificato che le navi dovevano possedere un'organizzazione tecnica tale da configurare uno stabilimento:
"seppure direttamente privo del requisito della stabilità al suolo, sia dotato di attrezzature e macchinari di notevole consistenza tecnica e valore"
nonché:
"possa trovare collocazione quel complesso di macchinari, ancorché non stabilmente infissi al suolo, destinati e finalizzati alla produzione industriale intendendosi per tale quella produttiva non solo dei beni ma anche di servizi".
Quanto al principio di territorialità, l'istante ha richiamato l'art. 4 delle disposizioni preliminari al codice della navigazione e la sentenza n. 67/1961 della Corte costituzionale:
"Lo Stato di immatricolazione irradia la propria potestà sulla medesima anche fuori dal limite delle acque territoriali, qualunque sia il luogo in cui essa navighi o sosti, salva la potestà dello Stato straniero quando la nave ne percorra le acque o vi si trattenga. Il collegamento con lo Stato d'iscrizione svolge, quindi, la sua efficacia anche quando la nave si trovi in alto mare; [...] Il predetto collegamento è tanto intenso da ritenere che la nave sia parte del territorio dello Stato in cui è immatricolata, volendosi affermare che questo vi fa valere la propria autorità come sul proprio territorio".
Quadro normativo di riferimento
L'Agenzia delle Entrate inquadra la disciplina vigente richiamando il testo del comma 1051 della Legge n. 178/2020:
il credito di imposta in esame è attribuito «a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato».
L'Agenzia precisa la continuità normativa tra le due discipline:
La menzionata disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dall'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell'ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal "Piano nazionale Impresa 4.0".
Principio cardine: insufficienza della sola iscrizione nei registri
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'iscrizione nei registri nazionali, da sola, non è sufficiente:
si è ritenuto che, ai fini dell'integrazione del predetto requisito territoriale, l'iscrizione della nave nei registri nazionali, così come l'iscrizione nel bilancio della società residente, pur qualificandosi come circostanze idonee a dimostrare un certo grado di collegamento con il territorio nazionale, devono essere accompagnate da ulteriori elementi di fatto che dimostrino, in modo univoco, l'esistenza del requisito relativo all'ubicazione nel territorio dello Stato.
Prassi consolidata: necessità di una struttura produttiva sulla terraferma
L'Agenzia richiama la propria Risoluzione n. 92/E del 2002 in materia di investimenti nelle aree svantaggiate (art. 8, L. n. 388/2000):
"atteso che le navi non sono suscettibili, per loro natura di beni mobili, di costituire autonomamente una struttura produttiva radicata sul territorio, l'investimento può essere agevolato solo se nei territori indicati nel comma 1 dell'articolo 8 esiste una struttura produttiva dell'impresa, della quale le navi costituiscono parte integrante".
Con la successiva Risoluzione n. 16/E del 2005, l'Agenzia aveva ulteriormente specificato:
è "necessario, in sostanza, che sulla terraferma, nei territori ammessi all'agevolazione in questione, esista un'organizzazione di impresa della quale le navi costituiscono parte integrante".
Conclusione: requisito territoriale soddisfatto nel caso di specie
L'Agenzia conclude positivamente, elencando le circostanze di fatto determinanti. In particolare, tra gli elementi valorizzati:
- la nave di proprietà di Alfa S.r.l., battente bandiera italiana, è iscritta nei registri nazionali;
- dal punto di vista contabile, la nave è iscritta nel bilancio della Società;
- dal punto di vista organizzativo e gestionale, le attività della nave sono pianificate, coordinate e supervisionate dal team della struttura aziendale italiana. Nel dettaglio, la Società ha chiarito che la nave e, di conseguenza, i beni agevolabili sulla stessa, appartengono al sistema produttivo italiano, in quanto direttamente organizzati e gestiti dalla struttura aziendale italiana e svolgenti una funzione "core" nell'ambito del processo produttivo di Alfa S.r.l.;
- dal punto di vista economico, la nave svolge una fase essenziale del processo produttivo della Società;
- la nave e, di conseguenza, i beni collocati sulla stessa sono utilizzati nell'attività ordinariamente svolta da Alfa S.r.l.;
- la nave non opera presso strutture produttive situate all'estero, ma esclusivamente presso siti di posa,
Sulla base di tali elementi, l'Agenzia conclude:
si ritiene che, con riferimento agli investimenti "Industria 4.0" effettuati sulla nave di proprietà di Alfa S.r.l., in presenza di tutti i requisiti previsti dalla Legge, possa ritenersi soddisfatto il requisito territoriale richiesto dall'art. 1 comma 1051 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'articolo 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delle Entrate delimita con chiarezza il perimetro del proprio parere. In apertura:
il presente parere non implica o presuppone un giudizio in merito alla sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge per la fruizione del credito d'imposta per beni strumentali tecnologicamente avanzati di seguito descritto, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Inoltre, l'Agenzia esclude espressamente dall'analisi la verifica dei requisiti tecnici:
non è oggetto della presente risposta la valutazione dei requisiti richiesti dall'articolo 1, commi 1052 - 1058 bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come richiamato dall'articolo 1, comma 189, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per la fruizione dell'agevolazione in esame, che, di conseguenza, si assumono acriticamente ai fini del parere di seguito riportato (cfr. circolare n. 31/E del 2020).
La valutazione delle circostanze di fatto è anch'essa esclusa dall'ambito dell'interpello:
la cui valutazione esula dall'analisi in sede di interpello e su cui resta impregiudicato il potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria
Infine, la clausola generale di chiusura:
Il presente parere viene reso sulla base delle informazioni rappresentate dalla Società, assunte acriticamente così come illustrate nell'istanza trasmessa, nel presupposto della loro veridicità e correttezza, e non si estende a questioni diverse da quelle che hanno costituito oggetto di specifica richiesta.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 185 e ss., Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020 — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi)
- Art. 1, commi 184-197, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (disciplina complessiva del credito d'imposta beni strumentali)
- Art. 1, comma 189, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (rinvio alle condizioni dell'art. 1, comma 9, L. 232/2016)
- Art. 1, commi 1051-1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021 — riformulazione credito d'imposta beni strumentali nuovi)
- Art. 1, commi 1052-1058 bis, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (requisiti per le diverse tipologie di beni agevolabili)
- Art. 1, comma 1061, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ambito soggettivo dell'agevolazione)
- Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017 — condizioni per la fruizione dell'agevolazione)
- Allegato A e Allegato B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (elenchi beni materiali e immateriali 4.0)
- Art. 18, D.L. n. 91/2014 (credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi — precedente agevolazione)
- Art. 8, Legge n. 388/2000 (credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate)
- Legge n. 64/1986 (interventi straordinari nel Mezzogiorno — norma di portata analoga)
- D.L. n. 457/1997 (Registro Internazionale Italiano)
- Art. 4, Disposizioni preliminari al Codice della Navigazione (navi italiane in alto mare considerate territorio italiano)
- Legge 11 febbraio 1971, n. 50 (unità da diporto)
- Sentenza n. 67 del 22 dicembre 1961 — Corte costituzionale (collegamento nave-Stato di immatricolazione)
- Risoluzione n. 301 del 16 maggio 1992 — Ministero delle Finanze (nave come stabilimento organizzato)
- Risoluzione n. 92/E del 20 marzo 2002 — Agenzia delle Entrate (investimenti in navi e aree svantaggiate)
- Risoluzione n. 16/E del 15 febbraio 2005 — Agenzia delle Entrate (necessità di organizzazione d'impresa sulla terraferma)
- Circolare n. 31/E del 2020 — Agenzia delle Entrate (chiarimenti credito d'imposta beni strumentali)
Temi
- Requisito territoriale beni strumentali 4.0
- Nave come struttura produttiva
- Credito d'imposta Industria 4.0
- Allegato A e Allegato B L. 232/2016
- Registro Internazionale Italiano
- Collegamento organizzativo-gestionale con terraferma
- Ubicazione nel territorio dello Stato
- Beni mobili e radicamento territoriale