Sintesi
La Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate istituisce e sistematizza i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta rientranti nella misura "Investimento 1: Transizione 4.0" (M1C2-1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il documento risponde a un preciso obbligo previsto dalla Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che condizionava il raggiungimento di un "Traguardo" del PNRR alla definizione di tali codici tributo. La risoluzione elenca analiticamente i codici tributo utilizzabili per tre tipologie di crediti d'imposta — beni strumentali, ricerca e sviluppo/innovazione, formazione 4.0 — distinguendo tra quelli finanziati dal PNRR e quelli che restano al di fuori del perimetro PNRR, e definisce le modalità di monitoraggio nelle dichiarazioni dei redditi tramite il quadro RU.
Principio espresso
L'Agenzia delle Entrate, in attuazione di un preciso vincolo posto dalla Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN, individua i codici tributo da utilizzare in compensazione per i crediti d'imposta Transizione 4.0 finanziati dal PNRR e stabilisce il perimetro di ciascun codice, distinguendo espressamente le misure finanziate dal PNRR da quelle che ne restano escluse. Il principio cardine è che la compensazione deve avvenire esclusivamente per via telematica:
per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta citati tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, sono utilizzati i seguenti codici tributo, secondo le istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive.
L'Agenzia precisa inoltre la fonte dell'obbligo, citando l'allegato alla Decisione ECOFIN:
"Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d'imposta tramite modello F24"
Motivazione
La risoluzione si fonda sulla necessità di dare attuazione agli impegni assunti dall'Italia nel quadro del PNRR. L'Agenzia ricostruisce il fondamento istituzionale della misura:
Il 13 luglio 2021 il Consiglio ECOFIN ha adottato la Decisione di esecuzione relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR). Nell'allegato alla Decisione vengono descritte le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, caratterizzati da puntuali obiettivi e traguardi secondo una precisa cadenza temporale, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.
L'Agenzia identifica poi l'obiettivo della misura Transizione 4.0 e le tre categorie di investimenti agevolati:
la misura "Investimento 1: Transizione 4.0" (M1C2-1) prevista dal PNRR ha l'obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in: a) beni capitali; b) ricerca, sviluppo e innovazione; c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.
La finalità di monitoraggio è esplicitata dall'Agenzia come necessaria per il controllo dell'utilizzo delle risorse PNRR:
Ai fini del puntuale monitoraggio delle sopra descritte misure agevolative, i dati dei crediti d'imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti beneficiari, secondo le relative istruzioni approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Portata applicativa
La risoluzione si applica a tutti i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta Transizione 4.0 che intendano utilizzarli in compensazione tramite modello F24. L'Agenzia opera una distinzione fondamentale tra codici tributo finanziati dal PNRR e codici che ne restano esclusi.
Codici tributo per beni strumentali finanziati dal PNRR (Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021):
"6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019"
"6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019"
"6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020"
"6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020"
Per il codice 6935 l'Agenzia introduce una precisazione rilevante circa il perimetro PNRR:
"6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020". Questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali. In ogni caso la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali
Codice espressamente escluso dal PNRR:
Il codice tributo "6932", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019", istituito con la citata risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che non sono finanziate dal PNRR.
Codice tributo per R&S e innovazione finanziato dal PNRR (Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021):
"6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019"
Codici R&S confermati ma esclusi dal PNRR:
si conferma che rimangono validi i seguenti codici tributo istituiti con la citata risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021, che non sono relativi a misure finanziate nell'ambito del PNRR
"6939" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020"
"6940" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020"
Codice tributo per formazione 4.0 finanziato dal PNRR (Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019):
"6897" denominato "credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018"
Con riguardo alla decorrenza del monitoraggio per i crediti R&S e formazione, l'Agenzia precisa:
il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo 6938), finanziato dal PNRR solo a partire dall'anno d'imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l'anno d'imposta 2021
il credito d'imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897), finanziato dal PNRR solo a partire dall'anno d'imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l'anno d'imposta 2021. Attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice "F7".
Riferimenti normativi
- Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 (approvazione PNRR Italia)
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 188, 189, 190 (credito d'imposta beni strumentali — legge di bilancio 2020)
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 198-209 (credito d'imposta R&S e innovazione)
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi da 1054 a 1058 (credito d'imposta beni strumentali — legge di bilancio 2021)
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 46 a 56 (credito d'imposta formazione 4.0)
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi da 78 a 81 (proroga formazione 4.0)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Allegato A e Allegato B (elenchi beni strumentali 4.0)
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 244, comma 1 (misura incrementale R&S Mezzogiorno e sisma)
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 3/E del 13 gennaio 2021
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E del 1° marzo 2021
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 6/E del 17 gennaio 2019