Sintesi
La Risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate dispone la ridenominazione del codice tributo "6936", utilizzato per la compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016. L'intervento si rende necessario per recepire l'estensione del codice tributo anche agli investimenti disciplinati dal comma 1057-bis dell'articolo 1 della legge n. 178/2020, introdotto successivamente alle risoluzioni istitutive originarie. La portata del provvedimento è strettamente operativa: aggiorna la denominazione del codice tributo senza modificare le modalità di compilazione del modello F24 già stabilite dalla Risoluzione n. 3/E del 2021.
Principio espresso
L'Agenzia delle Entrate, preso atto dell'introduzione del comma 1057-bis nell'impianto normativo del credito d'imposta per beni strumentali 4.0, adegua la denominazione del codice tributo 6936 affinché ricomprenda espressamente anche tale disposizione. Il codice tributo viene così ridenominato:
"6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020".
La ridenominazione garantisce che il medesimo codice tributo copra l'intera disciplina agevolativa prevista dai commi 1056, 1057 e 1057-bis, consentendo l'utilizzo in compensazione anche del credito derivante da quest'ultima disposizione.
Motivazione
L'Agenzia delle Entrate fonda l'intervento sulla necessità di allineare la codifica tributaria alla base normativa vigente. Il presupposto è individuato nella disposizione sostanziale del comma 1057-bis:
L'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 riconosce, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, un credito di imposta alle condizioni ivi indicate.
La finalità operativa è esplicitata dall'Agenzia in relazione allo strumento di compensazione:
per consentire l'utilizzo in compensazione del credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, si ridenomina il seguente codice tributo, di cui alle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021
L'Agenzia richiama espressamente le risoluzioni precedenti (n. 3/E del 2021 e n. 68/E del 2021) quali atti istitutivi del codice tributo originario, confermando la continuità delle istruzioni operative:
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.
Portata applicativa
Il provvedimento si applica esclusivamente sul piano operativo-dichiarativo: non introduce né modifica alcuna agevolazione sostanziale, ma aggiorna la denominazione del codice tributo affinché sia coerente con l'intero perimetro normativo.
L'ambito oggettivo è circoscritto ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi rientranti nell'allegato A alla legge n. 232/2016, come riconosciuti ai sensi dei commi 1056, 1057 e 1057-bis. Il presupposto soggettivo è individuato dalla norma nelle:
imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
La modalità di utilizzo resta invariata: compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente per via telematica. Le modalità di compilazione del modello F24 restano quelle già stabilite dalla Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, come espressamente confermato dall'Agenzia.
Riferimenti normativi
- Articolo 1, comma 1057-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021)
- Articolo 1, commi 1056 e 1057, legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017)
- Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 (Agenzia delle Entrate)
- Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 (Agenzia delle Entrate)