Sintesi
La Risoluzione n. 41/E dell'11 giugno 2025 dell'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo "7077" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta Transizione 4.0 relativo agli investimenti in beni materiali di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020, come disciplinato dai commi da 446 a 448 della legge di Bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Il documento definisce le modalità di compilazione del modello F24, i limiti di utilizzo del credito, il meccanismo di trasmissione dei dati tra MIMIT e Agenzia delle Entrate e chiarisce il regime transitorio per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024, che continuano a utilizzare il codice tributo "6936".
Principio espresso
La Risoluzione istituisce un nuovo codice tributo dedicato al credito d'imposta Transizione 4.0 per gli investimenti 2025, distinguendolo dal codice utilizzato per le annualità precedenti. L'Agenzia delle Entrate dispone:
per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
- "7077" denominato "Credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".
Quanto al regime transitorio per gli investimenti già prenotati, l'Agenzia precisa:
Il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024. In tali ipotesi, per la fruizione del credito d'imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo "6936", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020", istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45.
Motivazione
Il fondamento normativo del nuovo codice tributo risiede nella legge di Bilancio 2025. L'Agenzia richiama anzitutto il perimetro temporale e il tetto di spesa fissati dal legislatore:
L'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, "è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Il comma 446 prevede inoltre una clausola di salvaguardia per gli investimenti già avviati prima della pubblicazione della legge:
Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".
La Risoluzione richiama poi l'obbligo di comunicazione telematica previsto dal comma 447 e il ruolo del MIMIT:
Il comma 447, dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024 prevede che ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 446, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato.
Il modello di comunicazione è stato definito in sede attuativa:
A tal fine, Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il relativo modello di comunicazione con il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d'imposta in argomento.
L'Agenzia descrive quindi il meccanismo di trasmissione dei dati dal MIMIT:
il decreto direttoriale dispone che, ai sensi del comma 448, dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell'agevolazione nel mese precedente con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Infine, viene richiamata la regola di frazionamento del credito:
Si rammenta che il comma 1059 della legge n. 178 del 2020 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Portata applicativa
Ambito di utilizzo del codice tributo "7077". Il nuovo codice si applica al credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0 (allegato A, legge n. 232/2016) effettuati nel periodo definito dal comma 446. Il credito è fruibile solo previa comunicazione al MIMIT e inserimento nell'elenco trasmesso all'Agenzia delle Entrate:
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle entrate.
Il credito è visibile nel cassetto fiscale e soggetto a un limite invalicabile:
Il credito d'imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Modalità di compilazione del modello F24. L'Agenzia fornisce istruzioni puntuali:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di completamento degli investimenti, nel formato "AAAA".
Investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024. Questi investimenti restano disciplinati dal precedente regime e utilizzano il codice tributo "6936", come chiarito nella sezione "Principio espresso".
Riferimenti normativi
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 1057-bis (credito d'imposta Transizione 4.0 per beni materiali)
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, comma 1059 (utilizzo in tre quote annuali di pari importo)
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 446 (perimetro temporale e limite di spesa 2.200 milioni di euro)
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 447 (comunicazione telematica al MIMIT)
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207, articolo 1, comma 448 (trasmissione elenco beneficiari dal MIMIT all'Agenzia delle Entrate)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, allegato A (elenco beni materiali 4.0)
- Decreto direttoriale MIMIT 15 maggio 2025 (modello di comunicazione e modalità attuative)
- Decreto direttoriale MIMIT 24 aprile 2024 (disciplina applicabile agli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024)
- Risoluzione Agenzia delle Entrate 13 gennaio 2021, n. 3/E (istituzione codice tributo "6936")
- Risoluzione Agenzia delle Entrate 26 luglio 2023, n. 45/E (ridenominazione codice tributo "6936")