Sintesi
La Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Il documento copre due distinti regimi agevolativi: quello previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (commi 184 e seguenti) e quello introdotto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (commi 1051 e seguenti). Vengono istituiti complessivamente sei codici tributo, tre per ciascun regime, differenziati in base alla tipologia di bene agevolabile (beni ordinari, beni Allegato A e beni Allegato B alla legge n. 232/2016). La risoluzione fornisce inoltre le istruzioni operative per la compilazione del modello F24.
Principio espresso
L'Agenzia delle Entrate, nell'esercizio della propria funzione istitutiva dei codici tributo, definisce le modalità operative per la fruizione in compensazione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 e non, distinguendo i codici in base alla norma di riferimento e alla tipologia di bene. In particolare, l'Agenzia stabilisce che:
per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in argomento tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo
Per il regime della legge n. 160/2019, i codici istituiti sono:
"6932" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019"
"6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019"
"6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019"
Per il regime della legge n. 178/2020, i codici istituiti sono:
"6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020"
"6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020"
"6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020"
Motivazione
La risoluzione richiama anzitutto il fondamento normativo del credito d'imposta disciplinato dalla legge n. 160/2019. L'Agenzia cita il comma 185, secondo cui:
Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Quanto alle modalità di fruizione del credito nel regime della legge n. 160/2019, l'Agenzia richiama il comma 191:
Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. [...]
Per il regime della legge n. 178/2020, la risoluzione richiama il comma 1051 che definisce l'ambito soggettivo e temporale dell'agevolazione:
A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. [...]
Quanto alla fruizione del credito nel regime della legge n. 178/2020, l'Agenzia cita il comma 1059:
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo.
Il medesimo comma 1059 prevede inoltre una modalità agevolata per le imprese di minori dimensioni:
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.
Portata applicativa
La risoluzione fornisce istruzioni operative vincolanti per la compilazione del modello F24. In particolare, per entrambi i regimi l'Agenzia stabilisce che:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".
Quanto alla compilazione del campo temporale:
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente per via telematica, come espressamente precisato nella risoluzione, che richiede la presentazione:
esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate
I codici tributo si applicano in modo differenziato in base a:
- Regime normativo: legge n. 160/2019 (codici 6932, 6933, 6934) o legge n. 178/2020 (codici 6935, 6936, 6937).
- Tipologia di bene: beni strumentali ordinari (diversi da Allegati A e B), beni materiali 4.0 (Allegato A alla legge n. 232/2016), beni immateriali 4.0 (Allegato B alla legge n. 232/2016).
- Modalità di fruizione: cinque o tre quote annuali per la legge n. 160/2019 a seconda della tipologia; tre quote annuali o quota unica (per soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro, limitatamente ai beni ordinari e al periodo 16.11.2020 – 31.12.2021) per la legge n. 178/2020.
Riferimenti normativi
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 184, 185, 188, 189, 190, 191, 195
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1051, 1052–1058, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1062
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Allegato A e Allegato B
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 17