Sintesi
La Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 dell'Agenzia delle Entrate dispone la sospensione temporanea dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e per attività di ricerca, sviluppo, innovazione tecnologica e design. Il provvedimento dà attuazione operativa all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che subordina la fruizione di tali crediti all'invio di una comunicazione preventiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). La sospensione opera nelle more dell'adozione del decreto direttoriale del MIMIT che dovrà definire contenuto, modalità e termini delle comunicazioni, e riguarda specifici codici tributo in relazione a determinati anni di riferimento.
Principio espresso
L'Agenzia delle Entrate stabilisce che, in attesa del decreto direttoriale del MIMIT attuativo dell'obbligo di comunicazione preventiva introdotto dal DL 39/2024, l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta Transizione 4.0 è sospeso per determinati codici tributo e annualità. La sospensione costituisce misura cautelare transitoria volta a impedire la fruizione dei crediti prima che sia operativo il meccanismo di comunicazione previsto dalla legge.
L'Agenzia delle Entrate dispone che:
nelle more dell'adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d'imposta in argomento è sospeso l'utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi:
- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024;
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2024.
Motivazione
La sospensione trova il proprio fondamento normativo nell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2024, che ha introdotto un obbligo di comunicazione preventiva per la fruizione dei crediti. L'Agenzia delle Entrate richiama integralmente la disposizione:
Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La norma prevede inoltre un obbligo di aggiornamento al completamento degli investimenti e una comunicazione anche per gli investimenti già realizzati nel 2024 prima dell'entrata in vigore del decreto:
La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Le comunicazioni devono basarsi su un modello già esistente, da aggiornare con decreto direttoriale del MIMIT:
Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
Per i crediti relativi a beni strumentali nuovi dell'anno 2023, l'Agenzia richiama una disposizione specifica del comma 3 dell'articolo 6:
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.
L'Agenzia richiama infine i codici tributo precedentemente istituiti con propri provvedimenti, tra cui:
"6936", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'A' alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020"
"6937", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'B' alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020"
"6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019"
"6939" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020"
"6940" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020"
Portata applicativa
La sospensione della compensazione opera in modo differenziato a seconda della tipologia di credito e dell'anno di riferimento indicato nel modello F24.
Per i beni strumentali materiali 4.0 (allegato A) e immateriali 4.0 (allegato B), la sospensione riguarda gli anni 2023 e 2024. L'Agenzia dispone che è sospeso l'utilizzo:
per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024
La sospensione per l'anno 2023 sui codici 6936 e 6937 trova specifica base nel comma 3 dell'articolo 6, che subordina la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti alla comunicazione al MIMIT:
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.
Per i crediti relativi a ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e transizione ecologica, la sospensione riguarda il solo anno 2024:
per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2024.
La sospensione ha carattere transitorio, operando esclusivamente nelle more dell'adozione del decreto direttoriale del MIMIT. Non sono interessati dalla sospensione: i crediti per beni strumentali nuovi con anno di riferimento anteriore al 2023 (codici 6936 e 6937), né i crediti per R&S e innovazione con anno di riferimento anteriore al 2024 (codici 6938, 6939 e 6940).
Riferimenti normativi
- Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (obbligo di comunicazione preventiva)
- Articolo 6, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (subordinazione compensabilità crediti 2023 alla comunicazione)
- Articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0)
- Articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (crediti d'imposta per R&S, innovazione tecnologica e design)
- Articolo 1, commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica)
- Articolo 1, commi 1056 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
- Articolo 1, comma 198 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
- Articolo 244, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (Mezzogiorno e sisma centro Italia)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (allegati A e B)
- Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico (modello di comunicazione)
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 3/E del 13 gennaio 2021 (istituzione codici tributo)
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 13/E del 1° marzo 2021 (istituzione codici tributo)
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 68/E del 30 novembre 2021 (crediti PNRR Transizione 4.0)
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 45/E del 26 luglio 2023 (ridenominazione codice tributo 6936)