Sintesi
La Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021 dell'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, disciplinato dall'articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge n. 160/2019, come modificato dalla legge n. 178/2020. Il provvedimento introduce tre distinti codici tributo: uno generale (6938) e due specifici per le misure incrementali riservate alle regioni del Mezzogiorno (6939) e del sisma centro Italia (6940). La risoluzione fornisce altresì le istruzioni operative per la compilazione del modello F24 e precisa il perimetro di utilizzo di ciascun codice.
Principio espresso
L'Agenzia delle Entrate, al fine di rendere operativa la fruizione del credito d'imposta per R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, istituisce i codici tributo necessari alla compensazione tramite modello F24, distinguendo tra credito ordinario e misure incrementali per specifiche aree territoriali. In particolare, il provvedimento chiarisce la separazione tra credito base e maggiorazione territoriale:
Si precisa che i codici "6939" e "6940" devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d'imposta corrispondente all'incremento dell'aliquota dell'agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.
Motivazione
La risoluzione muove dalla base normativa del credito d'imposta, richiamando la disposizione istitutiva come modificata dalla legge di bilancio 2021. L'Agenzia delle Entrate cita testualmente la norma fondante:
"Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206."
Quanto alle modalità di fruizione, la risoluzione richiama il vincolo temporale di utilizzo del credito:
Il successivo comma 204 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
L'istituzione dei codici specifici per le aree territoriali agevolate è motivata dalla previsione del Decreto Rilancio, citato letteralmente dall'Agenzia:
"Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003."
L'Agenzia richiama inoltre l'estensione temporale della maggiorazione operata dalla legge di bilancio 2021:
La maggiorazione della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 185, della legge n. 178 del 2020.
Portata applicativa
I tre codici tributo istituiti si applicano alle seguenti fattispecie, con le relative istruzioni operative.
Il codice 6938 è il codice generale, denominato:
"Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019"
Il codice 6939 è riservato alla maggiorazione territoriale per il Mezzogiorno, denominato:
"Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020"
Il codice 6940 è riservato alla maggiorazione per le aree del sisma centro Italia, denominato:
"Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020"
La compensazione avviene esclusivamente tramite modello F24 presentato per via telematica. L'Agenzia precisa le modalità di compilazione:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".
Per l'indicazione dell'annualità:
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di maturazione del credito, nel formato "AAAA".
Il canale di presentazione è vincolato:
Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo
La maggiorazione territoriale si applica con aliquote differenziate per dimensione d'impresa: dal 12 al 25% per le grandi imprese, dal 12 al 35% per le medie imprese e dal 12 al 45% per le piccole imprese, secondo le definizioni della raccomandazione 2003/361/CE. L'ambito territoriale copre sia le regioni del Mezzogiorno sia le regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017, con estensione temporale per gli anni 2021 e 2022 limitatamente alle regioni del Mezzogiorno.
Riferimenti normativi
- Articolo 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) — istituzione del credito d'imposta R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative
- Articolo 1, commi da 199 a 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 — condizioni e misure del credito
- Articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 — credito d'imposta per investimenti in R&S
- Articolo 1, comma 204, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 — modalità di utilizzo in compensazione in tre quote annuali
- Articolo 1, comma 1064, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) — modifiche alla disciplina del credito
- Articolo 1, comma 185, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 — estensione della maggiorazione per il Mezzogiorno agli anni 2021 e 2022
- Articolo 244, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 — maggiorazione aliquote per Mezzogiorno e sisma centro Italia
- Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 — disciplina della compensazione
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 — definizione di micro, piccole e medie imprese