Sintesi
La Risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026, emanata dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Istituzionali e di Riscossione dell'Agenzia delle Entrate, fornisce le indicazioni operative per la fruizione del credito d'imposta residuo al 31 dicembre 2025 relativo al Piano Transizione 5.0, istituito dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Il documento disciplina la ripartizione del credito non ancora utilizzato in cinque quote annuali di pari importo (2026-2030), conferma l'utilizzo del codice tributo "7072" già istituito con la Risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024, e illustra le modalità di compensazione tramite modello F24 nonché i controlli automatizzati predisposti dall'Agenzia.
Principio espresso
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che il credito d'imposta Transizione 5.0 non utilizzato entro il 31 dicembre 2025 non si perde, ma viene ripartito d'ufficio in cinque quote annuali di pari importo, utilizzabili in compensazione dal 2026 al 2030, con azzeramento contestuale del plafond originario.
L'Agenzia delle Entrate stabilisce che:
Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
E precisa l'effetto contabile della ripartizione:
A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell'importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.
Motivazione
Il fondamento normativo della ripartizione quinquennale risiede nel comma 13 dell'articolo 38 del d.l. n. 19/2024, che l'Agenzia richiama testualmente:
il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento.
Il medesimo comma 13 prevede espressamente il meccanismo di riporto in avanti:
L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo
L'Agenzia ricorda inoltre la finalità complessiva della misura, richiamando il quadro normativo istitutivo. L'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024:
al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell'istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d'imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.
Portata applicativa
La risoluzione si applica a tutti i soggetti titolari di un credito d'imposta Transizione 5.0 non interamente compensato entro il 31 dicembre 2025. L'Agenzia delle Entrate dichiara espressamente l'ambito della risoluzione:
Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
Per quanto riguarda le modalità operative di utilizzo, l'Agenzia precisa che:
L'importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo "7072" istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l'anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.
L'utilizzo è sottoposto a un limite annuale verificato automaticamente. L'Agenzia delle Entrate prevede infatti che:
In fase di elaborazione dei modelli F24, l'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
In caso di superamento del limite, il contribuente è informato tramite il canale telematico:
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Si evidenzia infine che la compensazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, come previsto dalla norma primaria richiamata dall'Agenzia:
presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento.
Riferimenti normativi
- Articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (Piano Transizione 5.0)
- Articolo 38, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
- Articolo 38, comma 10, ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
- Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (compensazione tramite modello F24)
- Risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 dell'Agenzia delle Entrate (istituzione del codice tributo "7072")