Sintesi
La Risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione dei termini per l'acquisizione della perizia giurata (o degli altri documenti previsti dal comma 11 dell'art. 1 della legge n. 232/2016) nell'ambito della disciplina dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali "Industria 4.0". Il documento chiarisce le conseguenze che si producono quando la documentazione attestante i requisiti — in particolare l'interconnessione — viene acquisita in un periodo d'imposta successivo a quello in cui l'interconnessione si è effettivamente realizzata. Il principio cardine è che non esiste un termine decadenziale per l'acquisizione della perizia: il ritardo non preclude l'agevolazione, ma ne determina uno slittamento temporale quanto alla decorrenza della fruizione. La risoluzione riveste rilevanza pratica significativa per tutte le imprese che, pur avendo tempestivamente interconnesso il bene, non abbiano completato l'iter documentale nel medesimo periodo d'imposta.
Principio espresso
L'Agenzia delle Entrate stabilisce che l'acquisizione tardiva della perizia giurata (o della dichiarazione del legale rappresentante, o dell'attestato di conformità) rispetto al momento dell'interconnessione non comporta la decadenza dal beneficio dell'iper ammortamento, ma determina unicamente il differimento della decorrenza dell'agevolazione al periodo d'imposta in cui la documentazione viene effettivamente acquisita:
si ritiene che, nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.
L'Agenzia sintetizza ulteriormente il principio nei termini seguenti:
l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
Motivazione
Assenza di un termine decadenziale nella norma
L'Agenzia fonda il proprio ragionamento sulla constatazione che la disposizione di legge non fissa un termine perentorio per l'acquisizione della documentazione:
Si evidenzia come il comma 11 in questione non preveda alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.
Ruolo fondamentale della documentazione
Pur in assenza di un termine decadenziale, l'Agenzia valorizza la funzione sostanziale della documentazione nell'economia della disciplina agevolativa, quale presupposto imprescindibile per la spettanza del beneficio:
la documentazione richiesta dal citato comma 11 riveste un ruolo fondamentale nell'ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l'altro, il rispetto del requisito dell'interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio)
Requisito dell'interconnessione come condizione essenziale
L'Agenzia richiama quanto già chiarito in sede di prassi circa la centralità del requisito dell'interconnessione:
per poter beneficiare delle maggiorazioni di cui ai commi 9 (150 per cento) e 10 (40 per cento), i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B devono rispettare il requisito della "interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell'agevolazione.
Termine ordinario per l'acquisizione dei documenti
L'Agenzia ricorda il termine fisiologico per l'acquisizione della documentazione, quale parametro rispetto al quale si misura il "ritardo":
Tali documenti devono essere acquisiti dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione
Contenuto della documentazione prevista dal comma 11
L'Agenzia richiama integralmente il dettato normativo che definisce l'onere documentale e le relative soglie:
Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Republica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
Funzione attestativa della documentazione
L'Agenzia precisa che l'interconnessione, unitamente agli altri requisiti, deve risultare dalla documentazione di legge:
L'interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dai documenti indicati nel predetto comma 11, ossia dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall'attestato di conformità.
Portata applicativa
Il principio si applica alla specifica fattispecie in cui l'impresa abbia completato l'investimento e l'interconnessione del bene in un dato periodo d'imposta, ma acquisisca la documentazione attestativa (perizia giurata, dichiarazione del legale rappresentante o attestato di conformità) soltanto in un periodo d'imposta successivo.
L'Agenzia illustra la portata pratica del principio con un esempio concreto:
nel caso di un bene rientrante nell'allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l'impresa potrà fruire dell'iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento.
Per quanto riguarda la quantificazione della quota fruibile a partire dal periodo d'imposta di acquisizione della documentazione, l'Agenzia precisa:
La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d'imposta precedente
Le condizioni di applicabilità del principio possono sintetizzarsi come segue:
- Il bene deve rientrare negli allegati A o B alla legge n. 232/2016.
- Il bene deve essere stato effettivamente interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
- La documentazione deve attestare sia l'inclusione del bene negli elenchi di legge sia l'avvenuta interconnessione.
- La fruizione dell'iper ammortamento decorre dal periodo d'imposta di acquisizione della documentazione, non da quello di interconnessione.
- Per il periodo d'imposta intermedio (interconnessione avvenuta ma documentazione non ancora acquisita), il bene beneficia del solo super ammortamento.
Riferimenti normativi
- Articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)
- Articolo 7-novies del decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico in materia di documentazione amministrativa)
- Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017 (paragrafi 6.3 e 6.4.1, esempio 9)
- Relazione illustrativa della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (e relativa relazione illustrativa)