Sintesi
La Risoluzione 14/E del 16 aprile 2026 dell'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo "7079" per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta introdotto dall'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, come modificato dall'articolo 1, lettera a), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42. Il credito d'imposta, pari all'89,77% dell'importo richiesto, è riconosciuto alle imprese che hanno presentato comunicazioni nell'ambito del Piano Transizione 5.0 di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, per investimenti negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e per spese di formazione del personale. Il documento disciplina le modalità operative di compilazione del modello F24 e richiama i controlli automatizzati effettuati dall'Agenzia sulla base dell'elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE.
Principio espresso
L'Agenzia delle Entrate, in attuazione delle disposizioni che prevedono la fruizione del credito d'imposta Transizione 5.0 esclusivamente in compensazione, istituisce il codice tributo dedicato. In particolare, la risoluzione stabilisce:
"7079" - denominato "Credito d'imposta - Transizione 5.0 - Articolo 8, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38".
L'Agenzia precisa inoltre che l'utilizzo deve avvenire tramite i canali telematici dell'Agenzia stessa:
per consentire l'utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo
Motivazione
L'istituzione del codice tributo trova fondamento nell'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, che ha introdotto la nuova agevolazione. L'Agenzia richiama puntualmente la disposizione istitutiva:
L'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026 n. 38, come modificato dall'articolo 1, lettera a), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, introduce per l'anno 2026 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari all'89,77% dell'importo richiesto dalle aziende che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - "Transizione 5.0", per investimenti di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alle spese di formazione del personale
Sul piano delle modalità di fruizione, l'Agenzia richiama il comma 3 del medesimo articolo 8, che impone la compensazione come unica modalità di utilizzo, con un termine perentorio:
il comma 3 del citato articolo 8 dispone che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026.
L'Agenzia evidenzia il rinvio alla disciplina generale della Transizione 5.0 per quanto non espressamente previsto:
L'ultimo periodo del comma 3 del richiamato articolo 8 prevede che, per tutto quanto non espressamente previsto dal medesimo articolo 8, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, e del decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attività di controllo.
Quanto al presupposto soggettivo, l'agevolazione è subordinata alla comunicazione del GSE in ordine all'ammissibilità tecnica dell'investimento e all'esaurimento delle risorse:
hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito "GSE") la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili.
Il flusso informativo tra GSE e Agenzia trova fondamento normativo nel decreto attuativo:
Il GSE, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del richiamato decreto attuativo, trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni.
Portata applicativa
Il principio si applica alle imprese beneficiarie del credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'articolo 8 del DL 38/2026. L'Agenzia chiarisce che ciascun beneficiario può conoscere l'importo spettante mediante il proprio cassetto fiscale:
Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare dell'agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal GSE, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Quanto alle modalità operative di compilazione del modello F24, l'Agenzia delle Entrate specifica:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di completamento dell'investimento, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.
Sono previsti controlli automatici in fase di elaborazione del modello F24, con possibile scarto in caso di superamento dell'importo spettante. L'Agenzia precisa che:
ai sensi del comma 13 dell'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, l'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che i contribuenti stessi siano presenti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non ecceda l'importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.
Il termine ultimo per l'utilizzo in compensazione è fissato al 31 dicembre 2026.
Riferimenti normativi
- Articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (norma istitutiva del credito d'imposta)
- Articolo 1, lettera a), del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (norma modificativa)
- Articolo 8, comma 3, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (modalità di utilizzo e termine)
- Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (disciplina generale della compensazione)
- Articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 — "Transizione 5.0"
- Articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (comunicazioni delle aziende)
- Articolo 38, comma 13, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (controlli sui modelli F24)
- Allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (beni strumentali agevolabili)
- Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183 (decreto attuativo)
- Articolo 14, comma 4, del decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024 (trasmissione elenco beneficiari)