Sintesi
La Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021, emanata dalla Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali dell'Agenzia delle Entrate, individua e sistematizza i codici tributo utilizzabili in compensazione tramite modello F24 per i crediti d'imposta riconducibili alla misura "Investimento 1: Transizione 4.0" (M1C2-1) del PNRR. Il documento nasce dall'obbligo, previsto dalla stessa Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, di definire tali codici tributo con apposita risoluzione. La Risoluzione non istituisce nuovi codici, bensì riconduce al perimetro PNRR codici già esistenti (istituiti con le risoluzioni n. 3/E, n. 13/E e n. 6/E), distinguendo espressamente quelli finanziati dal PNRR da quelli che restano al di fuori di tale finanziamento. Vengono inoltre stabilite le modalità di monitoraggio dei crediti nelle dichiarazioni dei redditi (quadro RU), con indicazione puntuale di sezioni, codici e righi.
Contesto e quesito
La Risoluzione non nasce da un interpello o da un quesito di un contribuente, ma da un preciso obbligo istituzionale derivante dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Agenzia delle Entrate chiarisce che:
Il 13 luglio 2021 il Consiglio ECOFIN ha adottato la Decisione di esecuzione relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR). Nell'allegato alla Decisione vengono descritte le riforme e gli investimenti previsti dal PNRR, caratterizzati da puntuali obiettivi e traguardi secondo una precisa cadenza temporale, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale.
La misura specifica oggetto della Risoluzione è così descritta:
In particolare, la misura "Investimento 1: Transizione 4.0" (M1C2-1) prevista dal PNRR ha l'obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di tre tipologie di crediti di imposta alle imprese che investono in: a) beni capitali; b) ricerca, sviluppo e innovazione; c) attività di formazione alla digitalizzazione e di sviluppo delle relative competenze.
L'obbligo di adottare la Risoluzione discende direttamente dall'allegato alla Decisione ECOFIN. L'Agenzia delle Entrate riporta infatti che:
il richiamato allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nel descrivere il "Traguardo" della misura "Investimento 1: Transizione 4.0", prevede, tra l'altro, che "Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d'imposta tramite modello F24".
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Quadro normativo delle misure agevolative
L'Agenzia delle Entrate ricostruisce il quadro delle fonti legislative che disciplinano i crediti d'imposta rientranti nella misura Transizione 4.0. In particolare:
Le misure agevolative in argomento sono attualmente disciplinate:
- dall'articolo 1, commi 189-190, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 e dall'articolo 1, commi da 1054 a 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 ed immateriali standard);
- dall'articolo 1, commi 198-209, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese);
- dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0).
Codici tributo finanziati dal PNRR — Beni strumentali (Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021)
L'Agenzia individua i seguenti codici tributo, già istituiti con la Risoluzione n. 3/E, come riconducibili al finanziamento PNRR:
- "6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";
- "6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019";
- "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020". Questo codice tributo è relativo sia ai beni materiali che ai beni immateriali. In ogni caso la parte finanziata dal PNRR è solo quella relativa ai beni immateriali;
- "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";
- "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".
Di particolare rilievo la precisazione sul codice 6935, che copre sia beni materiali sia immateriali, ma con finanziamento PNRR limitato ai soli immateriali.
Codice tributo escluso dal PNRR — Beni strumentali "ordinari"
L'Agenzia distingue espressamente il codice tributo relativo ai beni strumentali "generici" (non 4.0) disciplinati dalla legge n. 160/2019, che non rientra nel perimetro PNRR:
Il codice tributo "6932", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019", istituito con la citata risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021, è utilizzabile per le misure agevolative a cui si riferisce, che non sono finanziate dal PNRR.
Codici tributo finanziati dal PNRR — Ricerca e sviluppo (Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021)
Per l'area ricerca e sviluppo viene individuato un unico codice finanziato dal PNRR:
- "6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019".
Anche in questo caso, l'Agenzia tiene a distinguere i codici rimasti fuori dal finanziamento PNRR:
Per completezza, si conferma che rimangono validi i seguenti codici tributo istituiti con la citata risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021, che non sono relativi a misure finanziate nell'ambito del PNRR:
- "6939" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020";
- "6940" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020".
Codice tributo finanziato dal PNRR — Formazione 4.0 (Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019)
Il credito per la formazione è ricondotto al PNRR tramite il seguente codice:
- "6897" denominato "credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 - art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018".
Monitoraggio nelle dichiarazioni dei redditi — Anno d'imposta 2020
L'Agenzia definisce le modalità di monitoraggio nel quadro RU delle dichiarazioni dei redditi 2021 (anno d'imposta 2020). Particolarmente rilevante la precisazione sul codice 6935:
il credito d'imposta di cui al codice "6935" [...] sarà monitorato nel quadro RU sez. I codice "L3" e, al fine di rilevare gli investimenti relativi ai soli beni immateriali (gli unici finanziati dal PNRR), nella sez. IV rigo RU130 col. 2 e col. 3;
Monitoraggio per gli anni d'imposta successivi
Per i crediti relativi a ricerca e sviluppo e formazione, il finanziamento PNRR decorre da un momento successivo:
- il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo (codice tributo 6938), finanziato dal PNRR solo a partire dall'anno d'imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l'anno d'imposta 2021;
- il credito d'imposta per le spese di formazione (codice tributo 6897), finanziato dal PNRR solo a partire dall'anno d'imposta 2021, che sarà pertanto rilevabile a partire dalle dichiarazioni dei redditi 2022 per l'anno d'imposta 2021. Attualmente viene indicato nel quadro RU sez. I codice "F7".
Modalità di compensazione
L'Agenzia specifica il canale obbligatorio per la presentazione del modello F24:
per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta citati tramite il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, sono utilizzati i seguenti codici tributo, secondo le istruzioni indicate nelle rispettive risoluzioni istitutive.
Perimetro della risposta
La Risoluzione ha un perimetro ben definito: non istituisce nuovi codici tributo, ma riconduce codici già esistenti al quadro PNRR. L'Agenzia delle Entrate precisa l'obbligo da cui origina l'intervento:
il richiamato allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, nel descrivere il "Traguardo" della misura "Investimento 1: Transizione 4.0", prevede, tra l'altro, che "Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d'imposta tramite modello F24".
L'ambito di monitoraggio è circoscritto alle dichiarazioni dei redditi:
Ai fini del puntuale monitoraggio delle sopra descritte misure agevolative, i dati dei crediti d'imposta maturati e fruiti sono indicati anche nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti beneficiari, secondo le relative istruzioni approvate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
La distinzione tra misure finanziate e non finanziate dal PNRR è esplicitamente tracciata: il codice 6932 (beni strumentali ordinari ex art. 1, comma 188, L. 160/2019), il codice 6939 (R&S Mezzogiorno) e il codice 6940 (R&S sisma centro Italia) sono espressamente esclusi dal finanziamento PNRR.
Riferimenti normativi
- Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 — approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR)
- Art. 1, comma 188, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "ordinari" (non 4.0), escluso dal PNRR
- Art. 1, commi 189-190, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 (allegato A) e immateriali 4.0 (allegato B)
- Art. 1, commi 198-209, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative
- Art. 1, commi da 1054 a 1058, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, immateriali 4.0 e immateriali standard
- Art. 1, commi 1054 e 1055, Legge n. 178/2020 — beni strumentali nuovi diversi da allegati A e B (codice 6935)
- Art. 1, commi 1056 e 1057, Legge n. 178/2020 — beni strumentali nuovi di cui all'allegato A (codice 6936)
- Art. 1, comma 1058, Legge n. 178/2020 — beni strumentali nuovi di cui all'allegato B (codice 6937)
- Art. 1, commi da 46 a 56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0
- Art. 1, commi da 78 a 81, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 — formazione 4.0 (richiamata nel codice tributo 6897)
- Art. 244, comma 1, D.L. n. 34/2020 — misura incrementale R&S per Mezzogiorno e sisma centro Italia (esclusa dal PNRR)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — allegato A (beni materiali 4.0) e allegato B (beni immateriali 4.0), richiamati nelle denominazioni dei codici tributo
- Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 — Agenzia delle Entrate — istituzione codici tributo 6932, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937
- Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021 — Agenzia delle Entrate — istituzione codici tributo 6938, 6939, 6940
- Risoluzione n. 6/E del 17 gennaio 2019 — Agenzia delle Entrate — istituzione codice tributo 6897
Temi
- Codici tributo credito d'imposta 4.0
- PNRR Transizione 4.0 (M1C2-1)
- Compensazione F24 servizi telematici
- Monitoraggio quadro RU dichiarazione dei redditi
- Beni strumentali materiali allegato A
- Beni strumentali immateriali allegato B
- Credito d'imposta ricerca e sviluppo
- Formazione 4.0