Sintesi
La Risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023 interviene sulla denominazione del codice tributo "6936", utilizzato per la compensazione in F24 del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0" di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016. L'intervento si è reso necessario per includere nella denominazione del codice il riferimento al comma 1057-bis dell'art. 1 della legge n. 178/2020, che estende il credito a una ulteriore fattispecie di investimenti. Il documento non introduce nuove regole operative, ma aggiorna la denominazione del codice tributo per garantirne la coerenza con il quadro normativo vigente; le modalità di compilazione dell'F24 restano invariate.
Contesto e quesito
La risoluzione non origina da un interpello o da un quesito specifico di un contribuente, bensì da un'esigenza di coerenza amministrativa interna all'Agenzia delle Entrate. Il codice tributo "6936" era stato originariamente istituito con la Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 e successivamente menzionato nella Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021, ma la sua denominazione non comprendeva il riferimento al comma 1057-bis della legge n. 178/2020. L'Agenzia interviene dunque d'ufficio per allineare la denominazione del codice alla portata normativa effettiva della disposizione agevolativa.
L'Agenzia premette il quadro normativo di riferimento:
L'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 riconosce, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, un credito di imposta alle condizioni ivi indicate.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Finalità dell'intervento
L'Agenzia dichiara la finalità operativa della risoluzione, ossia garantire la corretta compensazione del credito d'imposta anche per le fattispecie introdotte dal comma 1057-bis:
Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito di imposta in argomento, mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, si ridenomina il seguente codice tributo, di cui alle risoluzioni n. 3/E del 13 gennaio 2021 e n. 68/E del 30 novembre 2021
Nuova denominazione del codice tributo
Il codice tributo "6936" viene ridenominato per includere esplicitamente il comma 1057-bis accanto ai commi 1056 e 1057. La nuova denominazione è la seguente:
"6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020".
L'aggiunta del comma 1057-bis nella denominazione chiarisce che il medesimo codice tributo deve essere utilizzato per compensare sia i crediti derivanti dai commi 1056 e 1057, sia quelli derivanti dal comma 1057-bis, evitando incertezze operative per contribuenti e intermediari.
Invarianza delle modalità di compilazione
L'Agenzia precisa che la ridenominazione non comporta alcuna modifica nelle istruzioni di compilazione del modello F24:
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.
Ciò significa che i contribuenti dovranno continuare a compilare il modello F24 secondo le istruzioni già fornite, senza necessità di adeguamenti operativi.
Canale telematico esclusivo
Dal testo emerge inoltre che il modello F24 per la compensazione di questo credito deve essere presentato esclusivamente per via telematica. L'Agenzia specifica:
mediante modello F24 da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate
Non è dunque ammessa la presentazione del modello F24 attraverso i servizi di home banking o altri canali non direttamente riconducibili ai servizi telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline).
Perimetro della risposta
La risoluzione ha un ambito strettamente circoscritto: non introduce nuove fattispecie agevolative né modifica le condizioni sostanziali per la fruizione del credito d'imposta. L'intervento riguarda esclusivamente la denominazione del codice tributo. Le condizioni operative restano quelle già fissate:
Restano ferme le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella citata risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021.
Il credito d'imposta oggetto del documento è quello relativo agli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A e spettante:
alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, un credito di imposta alle condizioni ivi indicate.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 1057-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Disposizione che riconosce il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (allegato A) alle condizioni ivi indicate
- Art. 1, commi 1056 e 1057, legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Disposizioni originarie sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, già ricomprese nella precedente denominazione del codice tributo
- Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Elenco dei beni strumentali il cui acquisto dà diritto al credito d'imposta (beni materiali "Industria 4.0")
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Legge di bilancio 2017, che introduce l'allegato A dei beni materiali 4.0
- Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 — Agenzia delle Entrate — Istituzione originaria dei codici tributo per i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali (incluso il codice 6936) e relative istruzioni di compilazione dell'F24
- Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 — Agenzia delle Entrate — Ulteriore risoluzione in materia di codici tributo per crediti d'imposta investimenti in beni strumentali
Temi
- Codice tributo 6936
- Ridenominazione codice tributo
- Credito d'imposta beni strumentali 4.0
- Allegato A legge 232/2016
- Compensazione F24
- Comma 1057-bis legge 178/2020
- Servizi telematici Agenzia delle Entrate
- Beni strumentali nuovi materiali