Sintesi
La Risoluzione n. 41/E dell'11 giugno 2025 istituisce il codice tributo "7077" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta Transizione 4.0 relativo ai beni materiali di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge n. 178/2020, secondo la disciplina introdotta dai commi da 446 a 448 della legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024). Il documento definisce le modalità operative di compilazione del modello F24, il meccanismo di controllo della capienza del credito basato sulle comunicazioni del MiMIT e la decorrenza temporale per la fruizione. Viene inoltre chiarito il rapporto con il preesistente codice tributo "6936", che resta applicabile agli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2024.
Contesto e quesito
La Risoluzione non nasce da un interpello o da un quesito specifico, bensì dall'esigenza attuativa di rendere operativo il meccanismo di fruizione del credito d'imposta Transizione 4.0 per gli investimenti 2025, dopo che la legge di bilancio 2025 ha introdotto un nuovo regime con tetto di spesa e obbligo di comunicazione preventiva al MiMIT. Il presupposto immediato è l'approvazione del modello di comunicazione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'Agenzia delle Entrate richiama infatti che:
il comma 447, dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024 prevede che ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 446, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato. A tal fine, Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il relativo modello di comunicazione con il decreto direttoriale del 15 maggio 2025, che ha definito le modalità attuative del credito d'imposta in argomento.
L'istituzione del codice tributo è dunque l'ultimo tassello della catena attuativa: legge di bilancio → decreto direttoriale MiMIT → risoluzione AdE.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Ambito oggettivo e temporale del credito
L'Agenzia delle Entrate riporta integralmente la previsione normativa che delimita il perimetro degli investimenti agevolabili e il relativo tetto di spesa:
il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, "è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Si noti la doppia finestra temporale: investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, oppure entro il 30 giugno 2026 in presenza della cosiddetta "prenotazione" (ordine accettato + acconto ≥ 20%).
Quanto agli investimenti già prenotati prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio 2025, l'Agenzia precisa che il tetto non si applica:
Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".
Meccanismo di trasmissione dati MiMIT–AdE
Il flusso informativo tra Ministero e Agenzia è un elemento cruciale per la fruibilità del credito. La Risoluzione descrive il processo:
il decreto direttoriale dispone che, ai sensi del comma 448, dell'articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell'agevolazione nel mese precedente con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
Il passaggio "sulla base delle sole comunicazioni di completamento" è significativo: la fruizione è subordinata alla comunicazione di completamento dell'investimento (ex post), non alla sola comunicazione preventiva.
Decorrenza e modalità di utilizzo in compensazione
L'Agenzia fissa il dies a quo per l'utilizzo del credito e ne vincola la modalità di presentazione:
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle entrate.
L'utilizzo è dunque possibile solo a partire dal giorno 10 del mese successivo alla trasmissione mensile del MiMIT, e il modello F24 deve essere presentato tramite i servizi telematici dell'AdE (non tramite home banking o altri canali).
Quanto alla visibilità dell'importo spettante:
Il credito d'imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.
Controllo di capienza
L'Agenzia introduce un meccanismo automatico di scarto in caso di superamento dell'importo autorizzato:
L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Rateazione in tre quote annuali
Viene richiamata la regola generale di fruizione rateale, già prevista dalla legge n. 178/2020:
il comma 1059 della legge n. 178 del 2020 prevede che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.
Istituzione del codice tributo "7077"
L'Agenzia istituisce formalmente il nuovo codice:
"7077" denominato "Credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 - articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207".
Compilazione del modello F24
Le istruzioni operative per la compilazione sono dettagliate in modo puntuale:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".
Quanto all'anno di riferimento:
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di completamento degli investimenti, nel formato "AAAA".
Coordinamento con il codice tributo "6936" per investimenti prenotati entro il 31/12/2024
La Risoluzione chiarisce il regime transitorio per gli investimenti già prenotati sotto la disciplina previgente:
Il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.
Per tali investimenti non si utilizza il nuovo codice 7077, bensì:
per la fruizione del credito d'imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo "6936", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020", istituito con la risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023, n. 45.
Questo è un passaggio operativamente cruciale: la scelta del codice tributo dipende dalla data di prenotazione dell'investimento (prima o dopo il 31 dicembre 2024), non dalla data di effettuazione o completamento.
Perimetro della risposta
La Risoluzione ha una portata strettamente operativa. Si applica esclusivamente ai beni materiali 4.0 di cui al comma 1057-bis della legge n. 178/2020. Le condizioni di applicabilità sono così delimitate:
per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Il meccanismo di fruizione presuppone il completamento dell'intero iter amministrativo:
sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
La compensazione è vincolata all'importo autorizzato dal MiMIT:
L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 1057-bis, legge 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta per investimenti in beni materiali Transizione 4.0
- Art. 1, comma 1059, legge 30 dicembre 2020, n. 178 — utilizzo del credito in compensazione in tre quote annuali di pari importo
- Art. 1, commi da 446 a 448, legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) — nuova disciplina del credito 4.0 con tetto di spesa e obbligo di comunicazione al MiMIT
- Art. 1, comma 446, legge n. 207/2024 — ambito temporale, prenotazione e limite di spesa di 2.200 milioni di euro
- Art. 1, comma 447, legge n. 207/2024 — obbligo di comunicazione telematica al MiMIT
- Art. 1, comma 448, legge n. 207/2024 — trasmissione mensile dell'elenco beneficiari dal MiMIT all'AdE
- Art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020 — disciplina generale del credito d'imposta per beni strumentali (richiamati nella denominazione del codice tributo 6936)
- Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni materiali agevolabili (richiamato nella denominazione del codice tributo 6936)
- Decreto direttoriale 15 maggio 2025 — MiMIT — modello di comunicazione e modalità attuative del credito d'imposta ex commi 446-448
- Decreto direttoriale 24 aprile 2024 — MiMIT — disposizioni applicabili agli investimenti prenotati entro il 31/12/2024
- Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 — Agenzia delle Entrate — istituzione del codice tributo "6936"
- Risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023 — Agenzia delle Entrate — ridenominazione del codice tributo "6936"
Temi
- codice tributo 7077
- codice tributo 6936
- Transizione 4.0
- credito d'imposta beni strumentali materiali
- compensazione modello F24
- limite di spesa 2.200 milioni
- comunicazione completamento MiMIT
- prenotazione investimenti (ordine + acconto 20%)