Sintesi
La Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 dell'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. Il provvedimento copre due distinti regimi agevolativi: quello introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, commi 184 e seguenti) e quello introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020, commi 1051 e seguenti). Vengono istituiti complessivamente sei codici tributo — tre per ciascun regime — differenziati in base alla tipologia di bene agevolabile (beni ordinari, beni Allegato A e beni Allegato B alla L. 232/2016). La risoluzione fornisce inoltre le istruzioni operative per la corretta compilazione del modello F24.
Contesto e quesito
La risoluzione non origina da un quesito specifico di un contribuente, bensì dall'esigenza operativa di rendere concretamente fruibili i crediti d'imposta previsti dalle due leggi di bilancio successive. Con l'entrata in vigore della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) — che ha ridisegnato e potenziato il sistema di incentivi per gli investimenti in beni strumentali nuovi già introdotto dalla L. 160/2019 — si è resa necessaria l'istituzione di un set completo di codici tributo che consentisse ai contribuenti di compensare i crediti maturati tramite il modello F24. La risoluzione, emanata dalla Divisione Servizi dell'Agenzia delle Entrate, assolve a questa funzione istitutiva con decorrenza immediata.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Ambito soggettivo e temporale — Regime L. 160/2019
L'Agenzia delle Entrate richiama il presupposto normativo del primo regime agevolativo, citando l'art. 1, comma 185, della L. 160/2019:
"Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi 188, 189 e 190 in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili."
La finestra temporale per gli investimenti ex L. 160/2019 si estende dunque fino al 30 giugno 2021, a condizione che ordine e acconto del 20% siano perfezionati entro il 31 dicembre 2020.
Modalità di fruizione del credito — Regime L. 160/2019
In merito alle modalità di utilizzo del credito, la risoluzione richiama il comma 191 della medesima legge:
"Il credito d'imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190."
Il comma 191 prevede inoltre la possibilità di fruire del credito in misura "ordinaria" in attesa dell'interconnessione:
"Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 189 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188. [...]"
Si evidenzia pertanto un meccanismo a doppio binario: cinque quote annuali per i beni ordinari (comma 188) e per i beni 4.0 (comma 189), tre quote per i beni immateriali (comma 190). Il dies a quo è differenziato: anno successivo all'entrata in funzione per i beni ordinari, anno successivo all'interconnessione per i beni 4.0.
Codici tributo — Regime L. 160/2019
L'Agenzia istituisce i primi tre codici tributo, specificando che il modello F24 deve essere presentato esclusivamente per via telematica:
Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in argomento tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
I codici sono i seguenti:
- "6932" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, comma 188, legge n. 160/2019";
- "6933" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 189, legge n. 160/2019";
- "6934" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 190, legge n. 160/2019".
Istruzioni di compilazione del modello F24 — Regime L. 160/2019
L'Agenzia fornisce le istruzioni per la compilazione del modello:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".
Per quanto riguarda l'anno di riferimento:
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".
Questo dato è rilevante ai fini operativi: il campo "anno di riferimento" non indica l'anno di effettuazione dell'investimento, bensì l'anno di entrata in funzione o di interconnessione del bene.
Ambito soggettivo e temporale — Regime L. 178/2020
L'Agenzia richiama poi il secondo regime agevolativo, citando l'art. 1, comma 1051, della L. 178/2020, che presenta un perimetro soggettivo più ampio:
"A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili. [...]"
Si noti che la decorrenza è anticipata al 16 novembre 2020, creando un periodo di sovrapposizione con il regime della L. 160/2019.
Modalità di fruizione del credito — Regime L. 178/2020
Le modalità di utilizzo differiscono sensibilmente dal regime precedente. L'Agenzia richiama il comma 1059:
"Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente articolo."
Importante novità per le imprese di minori dimensioni:
"Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale."
Anche in questo regime è confermato il meccanismo di fruizione anticipata in pendenza di interconnessione:
"Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055."
Le differenze rispetto al regime precedente sono significative: il numero di quote standard scende da cinque a tre, il dies a quo non è più l'anno "successivo" ma l'anno stesso di entrata in funzione/interconnessione, e viene introdotta la fruizione in unica quota per le PMI sotto i 5 milioni di ricavi.
Codici tributo — Regime L. 178/2020
Per il secondo regime vengono istituiti ulteriori tre codici tributo:
- "6935" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) - art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";
- "6936" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";
- "6937" denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".
Le modalità di compilazione del modello F24 sono identiche a quelle previste per il regime precedente:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato "AAAA".
Perimetro della risposta
La risoluzione ha natura esclusivamente operativa-istitutiva. Si limita a creare i codici tributo necessari alla compensazione e a fornire le istruzioni per la compilazione del modello F24. Non affronta questioni interpretative sulla spettanza del credito, sulla qualificazione dei beni o sui requisiti tecnici dell'interconnessione.
Il credito è utilizzabile:
esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
Il modello F24 deve essere presentato:
esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 184, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — disposizioni introduttive del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (regime 2020)
- Art. 1, comma 185, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — ambito soggettivo, temporale e presupposti del credito (regime 2020)
- Art. 1, comma 188, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — credito d'imposta per beni strumentali ordinari (diversi da Allegato A e B)
- Art. 1, comma 189, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — credito d'imposta per beni materiali 4.0 (Allegato A, L. 232/2016)
- Art. 1, comma 190, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — credito d'imposta per beni immateriali 4.0 (Allegato B, L. 232/2016)
- Art. 1, comma 191, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — modalità di utilizzo in compensazione, quote annuali, decorrenza
- Art. 1, comma 195, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — requisiti di interconnessione dei beni
- Art. 1, comma 1051, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — ambito soggettivo, temporale e presupposti del credito (regime 2021-2022)
- Art. 1, commi da 1052 a 1058, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — condizioni e misure del credito per le diverse tipologie di beni
- Art. 1, commi 1054 e 1055, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta per beni strumentali ordinari
- Art. 1, commi 1056 e 1057, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta per beni materiali 4.0 (Allegato A)
- Art. 1, comma 1058, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta per beni immateriali 4.0 (Allegato B)
- Art. 1, comma 1059, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — modalità di utilizzo in compensazione, quote annuali, decorrenza, quota unica PMI
- Art. 1, comma 1062, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — requisiti di interconnessione dei beni
- Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — disciplina della compensazione tramite modello F24
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Allegato A (beni materiali 4.0) e Allegato B (beni immateriali 4.0)
Temi
- Codici tributo credito d'imposta beni strumentali
- Modello F24 compensazione
- Beni strumentali nuovi 4.0
- Allegato A L. 232/2016
- Allegato B L. 232/2016
- Interconnessione beni
- Quota unica PMI sotto 5 milioni
- Entrata in funzione vs interconnessione