Sintesi
La Risoluzione n. 19/E del 12 aprile 2024 dell'Agenzia delle Entrate dispone la sospensione temporanea dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (allegati A e B) e per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design. La sospensione è conseguenza diretta dell'art. 6 del decreto-legge n. 39/2024, che ha introdotto un obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva al Ministero delle Imprese e del Made in Italy quale condizione per la fruizione di tali crediti. Il provvedimento opera nelle more dell'adozione del decreto direttoriale ministeriale attuativo e colpisce selettivamente specifici codici tributo in relazione all'anno di riferimento indicato nel modello F24 (2023 e/o 2024, a seconda del codice tributo).
Contesto e quesito
La Risoluzione n. 19/E non nasce da un interpello o da un quesito specifico, bensì dall'esigenza operativa di dare immediata attuazione alle disposizioni dell'art. 6 del D.L. n. 39/2024, entrato in vigore il 30 marzo 2024. Il decreto-legge ha subordinato la fruizione dei crediti Transizione 4.0 all'invio di una comunicazione telematica — preventiva e di completamento — al MiMIT, ma il decreto direttoriale attuativo che deve disciplinare contenuto, modalità e termini di tale comunicazione non è stato ancora adottato.
L'Agenzia delle Entrate interviene quindi d'ufficio per bloccare, a livello di sistema, le compensazioni in F24 che non potrebbero legittimamente avvenire in assenza della comunicazione richiesta dal legislatore:
Tanto premesso, in considerazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 sopra citate, nelle more dell'adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d'imposta in argomento è sospeso l'utilizzo in compensazione mediante modello F24 nei seguenti casi
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva (comma 1, art. 6, D.L. 39/2024)
L'Agenzia delle Entrate richiama integralmente il nuovo obbligo introdotto dal comma 1 dell'art. 6 del D.L. n. 39/2024, che impone alle imprese una duplice comunicazione telematica — una preventiva e una a completamento — quale presupposto per la fruizione dei crediti:
Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.
La comunicazione preventiva non è sufficiente: il legislatore richiede anche un aggiornamento al completamento dell'investimento:
La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo.
Regime transitorio per investimenti realizzati prima del D.L. 39/2024
Per gli investimenti già effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 29 marzo 2024 (giorno precedente l'entrata in vigore del decreto-legge), il legislatore prevede l'obbligo della sola comunicazione di completamento:
La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Modello di comunicazione e rinvio al decreto direttoriale
La norma individua come base il modello già esistente, rimettendo al MiMIT le necessarie modifiche:
Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
Subordinazione della compensabilità dei crediti 2023 alla comunicazione (comma 3)
Per i soli investimenti in beni strumentali 4.0 relativi all'anno 2023, il comma 3 dell'art. 6 introduce una condizione ulteriore: anche i crediti già maturati ma non ancora fruiti sono bloccati fino all'invio della comunicazione:
Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.
Questa disposizione è particolarmente incisiva perché colpisce anche crediti già sorti e in corso di utilizzo pluriennale.
Codici tributo interessati
L'Agenzia richiama i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 3/E del 2021 e n. 13/E del 2021:
- "6936", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'A' alla legge n. 232/2016 - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020";
- "6937", denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato 'B' alla legge n. 232/2016 - art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020";
- "6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019";
- "6939" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020";
- "6940" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020".
In nota, l'Agenzia precisa che tali codici tributo hanno una storia normativa articolata:
I codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 3/E del 2021 e n. 13/E del 1° marzo 2021 sono stati anche richiamati nella risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021, relativa ai crediti d'imposta sostenuti dalla misura "Investimenti 1: Transizione 4.0" del PNRR, e nella risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023, con la quale è stato ridenominato il codice tributo 6936.
Perimetro della sospensione
L'Agenzia delimita con precisione i casi di sospensione in base al codice tributo e all'anno di riferimento indicato nel modello F24:
- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024;
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2024.
La differenza tra i due blocchi è significativa: per i beni strumentali (allegati A e B), la sospensione copre sia il 2023 che il 2024, in coerenza con il comma 3 dell'art. 6 che estende l'obbligo di comunicazione anche ai crediti 2023 non ancora fruiti. Per i crediti R&S/innovazione, la sospensione riguarda solo il 2024, poiché il comma 3 non li richiama.
Perimetro della risposta
La risoluzione ha natura operativa e non interpretativa. Il suo ambito è strettamente circoscritto alla gestione delle compensazioni in F24 nelle more dell'adozione del decreto direttoriale ministeriale:
in considerazione delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 sopra citate, nelle more dell'adozione del previsto decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d'imposta in argomento è sospeso l'utilizzo in compensazione mediante modello F24
La sospensione opera esclusivamente:
- per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2023 o 2024;
- per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come "anno di riferimento" 2024.
Ne consegue che restano esclusi dalla sospensione: (i) i codici tributo 6936 e 6937 con anno di riferimento 2022 o precedente; (ii) i codici tributo 6938, 6939 e 6940 con anno di riferimento 2023 o precedente; (iii) qualsiasi altro codice tributo non espressamente menzionato.
Riferimenti normativi
- Art. 6, comma 1, D.L. 29 marzo 2024, n. 39 — obbligo di comunicazione preventiva e consuntiva per la fruizione dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e R&S/innovazione
- Art. 6, comma 3, D.L. 29 marzo 2024, n. 39 — subordinazione della compensabilità dei crediti 2023 per beni strumentali nuovi alla comunicazione
- Art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (allegati A e B)
- Art. 1, commi 1056 e 1057, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — richiamati nella denominazione del codice tributo 6936
- Art. 1, comma 1058, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — richiamato nella denominazione del codice tributo 6937
- Art. 1, commi 200, 201 e 202, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — crediti d'imposta per R&S, innovazione tecnologica e design
- Art. 1, comma 203, quarto periodo, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — innovazione tecnologica finalizzata a obiettivi di innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica
- Art. 1, commi 203-quinquies e 203-sexies, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — ulteriori disposizioni su innovazione digitale 4.0 e transizione ecologica
- Art. 1, comma 198 e ss., Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — richiamato nella denominazione del codice tributo 6938
- Art. 244, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 — misura incrementale R&S per Mezzogiorno e sisma centro Italia (codici tributo 6939 e 6940)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — allegati A e B richiamati nelle denominazioni dei codici tributo 6936 e 6937
- Decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico — modello di comunicazione originario
- Risoluzione n. 3/E del 13 gennaio 2021 — Agenzia delle Entrate — istituzione dei codici tributo
- Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021 — Agenzia delle Entrate — istituzione di ulteriori codici tributo
- Risoluzione n. 68/E del 30 novembre 2021 — Agenzia delle Entrate — crediti d'imposta nell'ambito della misura "Investimenti 1: Transizione 4.0" del PNRR
- Risoluzione n. 45/E del 26 luglio 2023 — Agenzia delle Entrate — ridenominazione del codice tributo 6936
Temi
- sospensione compensazione F24
- credito d'imposta beni strumentali 4.0
- comunicazione preventiva MiMIT
- decreto-legge 39/2024
- codici tributo 6936 6937 6938 6939 6940
- allegato A e allegato B legge 232/2016
- ricerca e sviluppo innovazione tecnologica
- PNRR Transizione 4.0