Sintesi
La Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021 istituisce tre codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative. Il documento si colloca nel quadro normativo definito dall'art. 1, commi 198 e seguenti, della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), come modificato dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Oltre al codice tributo "generale" (6938), vengono istituiti due codici specifici (6939 e 6940) per la misura incrementale del credito spettante per investimenti in R&S afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dal sisma del centro Italia. La risoluzione fornisce inoltre le istruzioni operative per la compilazione del modello F24.
Contesto e quesito
La risoluzione non nasce da un quesito specifico di un interpellante, bensì dall'esigenza operativa di rendere utilizzabili i crediti d'imposta introdotti e modificati dal legislatore. Il contesto normativo di riferimento è duplice: da un lato, il regime generale del credito d'imposta R&S e innovazione disciplinato dalla Legge di Bilancio 2020 e potenziato dalla Legge di Bilancio 2021; dall'altro, la maggiorazione delle aliquote per il Mezzogiorno e le aree del sisma centro Italia introdotta dal Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). L'Agenzia delle Entrate interviene dunque per colmare il tassello operativo, istituendo i codici tributo necessari alla fruizione concreta dei crediti in compensazione.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Ambito oggettivo del credito d'imposta
L'Agenzia richiama anzitutto il fondamento normativo del credito, citando il testo dell'art. 1, comma 198, della Legge n. 160/2019 come modificato dalla Legge n. 178/2020:
"Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206."
Modalità di fruizione del credito
L'Agenzia ricorda le regole di utilizzo del credito stabilite dal legislatore:
Il successivo comma 204 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
Si tratta di una conferma che la fruizione resta vincolata alla compensazione tramite F24, con la ripartizione triennale già prevista dalla norma primaria.
Maggiorazione per le regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia
L'Agenzia riporta integralmente il disposto dell'art. 244, comma 1, del D.L. n. 34/2020, che stabilisce le aliquote maggiorate differenziate per dimensione d'impresa:
"Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonché nelle Regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette regioni, è aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003."
L'Agenzia precisa poi l'estensione temporale della maggiorazione:
La maggiorazione della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 185, della legge n. 178 del 2020.
Si noti che l'estensione al 2021-2022 è esplicitamente riferita alle sole regioni del Mezzogiorno e non menziona le regioni del sisma centro Italia, circostanza che merita attenzione nella verifica dell'ambito applicativo temporale.
Codici tributo istituiti
L'Agenzia istituisce tre distinti codici tributo, specificandone denominazione e perimetro:
- "6938" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019";
- "6939" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020";
- "6940" denominato "Credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo - Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020".
Il codice 6938 ha portata generale e copre tutte le tipologie di investimento agevolate (R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative). I codici 6939 e 6940 sono invece dedicati esclusivamente alla quota incrementale per le aree agevolate.
Istruzioni per la compilazione del modello F24
L'Agenzia fornisce indicazioni operative sulla compilazione del modello di pagamento:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati".
Viene inoltre precisata la modalità di valorizzazione del campo temporale:
Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di maturazione del credito, nel formato "AAAA".
Utilizzo dei codici 6939 e 6940: esclusivamente per la quota incrementale
L'Agenzia pone un chiarimento operativo importante, delimitando l'utilizzo dei codici per le aree agevolate:
Si precisa che i codici "6939" e "6940" devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d'imposta corrispondente all'incremento dell'aliquota dell'agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.
Ciò significa che il credito "base" (corrispondente all'aliquota ordinaria del 12%) va comunque compensato con il codice 6938, mentre i codici 6939 e 6940 coprono unicamente il differenziale di aliquota (da 12% a 25%, 35% o 45% a seconda della dimensione d'impresa).
Canale telematico obbligatorio
L'Agenzia specifica che la compensazione deve avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell'Agenzia:
Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo [...]
Perimetro della risposta
La risoluzione si limita all'istituzione dei codici tributo e alle relative istruzioni operative di compilazione del modello F24. Non affronta questioni interpretative sulle condizioni sostanziali di accesso al credito, né sulla determinazione della base di calcolo.
Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo [...]
La portata dei codici 6939 e 6940 è esplicitamente circoscritta alla sola quota incrementale:
Si precisa che i codici "6939" e "6940" devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d'imposta corrispondente all'incremento dell'aliquota dell'agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.
La maggiorazione per il Mezzogiorno estesa al 2021-2022 è riferita alle sole regioni espressamente elencate:
La maggiorazione della misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 185, della legge n. 178 del 2020.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 198, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — Istituzione del credito d'imposta per investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative
- Art. 1, commi da 199 a 206, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — Condizioni e misure del credito d'imposta
- Art. 1, comma 200, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — Misura del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo
- Art. 1, comma 204, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — Modalità di utilizzo del credito in compensazione (tre quote annuali di pari importo)
- Art. 1, comma 1064, lett. a), Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Modifica del comma 198 della Legge n. 160/2019 (estensione temporale fino al 2022)
- Art. 1, comma 185, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Estensione della maggiorazione per le regioni del Mezzogiorno agli anni 2021 e 2022
- Art. 244, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 — Maggiorazione del credito R&S per le regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia
- Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — Disciplina della compensazione dei crediti tramite modello F24
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 — Definizione di micro, piccole e medie imprese
Temi
- Codici tributo F24
- Credito d'imposta ricerca e sviluppo
- Transizione ecologica
- Innovazione tecnologica 4.0
- Regioni Mezzogiorno
- Sisma centro Italia
- Compensazione crediti d'imposta
- Misura incrementale aliquota R&S