Sintesi
La Risoluzione n. 1/E del 12 gennaio 2026 dell'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative per l'utilizzo del credito d'imposta Transizione 5.0 residuo al 31 dicembre 2025. Il documento chiarisce che tale credito residuo viene suddiviso in cinque quote annuali di pari importo (2026–2030), utilizzabili in compensazione tramite modello F24 con il codice tributo "7072", già istituito con la precedente Risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024. La risoluzione precisa inoltre le modalità di controllo automatizzato da parte dell'Agenzia e l'azzeramento del plafond originario relativo agli anni 2024-2025 a seguito della ripartizione.
Contesto e quesito
La risoluzione non nasce da un interpello specifico, ma dall'esigenza operativa di disciplinare una fase transitoria prevista dalla legge. L'articolo 38, comma 13, del d.l. n. 19/2024 aveva fissato al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale utilizzare il credito d'imposta Transizione 5.0 in un'unica soluzione, prevedendo contestualmente che l'eventuale credito non ancora fruito a tale data fosse riportato in avanti con un meccanismo di rateizzazione quinquennale. L'Agenzia delle Entrate interviene quindi d'ufficio per fornire le indicazioni attuative necessarie alla fruizione di tale credito residuo a partire dal 2026.
Come indicato nel documento:
Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Base normativa: il credito d'imposta Transizione 5.0
L'Agenzia richiama anzitutto il fondamento normativo dell'agevolazione, inquadrandola nella finalità di sostegno alla doppia transizione — digitale ed energetica — delle imprese:
L'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell'istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d'imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.
Disciplina dell'utilizzo in compensazione e del riporto in avanti
L'Agenzia riproduce integralmente la disposizione del comma 13 che regola le modalità di fruizione del credito, incluso il meccanismo di riporto:
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
È questa la disposizione che genera la necessità della presente risoluzione: il credito non compensato entro il 31 dicembre 2025 non si perde, ma si trasforma in un diritto frazionato in cinque annualità.
Suddivisione del credito residuo e visibilità nel cassetto fiscale
L'Agenzia precisa la ripartizione temporale e lo strumento di consultazione a disposizione del contribuente:
Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Il cassetto fiscale diventa quindi lo strumento di riferimento sia per verificare l'importo di ciascuna quota annuale, sia per individuare l'anno di riferimento da indicare nel modello F24.
Codice tributo e modalità di compilazione del modello F24
L'Agenzia conferma il codice tributo da utilizzare e fornisce le istruzioni di compilazione:
L'importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo "7072" istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l'anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale.
Si noti che il codice tributo "7072" resta invariato rispetto a quello già utilizzato per le compensazioni anteriori al 31 dicembre 2025: non è stato istituito un codice tributo distinto per le quote rateizzate.
Controlli automatizzati e scarto del modello F24
L'Agenzia descrive il meccanismo di verifica automatica che presidia il rispetto del limite annuale:
In fase di elaborazione dei modelli F24, l'Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
La comunicazione dello scarto avviene attraverso i canali telematici dell'Agenzia:
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.
Ciò implica che il contribuente non può anticipare la fruizione di quote future né cumulare più annualità in un unico periodo: il sistema blocca automaticamente ogni eccedenza.
Azzeramento del plafond originario
Infine, l'Agenzia chiarisce l'effetto contabile della ripartizione sul plafond originariamente riconosciuto:
A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell'importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.
Questa precisazione evita il rischio di una doppia esposizione del medesimo credito: il plafond 2024-2025 si azzera e il credito "riemerge" esclusivamente nelle cinque quote annuali 2026–2030.
Perimetro della risposta
La risoluzione ha un ambito applicativo circoscritto. Si riferisce esclusivamente al credito Transizione 5.0 non utilizzato entro la scadenza originaria:
Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
Il credito è quello riconosciuto dall'art. 38 del d.l. n. 19/2024:
alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.
La fruizione avviene esclusivamente in compensazione tramite modello F24 telematico:
presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell'operazione di versamento.
Il limite quantitativo è rigido e verificato automaticamente, con scarto in caso di superamento:
l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
Riferimenti normativi
- Art. 38, d.l. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 — istituzione del Piano Transizione 5.0 e disciplina del credito d'imposta per investimenti nella transizione digitale ed energetica
- Art. 38, comma 10, ultimo periodo, d.l. n. 19/2024 — trasmissione da parte del GSE all'Agenzia delle Entrate dell'elenco dei beneficiari
- Art. 38, comma 13, d.l. n. 19/2024 — modalità di utilizzo del credito in compensazione, termine del 31 dicembre 2025, riporto in avanti in cinque quote annuali
- Art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — disciplina generale della compensazione dei crediti tramite modello F24
- Legge 29 aprile 2024, n. 56 — legge di conversione del d.l. n. 19/2024
- Risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 — Agenzia delle Entrate — istituzione del codice tributo "7072" per il credito d'imposta Transizione 5.0
Temi
- Transizione 5.0
- credito d'imposta residuo
- codice tributo 7072
- compensazione F24
- ripartizione quinquennale
- cassetto fiscale
- controlli automatizzati scarto F24
- plafond 2024-2025