Sintesi
La Risoluzione n. 62/E del 9 agosto 2018 affronta il trattamento agevolativo, ai fini del super e iper ammortamento, degli investimenti in magazzini autoportanti. Il documento nasce dalla ricezione di numerose istanze di interpello e fornisce i criteri per distinguere, all'interno di tali strutture complesse, la componente immobiliare (esclusa dalle agevolazioni in quanto "fabbricato o costruzione") dalla componente impiantistica (potenzialmente agevolabile). L'Agenzia delle Entrate, richiamando la disciplina catastale degli "imbullonati" e la prassi precedente, conclude che sono agevolabili con il super/iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia i sistemi di automazione della movimentazione, mentre le scaffalature portanti e gli elementi costruttivi restano esclusi in quanto "costruzioni". Il documento costituisce un riferimento essenziale per tutti gli investimenti che coinvolgono strutture ibride in cui coesistono componenti edilizie e componenti funzionali al processo produttivo.
Contesto e quesito
La risoluzione origina dalla ricezione di numerose istanze di interpello sul medesimo tema. L'Agenzia delle Entrate inquadra così la questione:
sono pervenute numerose istanze di interpello concernenti il trattamento, agli effetti agevolativi, dei ccdd "magazzini autoportanti".
Il nucleo del quesito riguarda la corretta distinzione tra componente mobile e componente immobile di tali investimenti:
i chiarimenti richiesti vertono sui criteri per la corretta distinzione, nell'ambito di tali investimenti, della componente immobiliare, in quanto tale suscettibile di attribuzione di rendita, rispetto alla componente mobiliare (macchinari, congegni e altri impianti, funzionali ad uno specifico processo produttivo), in quanto tale non rilevante ai fini dell'attribuzione della rendita catastale.
L'Agenzia ricorda il presupposto normativo che rende rilevante tale distinzione:
in base alla disposizione recata dall'articolo 1, comma 93, della legge n. 208 del 2015, non rientrano tra gli investimenti agevolabili quelli aventi ad oggetto "fabbricati e costruzioni".
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Inquadramento catastale: le quattro categorie di componenti
L'Agenzia richiama la disciplina degli "imbullonati" introdotta dalla legge di stabilità 2016, citando letteralmente il comma 21:
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".
Sulla base di tale disposizione, come chiarito dalla circolare n. 2/E del 2016, le componenti delle unità immobiliari a destinazione speciale si distinguono in quattro categorie: (1) il suolo; (2) le costruzioni; (3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità; (4) le componenti impiantistiche funzionali ad uno specifico processo produttivo.
Nozione di "costruzione"
L'Agenzia precisa la definizione di "costruzione" richiamando la circolare n. 2/E del 2016:
"Alla categoria 'costruzioni' [...] afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate".
L'Agenzia aggiunge un criterio operativo per identificare le costruzioni:
Tale nozione è riconducibile, di norma, ad una condizione tecnico-fisica del bene che ordinariamente ne impedisce l'agevole rimozione (anche sotto il profilo della convenienza economica), senza alterare o distruggere il bene stesso o le altre componenti costituenti l'unità immobiliare (ad esempio per poter eventualmente riassemblare e utilizzare tale bene altrove).
Nozione di "elementi strutturalmente connessi"
Per la terza categoria, l'Agenzia richiama ancora la circolare n. 2/E del 2016:
"Trattasi di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno - in particolare quando le stesse integrano parti mobili - risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all'interno dell'unità immobiliare."
Natura dei magazzini autoportanti
L'Agenzia fornisce una definizione puntuale di magazzino autoportante:
I magazzini autoportanti si configurano come strutture, solitamente di grandi dimensioni (veri e propri edifici anche di altezza elevata), destinate allo stoccaggio di merci eterogenee, capaci di rispondere alle esigenze di ottimizzazione degli spazi (stoccaggio intensivo) e di automazione dei sistemi di movimentazione.
La caratteristica peculiare viene così identificata:
La caratteristica peculiare dei magazzini autoportanti risiede nella particolare struttura del magazzino, ossia la scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato, progettata e realizzata per assolvere la funzione di struttura portante, a cui sono direttamente connessi gli elementi di copertura e di tamponatura, così da realizzare un vero e proprio edificio.
Classificazione delle scaffalature come "costruzioni"
L'Agenzia qualifica le scaffalature strutturali come parte del fabbricato:
le strutture costituenti le scaffalature dei magazzini autoportanti rappresentano elementi propri del fabbricato, unitamente alle relative opere di fondazione, agli eventuali divisori verticali e orizzontali, alle pareti di tamponamento e alle coperture, ed in quanto tali annoverabili, a tutti gli effetti, tra le "costruzioni", da includere, quindi, nella stima catastale.
In nota, l'Agenzia opera un'utile distinzione rispetto ai magazzini tradizionali:
nei magazzini tradizionali, le scaffalature eventualmente inserite all'interno del fabbricato (tipicamente un capannone industriale), non risultando elementi costitutivi del fabbricato stesso, sono rispondenti, più propriamente, alla nozione di "attrezzature" e come tali, quindi, escluse dalla stima catastale.
Questo passaggio è particolarmente rilevante: nei magazzini tradizionali le scaffalature sono "attrezzature" (agevolabili), mentre nei magazzini autoportanti sono "costruzioni" (non agevolabili).
Sistemi antincendio e impianti generali
Quanto ai sistemi antincendio e agli impianti generali, l'Agenzia li classifica tra gli elementi strutturalmente connessi:
i sistemi antincendio [...] così come gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione, ecc., rappresentano elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità.
Per tali componenti opera comunque il limite dell'ordinario apprezzamento:
la stima catastale deve essere limitata alla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato, senza prendere pertanto in considerazione un eventuale sovradimensionamento delle stesse, non rispondente alle ordinarie esigenze di una pluralità di eventuali utilizzatori.
Componenti agevolabili: i sistemi di automazione
I sistemi di automazione della movimentazione sono invece classificati come componenti impiantistiche, escluse dalla stima catastale:
i sistemi di automazione della movimentazione dei materiali stoccati (traslo-elevatori, satelliti, carrelli LGV a guida laser, ecc.) costituiscono componenti annoverabili tra i "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo" e come tali esclusi dalla stima catastale.
Conclusione operativa
L'Agenzia formula la conclusione applicativa, collegando il piano catastale a quello agevolativo:
si ritiene che - al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla legge - siano agevolabili con il super/iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale secondo i criteri sopra esposti.
Perimetro della risposta
L'agevolabilità è subordinata a condizioni generali e specifiche. L'Agenzia delimita il campo di applicazione con la clausola:
al ricorrere di tutti i requisiti previsti dalla legge
Il criterio di demarcazione tra componenti agevolabili e non agevolabili è ancorato alla rilevanza catastale:
siano agevolabili con il super/iper ammortamento le sole componenti impiantistiche dei magazzini autoportanti, ossia le componenti escluse dalla determinazione della rendita catastale secondo i criteri sopra esposti.
L'esclusione normativa di base resta quella prevista dal comma 93:
non rientrano tra gli investimenti agevolabili quelli aventi ad oggetto "fabbricati e costruzioni".
La risoluzione non si pronuncia su singoli casi concreti ma fornisce criteri generali, essendo stata emessa in risposta a "numerose istanze di interpello" e non a un singolo quesito.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 91 e seguenti, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i. — disciplina del super ammortamento
- Art. 1, comma 93, Legge n. 208/2015 — esclusione di "fabbricati e costruzioni" dagli investimenti agevolabili
- Art. 1, comma 21, Legge n. 208/2015 — disciplina degli "imbullonati": criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi D e E)
- Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i. — disciplina dell'iper ammortamento
- Circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 — Agenzia delle Entrate — chiarimenti sulla disciplina degli "imbullonati" e criteri di classificazione delle componenti immobiliari
- Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 — Agenzia delle Entrate — chiarimenti su super ammortamento (par. 9: impianti fotovoltaici ed eolici; distinzione tra componenti impiantistiche e componenti immobiliari)
Temi
- magazzini autoportanti
- super ammortamento
- iper ammortamento
- fabbricati e costruzioni (esclusione)
- componenti impiantistiche vs. componenti immobiliari
- rendita catastale — immobili gruppo D
- imbullonati
- scaffalature — classificazione catastale
- traslo-elevatori e sistemi di automazione