Sintesi
La Risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione dei termini per l'acquisizione della perizia giurata (o degli altri documenti attestanti i requisiti) nell'ambito dell'iper ammortamento per investimenti in beni strumentali "Industria 4.0". Il documento chiarisce che la norma non prevede un termine di decadenza per l'acquisizione della documentazione e che, qualora questa venga ottenuta in un periodo d'imposta successivo a quello di interconnessione, l'impresa non perde il diritto all'agevolazione ma subisce uno slittamento temporale della fruizione del beneficio. La risoluzione riveste particolare importanza pratica per tutte le imprese che, pur avendo interconnesso il bene nei termini, non hanno acquisito tempestivamente la perizia giurata o l'attestato di conformità.
Contesto e quesito
La risoluzione nasce da molteplici richieste di chiarimento pervenute all'Agenzia delle Entrate in merito alle conseguenze di un'acquisizione tardiva della perizia giurata rispetto al momento dell'interconnessione. L'Agenzia inquadra così l'origine del documento:
Con riferimento alla disciplina agevolativa introdotta dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) per gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. "Industria 4.0", sono pervenute alla scrivente diverse richieste di chiarimento circa le conseguenze dell'acquisizione della perizia nel periodo di imposta successivo a quello di interconnessione.
Non viene riportato un quesito individuale specifico: si tratta di una risoluzione a carattere generale, emessa dalla Direzione Centrale Coordinamento Normativo per rispondere a una pluralità di istanze sullo stesso tema.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
L'obbligo documentale previsto dal comma 11
L'Agenzia richiama anzitutto il contenuto integrale dell'obbligo documentale imposto dalla legge di bilancio 2017, citando direttamente la norma:
"Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Republica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura"
Si noti che la citazione normativa riporta "Republica" anziché "Repubblica", così come presente nel testo della risoluzione.
Centralità del requisito dell'interconnessione
L'Agenzia sottolinea il ruolo imprescindibile dell'interconnessione ai fini della spettanza dell'agevolazione:
Come precisato dalla circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 (paragrafo 6.3), per poter beneficiare delle maggiorazioni di cui ai commi 9 (150 per cento) e 10 (40 per cento), i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B devono rispettare il requisito della "interconnessione" al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell'agevolazione.
Viene poi precisato che l'interconnessione non è l'unico elemento da attestare, ma rientra in un quadro documentale più ampio:
L'interconnessione, insieme agli altri requisiti previsti dalla legge, deve essere attestata dai documenti indicati nel predetto comma 11, ossia dalla dichiarazione del legale rappresentante, dalla perizia tecnica giurata o dall'attestato di conformità.
Termini per l'acquisizione della documentazione
L'Agenzia chiarisce il momento entro cui la documentazione deve essere acquisita, richiamando fonti interpretative plurime:
Tali documenti devono essere acquisiti dall'impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest'ultimo caso, l'agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell'interconnessione (v. la relazione illustrativa della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la circolare n. 4/E del 2017 e la relazione illustrativa della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha prorogato l'agevolazione).
Assenza di un termine decadenziale
Il passaggio cardine della risoluzione è l'affermazione che la norma non fissa un termine di decadenza:
Si evidenzia come il comma 11 in questione non preveda alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.
Questo principio costituisce il fondamento logico-giuridico dell'intera risoluzione e rappresenta la risposta al dubbio sollevato dalle imprese interpellanti.
Conseguenza dell'acquisizione tardiva: slittamento della fruizione
L'Agenzia delinea le conseguenze operative dell'acquisizione della documentazione in ritardo rispetto all'interconnessione. La documentazione conserva un ruolo essenziale e la sua mancanza non può essere priva di effetti:
Ciò posto, considerato che la documentazione richiesta dal citato comma 11 riveste un ruolo fondamentale nell'ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l'altro, il rispetto del requisito dell'interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), si ritiene che, nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.
L'Agenzia sintetizza poi il principio con una formula di immediata applicabilità:
In altri termini, l'assolvimento dell'onere documentale in un periodo di imposta successivo all'interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell'agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
Esempio applicativo
A corredo del principio esposto, l'Agenzia fornisce un esempio concreto che illustra anche il meccanismo di raccordo tra super e iper ammortamento:
Ad esempio, nel caso di un bene rientrante nell'allegato A, acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017, per il quale la perizia giurata viene acquisita nel 2018, l'impresa potrà fruire dell'iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all'iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d'imposta precedente (v. la circolare n. 4/E del 2017, paragrafo 6.4.1, esempio 9).
Questo esempio evidenzia che nel periodo d'imposta "scoperto" (2017 nell'esempio) l'impresa non resta priva di benefici, ma fruisce del super ammortamento; dall'anno di acquisizione della perizia (2018) scatta l'iper ammortamento, con un meccanismo di compensazione per evitare duplicazioni.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita il proprio intervento alla specifica ipotesi di sfasamento temporale tra interconnessione e acquisizione della documentazione:
[...] nella particolare ipotesi in cui l'acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell'agevolazione debba iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.
La documentazione il cui ritardo è oggetto della risoluzione è esclusivamente quella prevista dal comma 11, ossia:
una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa [...] ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato
Il principio enunciato riguarda la disciplina dell'iper ammortamento (maggiorazioni del 150% e del 40%) applicabile ai beni degli allegati A e B, nell'ambito della legge di bilancio 2017 e della relativa proroga.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 9, 10 e 11, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017 — disciplina dell'iper ammortamento e del super ammortamento per investimenti "Industria 4.0", incluso l'obbligo documentale)
- Allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (elenco dei beni materiali agevolabili)
- Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (elenco dei beni immateriali agevolabili)
- Art. 7-novies, Decreto Legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18 (modifica al comma 11 relativo all'onere documentale)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa — base giuridica per la dichiarazione del legale rappresentante)
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (proroga dell'agevolazione; relazione illustrativa richiamata per i termini di acquisizione documentale)
- Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 — Agenzia delle Entrate (chiarimenti su iper e super ammortamento; richiamata in particolare il paragrafo 6.3 sul requisito dell'interconnessione e il paragrafo 6.4.1, esempio 9, sul calcolo della maggiorazione)
Temi
- Perizia giurata tardiva
- Iper ammortamento
- Interconnessione
- Termini acquisizione documentazione
- Slittamento fruizione agevolazione
- Allegato A
- Super ammortamento e iper ammortamento — raccordo
- Dichiarazione legale rappresentante