Regolamento (UE) 2018/858 del 30 maggio 2018 — Omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi (estratto)

30 maggio 2018 · Regolamento · ue

Sintesi

Il Regolamento (UE) 2018/858 disciplina l’omologazione e l’immissione sul mercato dei veicoli, dei relativi sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, nonché la vigilanza del mercato. Si applica principalmente ai veicoli delle categorie M e N e ai rimorchi della categoria O destinati alle strade pubbliche. La disciplina coinvolge costruttori, rappresentanti, importatori, distributori, autorità di omologazione, autorità di vigilanza e servizi tecnici. Per il confine macchina/veicolo assumono particolare rilievo le definizioni dell’articolo 3 e il regime dei veicoli semoventi da lavoro previsto dall’articolo 2, paragrafo 3.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento, adottato il 30 maggio 2018 e pubblicato nella GUUE L 151 del 14 giugno 2018, istituisce un quadro europeo per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli. L’estratto fornito non comprende i considerando e, quindi, non consente di ricostruire ulteriori motivazioni politiche o economiche senza ricorrere a fonti esterne.

L’Unione europea definisce così l’oggetto principale della disciplina:

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e per le omologazioni individuali.

La finalità comprende anche la vigilanza del mercato e il controllo di parti e accessori che possano compromettere il corretto funzionamento dei sistemi essenziali dei veicoli. Il quadro si coordina con la normativa europea sui veicoli agricoli e forestali, sui veicoli a due o tre ruote e quadricicli e sulle macchine.

Disposizioni principali

Oggetto e vigilanza del mercato

L’articolo 1 stabilisce disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche per l’omologazione, anche individuale, e per l’immissione sul mercato dei nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Disciplina inoltre l’immissione sul mercato e l’entrata in circolazione di parti e accessori potenzialmente pericolosi e introduce prescrizioni di vigilanza del mercato.

Ambito di applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, il regolamento si applica ai veicoli a motore delle categorie M e N, ai rimorchi della categoria O destinati alle strade pubbliche e ai relativi sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori. Sono compresi i veicoli progettati e costruiti in una o più fasi.

L’articolo 2, paragrafo 2, esclude i veicoli agricoli o forestali, i veicoli a motore a due o tre ruote e i quadricicli, i veicoli cingolati e quelli destinati esclusivamente alle forze armate.

Omologazione facoltativa e confine macchina/veicolo

L’articolo 2, paragrafo 3, consente al costruttore di chiedere l’omologazione per determinati veicoli destinati a cantieri, cave, infrastrutture portuali o aeroportuali, per i mezzi impiegati dalla protezione civile, dai servizi antincendio o per l’ordine pubblico e per specifici veicoli semoventi da lavoro.

Per questi ultimi, la disposizione richiede che non siano idonei al trasporto di passeggeri o merci e che non consistano in macchine montate sul telaio di un veicolo a motore. L’omologazione eventualmente ottenuta non esclude l’applicazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine. Il paragrafo 4 contempla inoltre l’omologazione individuale dei veicoli destinati esclusivamente alle corse su strada e dei prototipi utilizzati sotto la responsabilità del costruttore per specifici programmi di prova.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 definisce «veicolo» come ogni veicolo a motore o relativo rimorchio. Il «veicolo a motore» deve essere azionato da un motore, muoversi con mezzi propri, avere almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h.

Il «rimorchio» è un veicolo su ruote non semovente progettato e costruito per essere trainato. Il «semirimorchio» si caratterizza per la posizione degli assi dietro il baricentro e per il dispositivo di traino che trasmette al veicolo trattore forze sia orizzontali sia verticali.

Il «costruttore» è la persona fisica o giuridica responsabile dell’omologazione o dell’autorizzazione di parti e accessori, della conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato, anche quando non partecipa direttamente a tutte le fasi di progettazione e costruzione.

Categorie M, N e O

L’articolo 4, paragrafo 1, distingue:

  • categoria M, per i veicoli destinati essenzialmente al trasporto di passeggeri e bagagli: M1, M2 e M3, secondo il numero di posti, la possibilità di trasportare passeggeri in piedi e la massa massima;

  • categoria N, per i veicoli destinati essenzialmente al trasporto di merci: N1 fino a 3,5 tonnellate, N2 oltre 3,5 e fino a 12 tonnellate, N3 oltre 12 tonnellate;

  • categoria O, per i rimorchi: O1 fino a 0,75 tonnellate, O2 oltre 0,75 e fino a 3,5 tonnellate, O3 oltre 3,5 e fino a 10 tonnellate, O4 oltre 10 tonnellate.

I criteri dettagliati per classificare veicoli, tipi, varianti e versioni sono rinviati all’allegato I, modificabile dalla Commissione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 82.

Testo dei commi rilevanti

L’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), individua i veicoli semoventi da lavoro per i quali il costruttore può chiedere l’omologazione:

c) veicoli semoventi specificamente progettati e costruiti per eseguire lavori che, per le loro caratteristiche costruttive, non sono idonei al trasporto di passeggeri o di merci e che non sono macchine montate su un telaio di veicolo a motore.

L’articolo 3, punti 15 e 16, definisce il veicolo e il veicolo a motore:

15)   «veicolo»: ogni veicolo a motore o relativo rimorchio;

16)   «veicolo a motore»: ogni veicolo azionato da un motore che sia progettato e costruito per muoversi con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, sia completo, completato o incompleto e abbia una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h;

Il punto 17 definisce il rimorchio:

17)   «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente, progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore, che possa ruotare almeno intorno a un asse orizzontale perpendicolare al piano mediano longitudinale e intorno a un asse verticale parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo trattore;

Il punto 33 definisce il semirimorchio:

33)   «semirimorchio»: un veicolo trainato il cui asse o i cui assi sono posizionati dietro al baricentro del veicolo (caricato in modo uniforme) e che è munito di un dispositivo di traino che consente di trasmettere forze orizzontali e verticali al veicolo trattore;

Il punto 40 individua il nucleo della responsabilità del costruttore:

40)   «costruttore»: una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori,

L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), definisce la categoria M1:

i)   categoria M1 : veicoli a motore con non più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e senza spazio per passeggeri in piedi, indipendentemente dal fatto che il numero di posti a sedere sia limitato al posto a sedere del conducente;

La lettera b), punto i), introduce la categoria N e definisce la sottocategoria N1:

b) la categoria N comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci ed è suddivisa in:

i)   categoria N1 : veicoli a motore con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;

La lettera c), punto i), introduce la categoria O e definisce la sottocategoria O1:

c) la categoria O comprende i rimorchi ed è suddivisa in:

i)   categoria O1 : rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 tonnellate;

Il testo integrale è consultabile nella versione ufficiale EUR-Lex, CELEX 32018R0858.

Modifiche e proroghe

  • L’estratto Polaris fornito non contiene una cronologia delle modifiche successive né informazioni su proroghe; non è pertanto possibile documentarle sulla sola base del testo sorgente selezionato.

Riferimenti normativi

  • Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, artt. 1-4 — oggetto, ambito di applicazione, definizioni e categorie dei veicoli.
  • Art. 1, paragrafi 1 e 2, Regolamento (UE) 2018/858 — omologazione, immissione sul mercato e vigilanza del mercato.
  • Art. 2, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2018/858 — applicazione ai veicoli M e N, ai rimorchi O e ai relativi prodotti.
  • Art. 2, paragrafo 2, lettere a)-d), Regolamento (UE) 2018/858 — veicoli esclusi dall’ambito di applicazione.
  • Art. 2, paragrafo 3, lettere a)-c), Regolamento (UE) 2018/858 — omologazione facoltativa di particolari veicoli, compresi i veicoli semoventi da lavoro.
  • Art. 2, paragrafo 4, lettere a) e b), Regolamento (UE) 2018/858 — omologazione individuale dei veicoli da corsa e dei prototipi di prova.
  • Art. 3, punti 1-58, Regolamento (UE) 2018/858 — definizioni applicabili, incluse quelle di veicolo, veicolo a motore, rimorchio, semirimorchio e costruttore.
  • Art. 4, paragrafo 1, lettere a)-c), Regolamento (UE) 2018/858 — categorie M, N e O e relative sottocategorie.
  • Art. 4, paragrafo 2, Regolamento (UE) 2018/858 — criteri di classificazione e delega per la modifica dell’allegato I.
  • Art. 82, Regolamento (UE) 2018/858 — procedura per l’adozione degli atti delegati.
  • Allegato I, Regolamento (UE) 2018/858 — criteri di classificazione dei veicoli, dei tipi, delle varianti e delle versioni.
  • Allegato I, parte B, Regolamento (UE) 2018/858 — caratteristiche rilevanti per la definizione del tipo di veicolo richiamata dall’articolo 3, punto 32.
  • Allegato II, Regolamento (UE) 2018/858 — atti normativi richiamati dall’articolo 3 e dalle definizioni di sistema, componente, entità tecnica indipendente, metodo di prova virtuale e prescrizioni alternative.
  • Allegato V, Regolamento (UE) 2018/858 — limiti quantitativi annuali per i veicoli prodotti in piccole serie, richiamati dall’articolo 3, punto 30.
  • Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 5 febbraio 2013 — omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
  • Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 15 gennaio 2013 — omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli.
  • Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 17 maggio 2006 — disciplina relativa alle macchine applicabile anche alle omologazioni contemplate dall’articolo 2, paragrafo 3.
  • Direttiva 95/16/CE — direttiva modificata dalla direttiva 2006/42/CE.
  • Art. 2, punto 11, Regolamento (CE) n. 765/2008 — definizione di organismo nazionale di accreditamento richiamata dall’articolo 3, punto 39.