Sintesi
Il Principio di diritto n. 2/2020 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione dell'applicabilità dell'iper ammortamento (art. 1, commi 9 e ss., legge n. 232/2016) agli intermediari finanziari che concedono beni strumentali in locazione operativa. L'Agenzia esclude che tali soggetti possano beneficiare dell'agevolazione, in quanto la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di un'attività industriale di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma assolve una mera funzione di garanzia del credito. Il principio chiarisce i confini soggettivi dell'agevolazione, individuando come tratto comune a tutti i potenziali beneficiari l'essere i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone i rischi e fruendo dei relativi benefici nell'ambito della propria attività industriale o commerciale.
Principio espresso
L'Agenzia delle Entrate stabilisce che l'intermediario finanziario non può accedere all'iper ammortamento quando concede beni strumentali mediante contratti denominati "locazione operativa", poiché tale schema contrattuale ha natura finanziaria e non configura un'attività industriale di noleggio. Il principio è formulato nell'intestazione del documento:
L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii., non si applica all'intermediario finanziario che risulti titolare - nella veste di locatore - di un contratto denominato come "locazione operativa" di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell'impresa locataria.
L'Agenzia precisa che tali contratti, pur denominati "locazione operativa", hanno in realtà causa finanziaria:
Conseguentemente, devono ritenersi esclusi dai potenziali destinatari dell'agevolazione i soggetti che, come gli intermediari finanziari, pongono in essere dei contratti pur denominati (impropriamente rispetto all'accezione rilevante ai fini delle agevolazioni in discorso) come contratti di "locazione operativa", atteso che in tali schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.
Motivazione
Individuazione dei soggetti beneficiari
L'Agenzia richiama innanzitutto la circolare n. 4/E del 2017 per delimitare l'ambito soggettivo dell'agevolazione:
Come precisato nella circolare n. 4/E del 2017, l'iper ammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione fruibile, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, dai soggetti che acquisiscono da terzi, in proprietà o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla predetta legge n. 232 del 2016. I beneficiari dell'agevolazione, quindi, sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario).
Esclusione dei beni in locazione operativa e condizione per il noleggiante
La stessa circolare ha chiarito l'esclusione dei beni utilizzati in locazione operativa o noleggio, ammettendo tuttavia l'agevolazione in capo all'impresa noleggiante a determinate condizioni:
La citata circolare ha altresì chiarito che sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare all'impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, ma a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte dall'impresa.
Ratio dell'agevolazione: incentivo all'investimento strumentale
L'Agenzia riconduce la condizione sopra descritta alla finalità stessa dell'iper ammortamento (e del super ammortamento):
Tale condizione, si osserva, appare del tutto coerente con le caratteristiche dell'iper ammortamento (ma analoghe considerazioni valgono ovviamente anche per il super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm.ii.). La finalità dell'agevolazione, infatti, è proprio quella di incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa.
Tratto comune dei potenziali beneficiari: rischio e beneficio dell'investimento
L'Agenzia individua il denominatore comune che accomuna tutti i soggetti potenzialmente destinatari dell'agevolazione:
Da quanto precede si può rilevare che tutti i soggetti potenziali destinatari dell'agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall'esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.
Disciplina di vigilanza degli intermediari finanziari
A conforto dell'esclusione degli intermediari finanziari, l'Agenzia richiama la disciplina di vigilanza della Banca d'Italia, che impone a tali soggetti di trasferire a terzi i rischi connessi al bene locato:
In proposito, si ricorda che, secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia con la circolare n. 288 del 3 aprile 2015, avente ad oggetto "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", a tali soggetti è consentito lo svolgimento dell'attività di c.d. "leasing operativo" - anche in via prevalente - solo al ricorrere di determinate condizioni; tra le quali, quella secondo cui deve "essere negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori dei beni) di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene" (v. sezione III, paragrafo 1, nota 1, della citata circolare).
L'Agenzia trae da tale disposizione la conseguenza che i contratti degli intermediari finanziari, anche se denominati "leasing operativo", hanno sempre e comunque causa finanziaria:
La necessaria presenza di tale specifica condizione, in particolare, serve proprio ad assicurare che i contratti pur denominati quali contratti di "leasing operativo" siano comunque contratti aventi causa finanziaria e, pertanto, non idonei in nessun caso a configurare il soggetto finanziario quale soggetto investitore destinatario dell'agevolazione dell'iper ammortamento (o del super ammortamento) in relazione ai beni che ne costituiscono oggetto.
Conferma dal Ministero dello Sviluppo Economico
A ulteriore supporto, l'Agenzia richiama la FAQ del MiSE del 12 luglio 2017 sull'interconnessione, che presuppone che il noleggiante svolga effettivamente attività industriale:
A ulteriore conferma di quanto sopra precisato, si precisa che la FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2017, nel consentire di soddisfare il requisito dell'interconnessione sia presso il noleggiante sia presso il noleggiatore, si basa evidentemente, come confermato alla scrivente dallo stesso Ministero dello Sviluppo economico, sul presupposto che entrambe le imprese siano potenzialmente in grado, dal punto di vista tecnico, di soddisfare il requisito dell'interconnessione secondo il "paradigma 4.0" nell'ambito del rispettivo processo di produzione.
Portata applicativa
Il principio si applica agli intermediari finanziari che concedono beni strumentali mediante contratti denominati "locazione operativa". L'esclusione opera a prescindere dalla denominazione formale del contratto, in quanto ciò che rileva è la natura sostanziale dell'operazione.
La condizione essenziale perché l'impresa noleggiante (o locatrice operativa) possa accedere all'agevolazione è che il noleggio sia la sua attività propria. L'Agenzia la formula così:
il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte dall'impresa.
L'intermediario finanziario non può soddisfare tale condizione poiché la proprietà dei beni ha per esso una funzione esclusivamente finanziaria e di garanzia, non industriale. La disciplina di vigilanza della Banca d'Italia conferma strutturalmente questa impossibilità, richiedendo che l'intermediario trasferisca a terzi ogni rischio e responsabilità sul bene.
Il principio, sebbene formulato con riferimento all'iper ammortamento, si estende espressamente anche al super ammortamento, come l'Agenzia stessa precisa:
analoghe considerazioni valgono ovviamente anche per il super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm.ii.
Riferimenti normativi
- Articolo 1, commi 9 e seguenti, legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii. (iper ammortamento)
- Allegato A annesso alla legge n. 232 del 2016 (elenco beni materiali strumentali)
- Articolo 1, commi 91 e seguenti, legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm.ii. (super ammortamento)
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2017
- Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015, "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" (sezione III, paragrafo 1, nota 1)
- FAQ Ministero dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2017 (requisito dell'interconnessione per noleggiante e noleggiatore)