Sintesi
Il Principio di diritto n. 2/2020 dell'Agenzia delle Entrate affronta la questione dell'applicabilità dell'iper ammortamento agli intermediari finanziari che stipulano contratti denominati "locazione operativa" su beni materiali strumentali 4.0. L'Agenzia chiarisce che tali soggetti sono esclusi dall'agevolazione poiché la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di un'attività industriale di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma assolve una mera funzione di garanzia creditizia. Il documento ricostruisce in modo organico il perimetro soggettivo dell'agevolazione, individuando il tratto comune a tutti i potenziali beneficiari nel fatto di essere i soggetti che effettuano l'investimento sopportandone i rischi e fruendo dei relativi benefici industriali o commerciali.
Contesto e quesito
Il documento non riporta un quesito specifico di un interpellante, trattandosi di un principio di diritto emanato d'ufficio dalla Direzione Centrale Grandi Contribuenti. Il tema nasce dalla prassi di mercato in cui intermediari finanziari iscritti all'albo propongono contratti denominati "locazione operativa" che, pur condividendo la denominazione con la locazione operativa industriale, hanno in realtà causa finanziaria. L'Agenzia avverte l'esigenza di chiarire che la mera denominazione contrattuale non è sufficiente a qualificare il locatore come soggetto beneficiario dell'iper ammortamento, precisando il confine tra locazione operativa "in senso proprio" e contratti con causa di finanziamento.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Soggetti beneficiari dell'iper ammortamento
L'Agenzia richiama innanzitutto la propria circolare n. 4/E del 2017 per delimitare la platea dei beneficiari:
l'iper ammortamento consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione fruibile, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, dai soggetti che acquisiscono da terzi, in proprietà o in leasing, i beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla predetta legge n. 232 del 2016. I beneficiari dell'agevolazione, quindi, sono i proprietari (nel caso di acquisto in proprietà) o i locatari finanziari (nel caso di acquisto tramite leasing finanziario).
Esclusione dei beni in locazione operativa o noleggio e possibile spettanza al noleggiante
La circolare n. 4/E aveva già chiarito l'esclusione dei beni utilizzati in locazione operativa o noleggio, ma con un'importante apertura a favore dell'impresa noleggiante. L'Agenzia ribadisce:
sono, invece, esclusi dal beneficio i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione operativa o di noleggio. Per tali beni, la maggiorazione, al ricorrere dei requisiti previsti, potrà spettare all'impresa di noleggio o che effettua la locazione operativa, ma a condizione che il noleggio o la locazione operativa costituiscano oggetto dell'attività principale o tipica dell'impresa, vale a dire che il processo di produzione del servizio di noleggio o di locazione operativa costituisca, sia sul piano tecnico che organizzativo, l'attività o una delle attività abitualmente svolte dall'impresa.
Il requisito chiave è dunque duplice: l'attività di noleggio o locazione operativa deve essere (i) oggetto principale o tipico dell'impresa e (ii) abitualmente svolta sia sul piano tecnico sia su quello organizzativo.
Ratio dell'agevolazione e tratto comune dei beneficiari
L'Agenzia individua il fondamento teleologico dell'agevolazione nel sostegno all'investimento industriale diretto:
La finalità dell'agevolazione, infatti, è proprio quella di incentivare l'effettuazione di investimenti in beni strumentali materiali direttamente utilizzati dall'impresa per lo svolgimento della sua attività ordinaria: nello specifico, l'attività industriale di prestazione di servizi di noleggio o di locazione operativa.
Viene quindi enucleato il tratto comune a tutti i potenziali beneficiari:
tutti i soggetti potenziali destinatari dell'agevolazione (proprietario, locatario finanziario, impresa svolgente attività di noleggio o locazione operativa) sono accomunati dal fatto di essere, sia sul piano economico-patrimoniale e sia sul piano organizzativo, i soggetti che effettuano gli investimenti sopportandone in senso proprio i rischi e fruendo al contempo dei benefici derivanti dall'esercizio delle attività industriali o commerciali nei cui processi i nuovi beni strumentali sono inseriti.
Esclusione degli intermediari finanziari
Sulla base della ricostruzione sistematica precedente, l'Agenzia trae la conclusione operativa centrale del documento:
devono ritenersi esclusi dai potenziali destinatari dell'agevolazione i soggetti che, come gli intermediari finanziari, pongono in essere dei contratti pur denominati (impropriamente rispetto all'accezione rilevante ai fini delle agevolazioni in discorso) come contratti di "locazione operativa", atteso che in tali schemi contrattuali la proprietà formale dei beni non si ricollega allo svolgimento di attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio, ma alla sola funzione di garanzia a tutela del rischio di credito assunto dal locatore.
L'uso dell'avverbio "impropriamente" segnala che, ai fini dell'agevolazione, rileva la sostanza economica del contratto e non la sua denominazione formale.
Conferma dalla disciplina di vigilanza di Banca d'Italia
L'Agenzia rafforza la propria tesi richiamando le condizioni a cui il "leasing operativo" degli intermediari finanziari è subordinato dalla normativa prudenziale:
secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia con la circolare n. 288 del 3 aprile 2015, avente ad oggetto "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", a tali soggetti è consentito lo svolgimento dell'attività di c.d. "leasing operativo" - anche in via prevalente - solo al ricorrere di determinate condizioni
Tra queste condizioni, l'Agenzia cita espressamente quella decisiva:
deve "essere negozialmente previsto il trasferimento in capo ad altri soggetti (es. fornitori dei beni) di ogni rischio e responsabilità concernenti il bene locato previsti a carico del locatore nonché delle obbligazioni accessorie riguardanti l'assistenza e la manutenzione del bene"
E ne trae la conseguenza giuridica:
La necessaria presenza di tale specifica condizione, in particolare, serve proprio ad assicurare che i contratti pur denominati quali contratti di "leasing operativo" siano comunque contratti aventi causa finanziaria e, pertanto, non idonei in nessun caso a configurare il soggetto finanziario quale soggetto investitore destinatario dell'agevolazione dell'iper ammortamento (o del super ammortamento) in relazione ai beni che ne costituiscono oggetto.
Il trasferimento negoziale di ogni rischio e responsabilità sul bene al fornitore conferma la natura finanziaria — e non industriale — dell'operazione, rendendo l'intermediario strutturalmente inidoneo a qualificarsi come investitore.
Interconnessione e FAQ MiSE
A ulteriore chiusura sistematica, l'Agenzia richiama la FAQ del MiSE del 12 luglio 2017 relativa al requisito dell'interconnessione:
la FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2017, nel consentire di soddisfare il requisito dell'interconnessione sia presso il noleggiante sia presso il noleggiatore, si basa evidentemente, come confermato alla scrivente dallo stesso Ministero dello Sviluppo economico, sul presupposto che entrambe le imprese siano potenzialmente in grado, dal punto di vista tecnico, di soddisfare il requisito dell'interconnessione secondo il "paradigma 4.0" nell'ambito del rispettivo processo di produzione.
Questo passaggio implica che, nel modello del noleggio "in senso proprio", sia il noleggiante sia il noleggiatore dispongono di un processo produttivo reale in cui il bene è inserito — condizione che l'intermediario finanziario non può soddisfare.
Perimetro della risposta
Il principio di diritto enuncia in apertura il proprio ambito di applicazione soggettivo e oggettivo:
L'iper ammortamento di cui all'articolo 1, commi 9 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii., non si applica all'intermediario finanziario che risulti titolare - nella veste di locatore - di un contratto denominato come "locazione operativa" di beni materiali strumentali in relazione al processo produttivo dell'impresa locataria.
L'Agenzia estende espressamente la medesima logica anche al super ammortamento:
analoghe considerazioni valgono ovviamente anche per il super ammortamento di cui all'articolo 1, commi 91 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm.ii.
La portata del principio è dunque limitata alla fattispecie in cui il locatore sia un intermediario finanziario e il contratto, pur denominato "locazione operativa", abbia causa finanziaria. Non viene messa in discussione la spettanza dell'agevolazione all'impresa industriale che svolga attività di noleggio o locazione operativa in senso proprio come attività principale o tipica.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 9 e seguenti, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (iper ammortamento — maggiorazione del costo di acquisizione per beni materiali strumentali nuovi "Industria 4.0")
- Allegato A annesso alla Legge n. 232/2016 (elenco dei beni materiali strumentali ammessi all'iper ammortamento)
- Art. 1, commi 91 e seguenti, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (super ammortamento — maggiorazione del costo di acquisizione per beni strumentali nuovi)
- Circolare n. 4/E del 2017 — Agenzia delle Entrate (chiarimenti su ambito soggettivo e oggettivo di iper e super ammortamento; requisiti per imprese di noleggio e locazione operativa)
- Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 — Banca d'Italia, "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" (sezione III, paragrafo 1, nota 1: condizioni per lo svolgimento del c.d. "leasing operativo" da parte di intermediari finanziari)
- FAQ del Ministero dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2017 (interconnessione dei beni presso noleggiante e noleggiatore)
Temi
- noleggio
- locazione operativa
- iper ammortamento
- intermediari finanziari
- spettanza agevolazione al noleggiante
- allegato A
- interconnessione
- causa finanziaria vs. causa industriale