Sintesi
Il comma 44 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ridisegna integralmente il quadro temporale e le aliquote del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, sia materiali (Allegato A) sia immateriali (Allegato B). La norma interviene sulla Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prorogando l'agevolazione fino al 2025 per i beni materiali e rimodulando in senso decrescente le aliquote per i beni immateriali nel triennio 2023-2025. Viene inoltre eliminato il vincolo temporale originario del comma 1051, estendendo il rinvio ai nuovi commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter. La disposizione conferma il meccanismo della "prenotazione" (ordine accettato + acconto del 20%) quale condizione per beneficiare del termine lungo di consegna (30 giugno dell'anno successivo).
Contesto e quesito
La Legge 178/2020 aveva introdotto un sistema di crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 con orizzonte temporale limitato al 2022 (con coda al 30 giugno 2023 per beni "prenotati"). Con la Legge di Bilancio 2022, il Parlamento ha ritenuto necessario garantire continuità all'incentivo, estendendone la durata e graduando le aliquote nel tempo in modo decrescente, così da incentivare investimenti più rapidi.
La norma non nasce da un quesito specifico, ma da un'esigenza di politica industriale: mantenere operativo il meccanismo agevolativo del Piano Transizione 4.0 oltre la scadenza originaria, adeguando progressivamente le misure del beneficio.
Analisi del Parlamento
Eliminazione del vincolo temporale dal comma 1051
La lettera a) del comma 44 sopprime il riferimento temporale originario contenuto nel comma 1051 della L. 178/2020, che delimitava la finestra per gli investimenti in beni materiali 4.0. Il Parlamento dispone che:
al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, » sono soppresse e le parole: « commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1052 a 1058-ter »
L'effetto è duplice: da un lato, il comma 1051 diviene una norma-cornice priva di scadenza propria (le scadenze vengono spostate nei commi specifici); dall'altro, il rinvio viene ampliato per ricomprendere i nuovi commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter.
Beni materiali 4.0 (Allegato A) — Periodo 2023-2025: comma 1057-bis
La lettera b) introduce il nuovo comma 1057-bis, che disciplina il credito d'imposta per investimenti in beni materiali Allegato A nel triennio 2023-2025 con aliquote ridotte rispetto al biennio precedente. Il testo recita:
Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
Le aliquote si articolano dunque su tre scaglioni: 20% fino a 2,5 milioni, 10% tra 2,5 e 10 milioni, 5% tra 10 e 20 milioni. Il termine lungo per la consegna è fissato al 30 giugno 2026, subordinato alla prenotazione entro il 31 dicembre 2025.
Beni immateriali 4.0 (Allegato B) — Periodo 2020-2023: comma 1058 riformulato
La lettera c) sostituisce integralmente il comma 1058, che ora disciplina i beni immateriali Allegato B per il periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023:
Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il legislatore conferma inoltre l'agevolabilità delle spese per servizi in cloud:
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza
L'aliquota per questo periodo è del 20%, con un tetto annuo di 1 milione di euro.
Beni immateriali 4.0 (Allegato B) — Anno 2024: comma 1058-bis
La lettera d) introduce il comma 1058-bis, che riduce l'aliquota al 15% per l'anno 2024:
Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Anche in questo caso è confermata l'agevolabilità del cloud computing:
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.
Beni immateriali 4.0 (Allegato B) — Anno 2025: comma 1058-ter
Il medesimo comma 44, lettera d), introduce il comma 1058-ter, con ulteriore riduzione dell'aliquota al 10% per il 2025:
Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza
Il trend è quindi: 20% (fino al 2023) → 15% (2024) → 10% (2025), con tetto costante a 1 milione di euro.
Adeguamento dei rinvii interni (lettere e, f, g)
Le lettere e), f) e g) aggiornano i rinvii contenuti nei commi 1059, 1062 e 1063 della L. 178/2020, sostituendo sistematicamente i riferimenti ai "commi da 1056 a 1058" con "commi da 1056 a 1058-ter", al fine di includere i nuovi commi nel perimetro delle disposizioni applicabili.
A titolo esemplificativo, la lettera e) dispone:
al comma 1059, le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »
E la lettera f):
al comma 1062, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter » e le parole: « commi da 1056 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »
Perimetro della risposta
La disposizione si applica esclusivamente ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 e opera mediante novella alla Legge 178/2020. In particolare:
Per i beni materiali Allegato A (comma 1057-bis), il perimetro è delimitato dalla seguente previsione:
il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
Per i beni immateriali Allegato B, il limite massimo annuale è costante in tutti i periodi:
nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
La condizione di "prenotazione" è comune a tutti i commi e richiede sempre:
il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 44, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 — Legge di Bilancio 2022, disposizione oggetto di analisi
- Art. 1, comma 1051, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — norma-cornice del credito d'imposta beni strumentali 4.0 (modificata dalla lettera a)
- Art. 1, commi da 1052 a 1058, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — disciplina originaria delle aliquote e delle condizioni del credito d'imposta
- Art. 1, comma 1057-bis, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — (introdotto) beni materiali Allegato A, periodo 2023-2025
- Art. 1, comma 1058, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — (sostituito) beni immateriali Allegato B, periodo 2020-2023
- Art. 1, comma 1058-bis, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — (introdotto) beni immateriali Allegato B, anno 2024
- Art. 1, comma 1058-ter, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — (introdotto) beni immateriali Allegato B, anno 2025
- Art. 1, comma 1059, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — adeguamento rinvii (modificato dalla lettera e)
- Art. 1, comma 1062, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — adeguamento rinvii (modificato dalla lettera f)
- Art. 1, comma 1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — adeguamento rinvii (modificato dalla lettera g)
- Allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Industria 4.0)
- Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni immateriali (software, piattaforme, applicazioni) connessi a investimenti 4.0
Temi
- Credito d'imposta beni strumentali 4.0
- Proroga agevolazioni 2023-2025
- Allegato A — beni materiali
- Allegato B — beni immateriali
- Aliquote decrescenti
- Meccanismo di prenotazione (ordine + acconto 20%)
- Cloud computing e beni immateriali
- Legge di Bilancio 2022