Sintesi
I commi 8-13 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) introducono il cosiddetto "iperammortamento", ovvero una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi riconducibili al modello Industria 4.0, elencati nell'Allegato A alla legge. Accanto a tale misura, il comma 10 prevede una maggiorazione del 40% per i beni immateriali strumentali di cui all'Allegato B, riservata ai soggetti che già beneficiano dell'iperammortamento. Il comma 8 estende inoltre il superammortamento (maggiorazione del 40% già prevista dalla L. 208/2015) agli investimenti effettuati nel 2017. La fruizione del beneficio è subordinata a specifici adempimenti documentali — dichiarazione del legale rappresentante o, sopra i 500.000 euro, perizia tecnica giurata o attestato di conformità — che attestino le caratteristiche tecniche del bene e la sua interconnessione al sistema aziendale.
Contesto e quesito
La norma nasce nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0, volto a stimolare la trasformazione digitale del tessuto produttivo italiano. Il legislatore interviene con la Legge di Bilancio 2017 per affiancare al superammortamento già vigente (introdotto dalla L. 208/2015) un meccanismo di incentivo rafforzato per gli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico. Non si tratta di una risposta a un quesito specifico, bensì di una disposizione di legge primaria che definisce ex novo l'agevolazione, i soggetti beneficiari, le finestre temporali, le condizioni di accesso e gli obblighi documentali.
Analisi del Parlamento
Proroga del superammortamento (comma 8)
Il comma 8 estende temporalmente il superammortamento già introdotto dalla Legge di Stabilità 2016, applicandolo agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, con una coda al 30 giugno 2018 a determinate condizioni. Il legislatore precisa:
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Si noti l'esclusione esplicita dei veicoli e mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del TUIR, e il meccanismo di "prenotazione" (ordine accettato + acconto del 20%) per estendere il termine al 30 giugno 2018.
Iperammortamento — maggiorazione del 150% (comma 9)
Il cuore della disciplina è nel comma 9, che introduce la maggiorazione rafforzata per i beni Industria 4.0. Il legislatore dichiara esplicitamente la finalità della misura:
Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.
La finestra temporale originaria e il meccanismo di prenotazione sono così definiti:
La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Da notare che la coda temporale per l'iperammortamento (30 settembre 2018) è più ampia rispetto a quella del superammortamento (30 giugno 2018), a riflettere la maggiore complessità degli investimenti in beni 4.0.
Maggiorazione per beni immateriali — Allegato B (comma 10)
Il comma 10 introduce un'agevolazione ancillare, riservata esclusivamente ai soggetti che beneficiano dell'iperammortamento:
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.
Il vincolo di accessorietà è chiaro: la maggiorazione del 40% sui beni immateriali (software, piattaforme, applicazioni) spetta solo a chi contemporaneamente fruisce dell'iperammortamento sui beni materiali.
Adempimenti documentali (comma 11)
Il comma 11 disciplina gli obblighi di certificazione, distinguendo due soglie:
Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Per i beni di valore superiore alla soglia, è richiesta una documentazione rafforzata:
ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato
La documentazione deve attestare un duplice requisito:
attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
L'interconnessione è dunque un requisito sostanziale e non meramente formale, e deve risultare dalla documentazione prodotta.
Determinazione degli acconti (comma 12)
Il comma 12 introduce una regola antielusiva per il calcolo degli acconti d'imposta, sterilizzando l'effetto dell'agevolazione:
La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.
Ciò impedisce che la maggiorazione del costo riduca artificialmente la base di calcolo degli acconti.
Rinvio alle disposizioni della L. 208/2015 (comma 13)
Il comma 13 stabilisce la continuità con le regole generali già previste dalla normativa istitutiva del superammortamento:
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Tale rinvio implica l'applicazione delle norme sulla decorrenza degli effetti fiscali (comma 93) e sulle esclusioni soggettive e oggettive (comma 97) anche all'iperammortamento.
Modifiche successive
La norma è stata oggetto di significative modifiche da parte delle leggi di bilancio successive. In particolare:
La LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 [...] ha disposto (con l'art. 1, comma 30) la modifica dell'art. 1, comma 9; (con l'art. 1, comma 31) la modifica dell'art. 1, comma 10
E successivamente:
La LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 [...] ha disposto (con l'art. 1, comma 60) la modifica dell'art. 1, comma 9; [...] (con l'art. 1, comma 229) la modifica dell'art. 1, comma 10
Queste modifiche hanno esteso le finestre temporali e adeguato le condizioni di accesso all'agevolazione per i periodi d'imposta successivi.
Perimetro della risposta
Trattandosi di norma primaria e non di documento interpretativo, il perimetro è definito dalle condizioni di accesso stabilite dal legislatore stesso.
L'agevolazione dell'iperammortamento riguarda esclusivamente:
investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge
Sono esclusi dal superammortamento prorogato:
i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi
Il beneficio sui beni immateriali è vincolato a una condizione soggettiva:
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9
La soglia documentale discriminante è fissata a:
beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro
Il testo vigente incorpora le modifiche apportate dalla L. 205/2017 e dalla L. 145/2018, che hanno esteso le finestre temporali originarie.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 8-13, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 (iperammortamento, superammortamento, adempimenti documentali, acconti)
- Art. 1, comma 91, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — Legge di Stabilità 2016 (superammortamento originario, maggiorazione del 40%)
- Art. 1, comma 93, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — decorrenza degli effetti fiscali del superammortamento
- Art. 1, comma 97, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — esclusioni soggettive e oggettive dal superammortamento
- Art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 — TUIR (deducibilità costi veicoli e mezzi di trasporto)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (dichiarazioni sostitutive)
- Allegato A alla Legge 232/2016 — Elenco dei beni materiali strumentali nuovi (beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, Industria 4.0)
- Allegato B alla Legge 232/2016 — Elenco dei beni immateriali strumentali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni)
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 30 e 31 — Legge di Bilancio 2018 (modifiche ai commi 9 e 10)
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 60 e 229 — Legge di Bilancio 2019 (ulteriori modifiche ai commi 9 e 10)
Temi
- Iperammortamento 150%
- Superammortamento proroga 2017
- Allegato A beni materiali 4.0
- Allegato B beni immateriali
- Interconnessione sistema aziendale
- Perizia tecnica giurata
- Dichiarazione legale rappresentante DPR 445/2000
- Soglia 500.000 euro