Sintesi
I commi 29-36 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) prorogano e ridefiniscono le agevolazioni fiscali per investimenti in beni strumentali. Il comma 29 proroga il superammortamento al 2018, riducendo la maggiorazione dal 40% al 30%. I commi 30-31 prorogano l'iperammortamento (150%) e il correlato ammortamento dei beni immateriali (40%) per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, con possibilità di consegna entro il 31 dicembre 2019 in presenza di ordine accettato e acconto del 20%. Il comma 32 amplia l'Allegato B con nuove categorie di beni immateriali agevolabili. I commi 35-36 introducono una disciplina innovativa per la sostituzione dei beni agevolati, consentendo la prosecuzione del beneficio a determinate condizioni.
Contesto e quesito
La Legge 205/2017 interviene in continuità con il Piano Industria 4.0 avviato dalla Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), che aveva introdotto per la prima volta il superammortamento al 140% e l'iperammortamento al 250% per investimenti in beni strumentali ad alto contenuto tecnologico. Con la Legge di Bilancio 2018, il Parlamento sceglie di prorogare entrambe le misure, apportando però modifiche significative: la riduzione della maggiorazione del superammortamento dal 40% al 30%, l'ampliamento del perimetro dei beni immateriali agevolabili (Allegato B) e l'introduzione di una clausola di salvaguardia in caso di cessione e sostituzione del bene iperammortizzato. Non si tratta di un documento di prassi che risponde a un quesito specifico, bensì di disposizioni legislative primarie che ridefiniscono la disciplina agevolativa per il periodo d'imposta 2018.
Analisi del Parlamento
Superammortamento 2018 — Proroga con riduzione (comma 29)
Il legislatore proroga il superammortamento per l'anno 2018, riducendo tuttavia l'aliquota di maggiorazione. La norma individua con precisione i soggetti beneficiari, il periodo temporale, le esclusioni e la misura dell'agevolazione:
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento.
La maggiorazione scende quindi dal 40% (previsto dalla disciplina originaria della L. 208/2015) al 30%. Resta confermato il meccanismo della "prenotazione" (ordine accettato + acconto 20%) per beneficiare del termine lungo di consegna (30 giugno 2019).
Il comma 29 esclude inoltre espressamente il cumulo con l'iperammortamento:
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Questo significa che i beni inclusi nell'Allegato A alla L. 232/2016, se agevolati con l'iperammortamento al 150%, non possono contemporaneamente fruire del superammortamento al 30%.
Iperammortamento 2018 — Proroga integrale (commi 30-31)
Il comma 30 dispone la proroga dell'iperammortamento con un rinvio recettizio alla disciplina della L. 232/2016:
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Si noti che il termine lungo per la consegna, in caso di "prenotazione", è fissato al 31 dicembre 2019 (sei mesi in più rispetto al superammortamento, che prevede il 30 giugno 2019).
Per i beni immateriali, il comma 31 estende l'agevolazione ai soggetti che fruiscono dell'iperammortamento:
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 30, le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30.
Si conferma quindi il carattere accessorio della maggiorazione per beni immateriali (Allegato B): essa spetta esclusivamente ai soggetti che effettuano anche investimenti in beni materiali 4.0 (Allegato A).
Ampliamento dell'Allegato B (comma 32)
Il legislatore arricchisce l'elenco dei beni immateriali agevolabili, aggiungendo tre nuove categorie:
All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:
« sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».
L'ampliamento recepisce l'evoluzione tecnologica verso l'e-commerce, la realtà aumentata/immersiva e la logistica integrata, allargando il perimetro della trasformazione digitale agevolata.
Obbligo documentale (comma 33)
Il comma 33 conferma l'obbligo di perizia/attestazione di conformità già previsto dalla L. 232/2016:
Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 30 e 31, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il rinvio è al comma 11 della L. 232/2016, che prevede la perizia tecnica giurata (o attestazione di conformità) per beni di costo unitario superiore a 500.000 euro, ovvero una dichiarazione del legale rappresentante per importi inferiori.
Clausola di salvaguardia generale (comma 34)
Il comma 34 mantiene ferme le disposizioni originarie del superammortamento introdotto dalla L. 208/2015:
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Ciò assicura la continuità applicativa delle regole generali in materia di ammortamento maggiorato, inclusa la disciplina della cessione del bene.
Sostituzione del bene iperammortizzato (commi 35-36)
Il comma 35 rappresenta una delle novità più rilevanti della Legge di Bilancio 2018. Viene introdotta, per la prima volta, una clausola di salvaguardia specifica per l'iperammortamento in caso di cessione e sostituzione del bene:
Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:
La norma subordina la conservazione del beneficio a due condizioni cumulative. La prima riguarda le caratteristiche del bene sostitutivo:
a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
La seconda impone un obbligo documentale specifico:
b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Infine, il comma 36 disciplina l'ipotesi in cui il bene sostitutivo abbia un costo inferiore a quello originario:
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
In sostanza, se il bene sostitutivo costa meno del bene originario, il beneficio residuo viene ridotto proporzionalmente, impedendo un vantaggio fiscale superiore al costo effettivamente sostenuto.
Perimetro della risposta
Trattandosi di fonte legislativa primaria, il perimetro è definito direttamente dalle disposizioni normative. Le principali delimitazioni sono le seguenti.
Quanto all'ambito soggettivo del superammortamento:
per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni
Quanto all'esclusione dei veicoli:
esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi
Quanto all'esclusione del cumulo superammortamento-iperammortamento:
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Quanto alla limitazione della sostituzione alla sola disciplina dell'iperammortamento:
Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
Quanto al limite del beneficio in caso di bene sostitutivo meno costoso:
la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 29, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — superammortamento 2018 (maggiorazione 30%)
- Art. 1, comma 30, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — proroga iperammortamento 2018
- Art. 1, comma 31, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — proroga maggiorazione beni immateriali Allegato B
- Art. 1, comma 32, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — ampliamento Allegato B
- Art. 1, comma 33, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — obbligo documentale per iperammortamento
- Art. 1, comma 34, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — clausola di salvaguardia L. 208/2015
- Art. 1, comma 35, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — sostituzione del bene iperammortizzato
- Art. 1, comma 36, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — sostituzione con bene di costo inferiore
- Art. 164, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — disciplina fiscale dei veicoli
- Art. 1, comma 8, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — iperammortamento (maggiorazione 150%, Allegato A)
- Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — disciplina dell'iperammortamento
- Art. 1, comma 10, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — maggiorazione beni immateriali (40%, Allegato B)
- Art. 1, comma 11, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — obbligo di perizia/attestazione di conformità
- Allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco beni materiali 4.0
- Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco beni immateriali 4.0
- Art. 1, comma 93, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — superammortamento (disciplina originaria)
- Art. 1, comma 97, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — disposizioni applicative superammortamento
Temi
- superammortamento 2018
- iperammortamento proroga
- maggiorazione 30 per cento
- Allegato B ampliamento
- sostituzione bene agevolato
- prenotazione ordine acconto 20%
- perizia tecnica giurata
- beni immateriali 4.0
- drop shipping e-commerce
- realtà aumentata software