Sintesi
I commi 60-65 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ridefiniscono la disciplina dell'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi "Industria 4.0", introducendo un meccanismo a scaglioni progressivi in sostituzione della precedente aliquota unica del 150%. La norma fissa tre fasce di maggiorazione (170%, 100%, 50%) correlate al volume dell'investimento, con un tetto massimo di 20 milioni di euro, e conferma la maggiorazione del 40% per i beni immateriali connessi (Allegato B). La disciplina si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di estensione al 2020 in presenza di ordine accettato e acconto del 20% versato entro fine 2019.
Contesto e quesito
La disposizione si colloca nel quadro della politica industriale "Industria 4.0" avviata con la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) e proseguita con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017). Il Parlamento interviene con la Legge di Bilancio 2019 per modulare l'intensità dell'agevolazione in funzione dell'entità dell'investimento, superando l'aliquota unica del 150% prevista dalle discipline precedenti. L'esigenza normativa è duplice: da un lato continuare a incentivare la trasformazione digitale delle imprese italiane, dall'altro rendere la misura più selettiva e sostenibile, graduando il beneficio in modo decrescente al crescere dell'investimento.
Il legislatore dichiara espressamente la finalità della norma al comma 60:
Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato
Analisi del Parlamento
Ambito temporale e condizioni di accesso
Il comma 60 individua la finestra temporale dell'agevolazione, prevedendo un meccanismo di "prenotazione" analogo a quello già introdotto dalla normativa precedente:
effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
L'investimento, dunque, deve essere "effettuato" — ossia completato sotto il profilo delle regole di competenza fiscale — entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 qualora sussistano congiuntamente le due condizioni della "prenotazione" (ordine accettato e acconto minimo del 20%).
Scaglioni di maggiorazione (il cuore della riforma)
Il comma 61 introduce il sistema a tre fasce, elemento di novità rispetto alla precedente aliquota unica:
La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
In sintesi, il meccanismo prevede:
- Fino a 2,5 mln €: maggiorazione del 170%
- Oltre 2,5 mln € e fino a 10 mln €: maggiorazione del 100%
- Oltre 10 mln € e fino a 20 mln €: maggiorazione del 50%
Il legislatore fissa inoltre un tetto massimo assoluto:
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
Clausola di non cumulo con l'iperammortamento 2018
Sempre al comma 61, viene espressamente esclusa la possibilità di cumulare il nuovo regime con quello previsto dalla Legge di Bilancio 2018:
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Ciò implica che un investimento che già fruisce dell'iperammortamento al 150% previsto dalla L. 205/2017 non può accedere anche al regime a scaglioni del 2019. Le due discipline sono alternative, non sovrapponibili.
Beni immateriali (Allegato B)
Il comma 62 conferma la maggiorazione per i beni immateriali strumentali, mantenendo l'aliquota al 40%:
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
La maggiorazione per i beni immateriali resta dunque accessoria e condizionata: spetta esclusivamente ai soggetti che beneficiano anche dell'iperammortamento sui beni materiali.
Obblighi documentali
Il comma 63 richiama gli adempimenti di documentazione tecnica previsti dalla normativa originaria:
Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 60 e 62, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Si tratta della perizia tecnica giurata (o attestato di conformità) attestante che il bene possiede le caratteristiche tecniche dell'Allegato A e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Superammortamento e investimenti sostitutivi
Il comma 64 conferma l'applicabilità di due discipline complementari:
Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Questo rinvio preserva la disciplina del superammortamento "ordinario" (maggiorazione del 30%-40% per i beni strumentali generici). Il comma prosegue:
Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il legislatore mantiene dunque il meccanismo che consente, a determinate condizioni, di sostituire un bene agevolato senza perdere il beneficio residuo.
Disciplina degli acconti d'imposta
Il comma 65 prevede una clausola di sterilizzazione per il calcolo degli acconti:
La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 60 e 62.
Il beneficio dell'iperammortamento non può quindi essere utilizzato per ridurre gli acconti d'imposta dovuti con il metodo storico: l'impresa deve calcolare l'acconto come se l'agevolazione non esistesse.
Perimetro della risposta
La norma circoscrive con precisione i propri presupposti oggettivi e soggettivi. Sul piano oggettivo, il comma 60 limita l'agevolazione a:
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato
Sul piano del tetto massimo agevolabile, il comma 61 precisa:
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
La clausola di alternatività rispetto al regime precedente è definita espressamente:
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Infine, il beneficio sui beni immateriali è espressamente condizionato alla fruizione dell'iperammortamento materiale:
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali [...]
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — disciplina originaria dell'iperammortamento (maggiorazione del 150%), richiamata dal comma 60 come base normativa
- Art. 1, comma 11, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — obblighi documentali (perizia tecnica giurata / attestato di conformità), richiamato dal comma 63
- Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni immateriali agevolabili, richiamato dal comma 62
- Art. 1, comma 30, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — iperammortamento 2018 (aliquota unica 150%), richiamato dal comma 61 ai fini della clausola di non cumulo
- Art. 1, comma 32, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — integrazione dell'Allegato B con ulteriori beni immateriali, richiamato dal comma 62
- Art. 1, commi 35 e 36, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — disciplina degli investimenti sostitutivi, richiamata dal comma 64
- Art. 1, comma 93, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — superammortamento ordinario, richiamato dal comma 64
Temi
- iperammortamento 2019
- scaglioni di maggiorazione
- beni strumentali nuovi Industria 4.0
- tetto 20 milioni di euro
- beni immateriali Allegato B
- perizia tecnica giurata
- investimenti sostitutivi
- sterilizzazione acconti d'imposta