Sintesi
La Legge 22 maggio 2026, n. 88 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, recante disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Il provvedimento abroga il decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 (prezzi petroliferi e sostegno alle imprese) facendone salvi gli effetti, e introduce un ampio pacchetto di misure fiscali eterogenee: trattamento IVA delle operazioni permutative, imposizione dei redditi dei lavoratori marittimi, concordato preventivo biennale, credito d'imposta per investimenti in beni strumentali e per l'autoproduzione di energia rinnovabile, rideterminazione delle accise sui carburanti, crediti d'imposta a favore delle imprese agricole, sostegno all'internazionalizzazione e definizione agevolata dei carichi degli enti territoriali. Destinatari sono imprese (incluse PMI e imprese agricole e artigiane), lavoratori, enti territoriali e agenti della riscossione. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 117 del 22 maggio 2026.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento nasce come legge di conversione di un decreto-legge d'urgenza in materia fiscale ed economica, adottato dal Governo Meloni e promulgato dal Presidente della Repubblica. La formula di promulgazione attesta l'iter parlamentare:
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Una delle finalità dichiarate riguarda la tutela della competitività industriale europea nel settore marittimo. Il Parlamento, nell'inserire il comma 1-bis all'articolo 8, esplicita lo scopo interpretativo della norma:
Al fine di assicurare chiarezza applicativa e la conseguente tutela della competitività e della sovranità industriale europea nel settore marittimo, la lettera r-ter) del comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, si interpreta nel senso che gli interventi di decarbonizzazione del settore marittimo, compreso il miglioramento dell'efficienza energetica delle navi, anche mediante riqualificazione energetica di quelle esistenti, nonché l'applicazione sui mezzi navali di tecnologie innovative, tecnologie di propulsione a zero emissioni e di generazione delle navi devono essere realizzati presso cantieri navali situati all'interno dell'Unione europea
Le misure sulle accise sono motivate dall'andamento dei prezzi energetici. Nell'introdurre l'articolo 8-bis, il Parlamento richiama:
In continuità con quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, e in considerazione dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, le aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio, sui gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti [...] sono rideterminate, dall'8 aprile 2026 e fino al 1º maggio 2026
Per le imprese agricole, la finalità di sostegno è enunciata nell'articolo 8-ter:
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, derivanti dalle recenti crisi internazionali, alle imprese agricole è riconosciuto, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2026 [...] un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta
Disposizioni principali
Conversione e abrogazione
L'articolo 1 dispone la conversione del decreto-legge n. 38 del 2026 e abroga il decreto-legge n. 42 del 2026 facendone salvi gli effetti (comma 2). La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (comma 3).
Trattamento IVA delle operazioni permutative
L'articolo 1 dell'allegato (sostitutivo) riscrive la base imponibile IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento, modificando l'art. 13, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 633/1972 e l'art. 27, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 10/2026, e abroga i commi 138 e 139 dell'art. 1 della legge n. 199/2025 (comma 3).
Redditi dei lavoratori marittimi
L'articolo 2-bis introduce nel TUIR la nuova lettera d-quater) all'art. 3, comma 3, relativa ai redditi dei lavoratori marittimi residenti imbarcati oltre 183 giorni su navi battenti bandiera estera, e abroga il comma 5 dell'art. 5 della legge n. 88/2001.
Concordato preventivo biennale
L'articolo 7-bis introduce nuove riduzioni percentuali correlate al livello di affidabilità fiscale (art. 9, comma 3-bis, d.lgs. n. 13/2024) e differisce al 31 ottobre 2026 il termine di adesione per il biennio 2026-2027.
Credito d'imposta per investimenti e autoproduzione energetica
L'articolo 8 ridefinisce il contributo, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuto nel 2026 alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'art. 38, comma 10, del d.l. n. 19/2024, con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016. È inoltre introdotto un contributo per investimenti in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (comma 3-bis). L'articolo 7, comma 3-bis, coordina la disciplina con la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing di cui all'art. 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199/2025.
Accise sui carburanti
L'articolo 8-bis rideterminata temporaneamente le aliquote di accisa su benzina, gasolio, GPL e gas naturale; l'articolo 8-bis.1 disciplina la sorveglianza dei prezzi dei carburanti.
Crediti d'imposta e sostegno alle imprese
L'articolo 8-ter riconosce un credito d'imposta alle imprese agricole per l'acquisto di gasolio e benzina; l'articolo 8-quater potenzia il cofinanziamento a fondo perduto per l'internazionalizzazione delle imprese.
Definizione agevolata enti territoriali
L'articolo 10-quinquies estende la definizione agevolata di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025 ai carichi affidati agli agenti della riscossione dalle regioni e dagli enti locali.
Testo dei commi rilevanti
Il nuovo articolo 1, comma 1, dell'allegato riscrive la base imponibile delle operazioni permutative:
All'articolo 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. In ogni caso, tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni”.
L'articolo 1, comma 3, dispone l'abrogazione della previgente disciplina:
I commi 138 e 139 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.
L'articolo 2-bis introduce nel TUIR la nuova categoria reddituale dei marittimi:
“d-quater) i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera diverse da quelle di cui all'articolo 6-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, annotate nell'elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 6-ter”;
L'articolo 7-bis, comma 1, aggiunge nuove riduzioni legate all'affidabilità fiscale ai fini del concordato preventivo biennale:
“c-bis) del 30 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
c-ter) del 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 1 ma inferiore a 6”.
L'articolo 7-bis, comma 3, differisce il termine di adesione:
Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è differito al 31 ottobre 2026 ovvero all'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Il nuovo articolo 8, comma 1, ridefinisce il credito d'imposta per gli investimenti relativi agli allegati A e B della legge n. 232/2016:
Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024 [...] spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l'anno 2026, pari all'89,77 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e alle spese di formazione del personale
L'articolo 7, comma 3-bis, coordina la disciplina con la maggiorazione degli ammortamenti:
“b-ter) maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”;
L'articolo 8-bis, comma 1, rideterminata le aliquote di accisa:
a) benzina: 472,90 euro per 1000 litri; b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 472,90 euro per 1000 litri; c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 167,77 euro per mille chilogrammi; d) gas naturale usato come carburante: zero euro per metro cubo.
L'articolo 8-ter, comma 2, disciplina l'utilizzo del credito d'imposta delle imprese agricole:
Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2026.
L'articolo 2-ter modifica la soglia rilevante ai fini dell'art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973:
All'articolo 48-bis, comma 1-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: “di qualunque ammontare” sono sostituite dalle seguenti: “per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro”
Per ulteriori commi si rinvia al testo vigente su Normattiva.
Modifiche e proroghe
- Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 — abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 88/2026, con salvezza degli atti, degli effetti e dei rapporti giuridici sorti.
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — abrogati i commi 138 e 139 dell'art. 1 (operazioni permutative, art. 1, comma 3, allegato); modificato il comma 95 (art. 10) e altri richiami.
- Legge 16 marzo 2001, n. 88 — abrogato il comma 5 dell'art. 5 (lavoratori marittimi, art. 2-bis, comma 2).
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — sostituita la lett. d) dell'art. 13, comma 2.
- D.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 — modificato l'art. 16 (art. 7, comma 3-bis) e l'art. 9, comma 3-bis (art. 7-bis).
- D.l. 24 aprile 2017, n. 50 — inserito il comma 5-ter all'art. 9-bis (programmi informatici ISA per il 2026).
- D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 — modificato l'art. 56 (imposta provinciale di trascrizione, art. 10-bis).
- D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — sostituito il comma 3 dell'art. 156 (art. 10-ter).
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — modificati i commi 383 e 383-bis dell'art. 1, con proroga del termine dal “31 dicembre 2027” al “31 dicembre 2028” (art. 18-bis).
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182 — interpretazione autentica dell'art. 35, comma 11, terzo periodo (art. 12-bis).
- D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 — modificato l'art. 15, comma 4 (moneta elettronica, art. 15-bis).
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 1-3, Legge 88/2026 — conversione del d.l. 38/2026, abrogazione del d.l. 42/2026, entrata in vigore.
- Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 — convertito con modificazioni dalla presente legge.
- Decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42 — abrogato.
- Art. 13, comma 2, lett. d), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — base imponibile IVA operazioni permutative.
- Art. 11, d.P.R. 633/1972 — operazioni permutative (richiamo).
- Art. 27, comma 2, lett. d), d.lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 — testo unico IVA.
- Art. 1, commi 138 e 139, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — abrogati (operazioni permutative).
- Art. 3, comma 3, lett. d-quater), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — redditi lavoratori marittimi.
- Art. 51, comma 8-bis, TUIR — redditi di lavoro dipendente prestato all'estero.
- Art. 6-ter, commi 1 e 2, d.l. 30 dicembre 1997, n. 457, conv. L. 27 febbraio 1998, n. 30 — registro navi.
- Art. 5, comma 5, Legge 16 marzo 2001, n. 88 — abrogato.
- Art. 48-bis, comma 1-ter, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 — pagamenti P.A.
- Art. 39, comma 5, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 — versamenti e riscossione (agenzie di viaggio).
- Art. 25-bis, quinto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 — ritenute provvigioni.
- Art. 16, commi 1 e 2, d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 — concordato preventivo biennale.
- Art. 1, commi da 427 a 436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — maggiorazione ammortamenti e canoni leasing.
- Art. 9, commi 3 e 3-bis, d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 — concordato preventivo biennale (affidabilità fiscale, termini).
- Art. 9-bis, comma 5-bis, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. L. 21 giugno 2017, n. 96 — programmi informatici ISA.
- Art. 1, comma 770, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — credito d'imposta investimenti.
- Art. 38, comma 10, d.l. 2 marzo 2024, n. 19, conv. L. 29 aprile 2024, n. 56 — comunicazioni investimenti.
- D.M. imprese e made in Italy 24 luglio 2024 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2024) — requisiti di ammissibilità.
- Allegati A e B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — beni strumentali agevolabili.
- Art. 23, comma 7, lett. r-ter), d.lgs. 9 giugno 2020, n. 47 — decarbonizzazione settore marittimo / proventi aste quote emissione.
- Artt. 61 e 109, comma 5, TUIR — irrilevanza contributi.
- Art. 2 e art. 3, comma 4, d.l. 18 marzo 2026, n. 33 / d.lgs. 28 marzo 2025, n. 43 — accise (HVO e biodiesel).
- Allegato I, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 — testo unico accise.
- Art. 44, par. 5, e Allegato 1, Regolamento (UE) n. 651/2014 — aiuti di Stato / definizione PMI.
- Art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — compensazione crediti d'imposta.
- Art. 1, comma 53, Legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 34, Legge 23 dicembre 2000, n. 388; art. 31, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 30 luglio 2010, n. 122 — limiti compensazione (disapplicati).
- Art. 2, d.l. 28 maggio 1981, n. 251, conv. L. 29 luglio 1981, n. 394 — fondo rotativo internazionalizzazione.
- Art. 72, comma 1, lett. d), d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv. L. 24 aprile 2020, n. 27 — cofinanziamento a fondo perduto.
- Art. 1, comma 270, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — Comitato agevolazioni.
- Art. 25, comma 2, Legge 13 maggio 1999, n. 133 — associazioni e società sportive dilettantistiche.
- Art. 56, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 — imposta provinciale di trascrizione.
- Art. 156, comma 3, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — riscossione tariffa servizio idrico.
- Art. 1, commi da 82 a 101, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — definizione agevolata.
- Art. 35, comma 11, Legge 2 dicembre 2025, n. 182 — interpretazione autentica (ACI).
- Art. 1, commi 383 e 383-bis, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — modifiche e proroga al 31 dicembre 2028.
- Art. 15, comma 5, Legge 23 agosto 1988, n. 400 — efficacia modifiche legge di conversione.
- Artt. 77 e 87, Costituzione — fonte del decreto-legge collegato (d.l. 89/2026).