Here's the scheda di consultazione based on the document and the known legislative text.
Sintesi
L'art. 50 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, interviene sulla disciplina transitoria del super-ammortamento prorogando di sei mesi il termine per la consegna dei beni strumentali nuovi. La disposizione modifica l'art. 1, comma 214, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sostituendo la data del 30 giugno 2020 con quella del 31 dicembre 2020. La finalità è consentire alle imprese che avevano già effettuato ordini e versato acconti entro il 31 dicembre 2019 di completare la consegna dei beni nonostante le interruzioni causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. I destinatari sono i titolari di reddito d'impresa che avevano avviato investimenti in beni strumentali materiali nuovi nel regime del super-ammortamento.
Contesto normativo e finalità
La disposizione si colloca nel quadro delle misure emergenziali adottate dal Governo italiano per fronteggiare gli effetti economici della pandemia da COVID-19. Il Decreto Rilancio, nel suo complesso, è descritto dalla clausola di conversione come provvedimento:
recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
La crisi sanitaria aveva determinato il blocco o il rallentamento delle catene di fornitura, rendendo impossibile per molte imprese rispettare il termine originario del 30 giugno 2020 per la consegna dei beni strumentali nuovi oggetto di investimenti già avviati. L'art. 1, comma 214, della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) prevedeva infatti che gli investimenti in beni strumentali nuovi, per i quali entro il 31 dicembre 2019 fosse stato accettato l'ordine dal venditore e fosse stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione, potessero beneficiare del super-ammortamento purché la consegna avvenisse entro il 30 giugno 2020. L'art. 50 del DL 34/2020 è intervenuto per estendere tale termine, evitando la perdita dell'agevolazione per cause non imputabili alle imprese.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L'art. 50, comma 1, del DL 34/2020 opera una modifica testuale ("novella") all'art. 1, comma 214, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La tecnica legislativa è quella della sostituzione letterale: le parole "30 giugno 2020" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".
Effetto sostanziale
La proroga concede ulteriori sei mesi — dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 — per la consegna o la spedizione dei beni strumentali materiali nuovi ai fini della fruizione della maggiorazione del costo di acquisizione nella misura del 30% (c.d. super-ammortamento). Restano invariate le condizioni originarie previste dal comma 214: l'ordine deve essere stato accettato dal venditore e l'acconto di almeno il 20% deve essere stato versato entro il 31 dicembre 2019.
Ambito soggettivo
La disposizione si applica ai soggetti titolari di reddito d'impresa che avevano avviato investimenti in beni strumentali nuovi nel regime del super-ammortamento, come disciplinato dall'art. 1 del DL 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) e successivamente riassorbito dall'art. 1, commi 212-215, della L. 160/2019.
Misura dell'agevolazione
L'agevolazione consiste nella maggiorazione del 30% del costo di acquisizione dei beni strumentali materiali nuovi, con un tetto massimo di investimento di 2,5 milioni di euro. L'art. 50 non modifica l'entità dell'agevolazione né il limite di investimento, ma incide unicamente sul termine di consegna.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 1 dell'art. 50 della legge 17 luglio 2020, n. 77, reca la clausola di conversione del decreto-legge:
Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
L'art. 50, comma 1, del DL 34/2020, rubricato "Proroga dei termini per la consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione del costo di acquisizione", dispone:
All'articolo 1, comma 214, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
Per completezza, il testo dell'art. 1, comma 214, della L. 160/2019, come risultante dalla modifica apportata dall'art. 50 DL 34/2020, è consultabile nella versione vigente su Normattiva.
Modifiche e proroghe
- Art. 50, DL 34/2020: non è stato modificato in sede di conversione dalla L. 77/2020. La disposizione è stata convertita senza variazioni rispetto al testo originario del decreto-legge.
- Art. 1, comma 214, L. 160/2019 (norma oggetto di modifica): il termine di consegna è stato portato dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 per effetto dell'art. 50. Non risultano ulteriori proroghe successive, essendo il regime del super-ammortamento giunto a esaurimento naturale.
- L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), art. 1, commi 1051-1063: ha riformulato e potenziato il credito d'imposta per beni strumentali nuovi, superando definitivamente il meccanismo del super-ammortamento e dell'iper-ammortamento con un nuovo regime a credito d'imposta.
Riferimenti normativi
- Art. 50, comma 1, DL 19 maggio 2020, n. 34 — proroga del termine di consegna per il super-ammortamento
- Art. 1, comma 1, Legge 17 luglio 2020, n. 77 — conversione in legge del DL 34/2020 con modificazioni
- Art. 1, comma 214, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — disciplina transitoria del super-ammortamento (norma modificata)
- Art. 1, commi 212-215, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — regime del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Legge di Bilancio 2020)
- Art. 1, DL 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto Crescita) — reintroduzione del super-ammortamento al 130%
- Art. 1, commi 91-94, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — introduzione originaria del super-ammortamento
- Art. 1, commi 1051-1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — nuovo regime del credito d'imposta beni strumentali (successore del super-ammortamento)