Sintesi
L'articolo 1 del decreto-legge 19 novembre 2025, n. 175, convertito con modificazioni dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, interviene sulla disciplina del credito d'imposta per la transizione digitale ed energetica (c.d. Transizione 5.0), di cui all'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. La norma proroga il termine per la presentazione delle comunicazioni al GSE, disciplina il divieto di cumulo tra il credito 5.0 e il credito per beni strumentali 4.0 (legge 178/2020), rafforza i poteri di controllo e vigilanza del GSE e autorizza una spesa aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2025. I destinatari sono le imprese che intendono fruire del credito d'imposta Transizione 5.0 e, indirettamente, il GSE e l'Agenzia delle Entrate.
Contesto normativo e finalità
L'intervento del decreto-legge 175/2025, convertito con modificazioni dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4, si inserisce nel quadro della disciplina Transizione 5.0, introdotta dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, che ha istituito un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. La misura è parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e si colloca nel più ampio contesto della transizione digitale ed ecologica promossa a livello europeo.
L'intervento normativo risponde a esigenze operative emerse nella fase attuativa: la necessità di concedere più tempo alle imprese per completare le comunicazioni al GSE, la chiarificazione del rapporto tra il credito 5.0 e il preesistente credito 4.0, e il rafforzamento dei meccanismi di controllo sulle certificazioni energetiche. L'autorizzazione di spesa aggiuntiva segnala la volontà di ampliare la platea dei beneficiari, garantendo risorse sufficienti a sostenere la domanda.
Disposizioni principali
Proroga del termine per le comunicazioni al GSE (comma 1)
Il comma 1 proroga al 27 novembre 2025 il termine per la presentazione delle comunicazioni previste dall'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 19/2024. Per le comunicazioni presentate tra il 7 e il 27 novembre 2025, è prevista la possibilità di integrazione su richiesta del GSE, con termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque non oltre il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento comporta il mancato perfezionamento della procedura.
È espressamente esclusa la possibilità di sanare la carenza di elementi relativi alla certificazione della riduzione dei consumi energetici di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024.
Divieto di cumulo e norma interpretativa (comma 2)
Il comma 2 introduce una norma di interpretazione autentica dell'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 19/2024, chiarendo il divieto di cumulo tra il credito d'imposta Transizione 5.0 e il credito per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 178/2020. Le imprese che hanno presentato domanda per entrambi i crediti devono optare per uno dei due entro il 27 novembre 2025.
È prevista una clausola di salvaguardia: qualora l'impresa opti per il credito 5.0 e questo non venga riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta salva la facoltà di accedere al credito 4.0, nei limiti delle risorse disponibili.
A seguito del completamento dell'investimento, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare, entro cinque giorni dalla richiesta del GSE e a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.
Rafforzamento dei controlli e della vigilanza del GSE (comma 3)
Il comma 3 modifica i commi 11-ter e 16 dell'articolo 38 del decreto-legge 19/2024. Il nuovo comma 11-ter attribuisce al GSE la vigilanza sui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, con verifica sia formale sia nel merito. Il nuovo comma 16 disciplina in modo più articolato i controlli del GSE, prevedendo espressamente il potere di annullamento della prenotazione del credito e la comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i conseguenti atti di recupero, maggiorati di interessi e sanzioni.
Viene inoltre introdotto il litisconsorzio necessario del GSE nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Copertura finanziaria (comma 4)
Il comma 4 autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, individuando analiticamente le fonti di copertura mediante riduzione di varie autorizzazioni di spesa e fondi.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 1, primo e secondo periodo, disciplina la proroga e la possibilità di integrazione:
Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate entro il 27 novembre 2025. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025.
Il comma 1, terzo periodo, prevede le conseguenze del mancato adempimento:
Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.
Il comma 1, quarto periodo, esclude la sanabilità della certificazione energetica:
Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi afferenti alla certificazione della riduzione dei consumi energetici prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024.
Il comma 2, primo periodo, reca la norma di interpretazione autentica sul divieto di cumulo:
L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del divieto di cumulo, l'impresa non può presentare, per i medesimi beni oggetto di agevolazione, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Il comma 2, terzo periodo, prevede la clausola di salvaguardia:
Qualora l'impresa opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta.
Il comma 3, lettera a), riporta il nuovo testo del comma 11-ter dell'articolo 38 del DL 19/2024:
«11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente articolo e ai relativi provvedimenti attuativi.»
Il comma 3, lettera b), riporta il nuovo testo del comma 16 dell'articolo 38 del DL 19/2024 (secondo capoverso):
Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Il comma 4, alinea, autorizza la spesa:
Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno [...]
Modifiche e proroghe
- 20 gennaio 2026 — La legge 15 gennaio 2026, n. 4 (G.U. 20/01/2026, n. 15), di conversione del decreto-legge 175/2025, ha modificato l'articolo 1, commi 1, 2, 3 (lettera a), e 4 (alinea e lettere a, b, c, d, e, f). Il testo vigente riportato nella presente scheda incorpora già le modifiche apportate in sede di conversione, segnalate nel documento sorgente con doppie parentesi tonde (( )).
Riferimenti normativi
- Art. 38, comma 10, primo periodo, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv. legge 29 aprile 2024, n. 56 — comunicazioni per il credito d'imposta Transizione 5.0
- Art. 38, comma 18, primo periodo, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv. legge 29 aprile 2024, n. 56 — divieto di cumulo
- Art. 38, comma 11-ter, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv. legge 29 aprile 2024, n. 56 — vigilanza del GSE sulle certificazioni
- Art. 38, comma 16, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv. legge 29 aprile 2024, n. 56 — controlli del GSE e atti di recupero
- Art. 38, comma 11, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv. legge 29 aprile 2024, n. 56 — certificazioni
- Art. 15, comma 1, lettera a), decreto MIMIT 24 luglio 2024 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2024) — certificazione riduzione consumi energetici
- Art. 1, commi 1051 e seguenti, legge 30 dicembre 2020, n. 178 — credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali (c.d. credito 4.0)
- Art. 1, comma 5, lettera c), decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, conv. legge 29 aprile 2024, n. 56 — autorizzazione di spesa oggetto di riduzione
- Art. 22, comma 1, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, conv. legge 27 aprile 2022, n. 34 — somme in conto residui MIMIT
- DPCM 6 aprile 2022 (G.U. n. 113 del 16 maggio 2022) — assegnazione delle somme di cui all'art. 22 DL 17/2022
- Art. 10, comma 5, decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conv. legge 27 dicembre 2004, n. 307 — Fondo speciale di parte corrente
- Art. 1, comma 519, legge 30 dicembre 2023, n. 213 — Fondo
- Art. 1, comma 511, legge 27 dicembre 2006, n. 296 — Fondo compensazione effetti finanziari
- Art. 34-ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196 — Fondo di parte corrente MEF
- Art. 14, decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 — litisconsorzio necessario nel processo tributario
- Legge 15 gennaio 2026, n. 4 (G.U. 20/01/2026, n. 15) — conversione in legge del DL 175/2025