Sintesi
L'art. 1, comma 44, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022) proroga e rimodula il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi "4.0", originariamente disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021). La norma estende la vigenza dell'agevolazione per i beni materiali 4.0 (Allegato A) fino al 31 dicembre 2025, con aliquote decrescenti, e per i beni immateriali 4.0 (Allegato B) fino al 31 dicembre 2025, anch'essi con aliquote in progressiva riduzione. I destinatari sono le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi riconducibili agli allegati A e B della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. La disposizione si inserisce nel quadro della transizione digitale e tecnologica del sistema produttivo italiano, confermando l'impianto del Piano Transizione 4.0.
Contesto normativo e finalità
Il comma 44 interviene in un quadro normativo consolidato: il credito d'imposta per beni strumentali 4.0 era stato introdotto dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) e poi significativamente potenziato e riformato dalla Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020, commi da 1051 a 1063). La Legge di bilancio 2022 opera una proroga pluriennale con contestuale riduzione graduale delle aliquote, coerentemente con la strategia di accompagnare le imprese nella transizione digitale assicurando prevedibilità degli incentivi nel medio periodo, pur avviando un percorso di phase-out.
La scelta legislativa di prevedere aliquote decrescenti nel triennio 2023-2025 riflette l'obiettivo di incentivare l'anticipazione degli investimenti e di contenere progressivamente l'impatto sulla finanza pubblica, in linea con gli impegni assunti nel PNRR e con il quadro europeo di sostegno alla digitalizzazione industriale.
Disposizioni principali
Beni materiali 4.0 (Allegato A) — Eliminazione del termine 2022 e nuova disciplina 2023-2025
La lettera a) del comma 44 sopprime il termine originario del 31 dicembre 2022 (con coda al 30 giugno 2023) dal comma 1051 della L. 178/2020, rendendo la disciplina dei periodi 2021-2022 applicabile senza vincolo temporale espresso in quel comma, e aggiorna il rinvio ai commi successivi includendo i nuovi commi 1058-bis e 1058-ter.
La lettera b) introduce il nuovo comma 1057-bis, che disciplina il credito d'imposta per beni materiali 4.0 nel triennio 2023-2025 con aliquote ridotte rispetto al biennio precedente:
- 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Il termine per l'effettuazione degli investimenti è il 31 dicembre 2025, con coda al 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l'ordine sia accettato e sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Beni immateriali 4.0 (Allegato B) — Nuova disciplina per il periodo 2020-2025
La lettera c) sostituisce integralmente il comma 1058, ridefinendo il credito per beni immateriali 4.0 nel periodo dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (con coda al 30 giugno 2024), confermando l'aliquota al 20% nel limite di 1 milione di euro annuo. Viene inoltre confermata l'agevolabilità delle spese per servizi in cloud computing.
La lettera d) introduce due nuovi commi:
- Comma 1058-bis: credito al 15% per investimenti in beni Allegato B effettuati nel 2024 (con coda al 30 giugno 2025), nel limite di 1 milione di euro;
- Comma 1058-ter: credito al 10% per investimenti in beni Allegato B effettuati nel 2025 (con coda al 30 giugno 2026), nel limite di 1 milione di euro.
Coordinamento normativo
Le lettere e), f) e g) aggiornano i rinvii interni ai commi 1059, 1062 e 1063 della L. 178/2020, sostituendo i riferimenti ai "commi da 1056 a 1058" con "commi da 1056 a 1058-ter" e analoghi aggiornamenti, per garantire che le disposizioni in materia di fruizione, rideterminazione e decadenza si applichino anche ai nuovi periodi agevolati.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 44, lettera a), modifica il comma 1051 della L. 178/2020. Il Parlamento dispone:
a) al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, » sono soppresse e le parole: « commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1052 a 1058-ter »;
Il comma 44, lettera b), introduce il comma 1057-bis, che disciplina il credito d'imposta per beni materiali 4.0 nel triennio 2023-2025:
« 1057-bis. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro »
Il comma 44, lettera c), sostituisce il comma 1058, relativo ai beni immateriali 4.0 per il periodo fino al 31 dicembre 2023:
« 1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza »
Il comma 44, lettera d), introduce il comma 1058-bis, relativo ai beni immateriali 4.0 per l'anno 2024:
« 1058-bis. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. »
Il comma 44, lettera d), introduce altresì il comma 1058-ter, relativo ai beni immateriali 4.0 per l'anno 2025:
« 1058-ter. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza »
Il comma 44, lettere e), f) e g), operano il coordinamento dei rinvii interni. A titolo esemplificativo, la lettera f) prevede:
f) al comma 1062, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter » e le parole: « commi da 1056 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »
Modifiche e proroghe
- D.L. 39/2024 (conv. L. 67/2024): ha introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva al MIMIT per la fruizione dei crediti d'imposta 4.0, con effetti sulla compensazione in F24 dei crediti maturati a partire dal 2023 e dal 2024.
- D.L. 19/2024 (conv. L. 56/2024), art. 6: ha istituito il "Piano Transizione 5.0" con un credito d'imposta autonomo per investimenti in beni 4.0 collegati a progetti di efficientamento energetico, parzialmente sovrapposto ai beni agevolabili ai sensi dei commi 1057-bis e 1058-ter.
- Legge di bilancio 2025 (L. 207/2024): ha confermato la scadenza del 31 dicembre 2025 per i beni materiali 4.0 (comma 1057-bis) senza ulteriore proroga delle aliquote originarie dei commi 1056 e 1057 della L. 178/2020, che restano applicabili solo per investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2022.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 44, lettere a)-g), Legge 30 dicembre 2021, n. 234 — disposizione principale di proroga e rimodulazione
- Art. 1, comma 1051, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — ambito temporale e soggettivo del credito d'imposta beni strumentali 4.0
- Art. 1, commi da 1052 a 1058, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — disciplina delle aliquote e dei limiti per beni materiali e immateriali 4.0 (periodo 2021-2022)
- Art. 1, comma 1057-bis, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (inserito dall'art. 1, co. 44, lett. b, L. 234/2021) — aliquote beni materiali Allegato A per il triennio 2023-2025
- Art. 1, comma 1058, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (sostituito dall'art. 1, co. 44, lett. c, L. 234/2021) — aliquota beni immateriali Allegato B per il periodo 2020-2023
- Art. 1, comma 1058-bis, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (inserito dall'art. 1, co. 44, lett. d, L. 234/2021) — aliquota beni immateriali Allegato B per il 2024
- Art. 1, comma 1058-ter, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (inserito dall'art. 1, co. 44, lett. d, L. 234/2021) — aliquota beni immateriali Allegato B per il 2025
- Art. 1, comma 1059, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — modalità di fruizione del credito
- Art. 1, comma 1062, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — obblighi documentali e perizia/attestazione di conformità
- Art. 1, comma 1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — cause di rideterminazione e decadenza del credito
- Allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco beni materiali 4.0
- Allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco beni immateriali 4.0