Sintesi
I commi 8-13 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) introducono il cosiddetto "iperammortamento", una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (elencati nell'Allegato A), finalizzata a incentivare gli investimenti delle imprese nel quadro del piano "Industria 4.0". La disciplina prevede inoltre una maggiorazione del 40% per i beni immateriali strumentali (Allegato B), riservata ai soggetti che già beneficiano dell'iperammortamento, e stabilisce gli obblighi documentali (dichiarazione del legale rappresentante o perizia giurata) necessari per la fruizione del beneficio. I destinatari sono i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti nei beni qualificati entro le scadenze indicate dalla norma.
Contesto normativo e finalità
La Legge 232/2016, in continuità con il super-ammortamento introdotto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), ha rafforzato significativamente il pacchetto di incentivi agli investimenti delle imprese italiane. L'intervento si inserisce nella strategia nazionale "Industria 4.0" (poi "Impresa 4.0"), volta ad accelerare la trasformazione tecnologica e digitale del tessuto produttivo. La finalità è dichiarata espressamente dal legislatore nel comma 9:
Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0» [...]
Il comma 8 ancora la nuova misura alla disciplina del super-ammortamento già vigente, estendendone l'applicazione temporale agli investimenti effettuati nel 2017, mentre i commi 9 e 10 introducono le maggiorazioni potenziate riservate ai beni tecnologicamente avanzati. L'impianto normativo riflette gli orientamenti europei in materia di digitalizzazione dell'industria manifatturiera, ponendo l'accento sull'interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione.
Disposizioni principali
Proroga del super-ammortamento (comma 8)
Il comma 8 estende agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018, a determinate condizioni) la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione già prevista dall'art. 1, comma 91, della L. 208/2015 (super-ammortamento). Sono esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del TUIR (D.P.R. 917/1986).
Iperammortamento — misura dell'agevolazione (comma 9)
Il comma 9 introduce la maggiorazione del 150% del costo di acquisizione per i beni materiali strumentali nuovi ricompresi nell'Allegato A annesso alla legge. La finestra temporale originaria coincide con quella del comma 8, con un termine lungo al 30 settembre 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l'ordine risulti accettato e sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo.
Maggiorazione per beni immateriali (comma 10)
Il comma 10 prevede una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione per i beni immateriali strumentali compresi nell'Allegato B, riservata esclusivamente ai soggetti che beneficiano dell'iperammortamento di cui al comma 9.
Obblighi documentali (comma 11)
Il comma 11 disciplina i requisiti di certificazione: per i beni di costo unitario fino a 500.000 euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000; per i beni di costo superiore è richiesta una perizia tecnica giurata (di ingegnere o perito industriale iscritto all'albo) ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. La documentazione deve attestare sia l'inclusione del bene negli elenchi degli Allegati A o B, sia l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Determinazione degli acconti (comma 12)
Il comma 12 prevede una clausola di neutralizzazione per il calcolo degli acconti d'imposta: l'imposta di riferimento del periodo precedente va determinata come se le maggiorazioni dei commi 8, 9 e 10 non fossero state applicate.
Clausola di salvaguardia (comma 13)
Il comma 13 fa salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 93 e 97, della L. 208/2015 (norme generali sul super-ammortamento in materia di esclusioni e decorrenza).
Testo dei commi rilevanti
Il comma 8 dispone la proroga del super-ammortamento:
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il comma 9 introduce l'iperammortamento al 150%:
Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il comma 10 prevede la maggiorazione per i beni immateriali:
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.
Il comma 11 disciplina gli obblighi documentali e di certificazione:
Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il comma 12 regola la determinazione degli acconti:
La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.
Il comma 13 contiene la clausola di raccordo con la L. 208/2015:
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Modifiche e proroghe
- L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018, G.U. 29/12/2017, n. 302) — ha disposto con l'art. 1, comma 30, la modifica dell'art. 1, comma 9 della L. 232/2016 (proroga e rimodulazione dei termini dell'iperammortamento) e, con l'art. 1, comma 31, la modifica dell'art. 1, comma 10 (proroga della maggiorazione per beni immateriali).
- L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019, G.U. 31/12/2018, n. 302) — ha disposto con l'art. 1, comma 60, un'ulteriore modifica dell'art. 1, comma 9 (rimodulazione delle aliquote di iperammortamento per scaglioni di investimento) e, con l'art. 1, comma 229, la modifica dell'art. 1, comma 10.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 8-13, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — iperammortamento e super-ammortamento 2017
- Art. 1, comma 91, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — disciplina originaria del super-ammortamento 140%
- Art. 1, comma 93, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — disposizioni applicabili richiamate dal comma 13
- Art. 1, comma 97, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — disposizioni applicabili richiamate dal comma 13
- Art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — veicoli e mezzi di trasporto esclusi
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — testo unico in materia di documentazione amministrativa (dichiarazioni sostitutive)
- Allegato A, Legge 232/2016 — elenco dei beni materiali strumentali per iperammortamento
- Allegato B, Legge 232/2016 — elenco dei beni immateriali strumentali per maggiorazione 40%
- Art. 1, comma 30, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — modifica del comma 9
- Art. 1, comma 31, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — modifica del comma 10
- Art. 1, comma 60, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 — modifica del comma 9
- Art. 1, comma 229, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 — modifica del comma 10