Legge n. 232/2016 del 11 dicembre 2016

11 dicembre 2016 · Legge · Parlamento

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Sintesi

L’Allegato A alla Legge n. 232/2016 individua i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». Il documento comprende macchine e impianti controllati da sistemi computerizzati, sistemi per qualità e sostenibilità e dispositivi per l’interazione uomo-macchina. Per il primo gruppo stabilisce caratteristiche tecniche obbligatorie e ulteriori requisiti di integrazione cyberfisica. I destinatari sono le imprese che devono verificare la riconducibilità dei propri investimenti alle categorie tecniche elencate.

Contesto normativo e finalità

L’Allegato A è richiamato dall’articolo 1, comma 9, della Legge n. 232/2016. La finalità desumibile dalla rubrica è accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso l’individuazione dei beni riconducibili al modello «Industria 4.0».

Il Parlamento definisce così l’oggetto dell’Allegato:

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

Il record non contiene un preambolo, motivazioni politiche o economiche ulteriori, dichiarazioni espresse di finalità né richiami a disposizioni dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Beni controllati da sistemi computerizzati

La prima categoria comprende macchine utensili, impianti, robot, sistemi di movimentazione e magazzini automatizzati. Sono incluse anche macchine destinate al recupero di materiali e funzioni da scarti o prodotti giunti a fine vita:

macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),

L’elenco comprende inoltre robot, sistemi per il trattamento delle superfici e macchine per la manifattura additiva:

robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,

macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,

macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,

Requisiti tecnici

Tutte le macchine appartenenti alla prima categoria devono possedere le cinque caratteristiche di base indicate dall’Allegato: controllo mediante CNC o PLC, interconnessione informatica, integrazione automatizzata, interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva e conformità ai parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Devono inoltre essere dotate di almeno due delle caratteristiche aggiuntive previste per l’assimilazione o l’integrazione a sistemi cyberfisici.

Ammodernamento e revamping

L’Allegato comprende componenti intelligenti destinati anche all’adeguamento di sistemi produttivi già esistenti. Il Parlamento include:

dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,

Qualità, tracciabilità e sostenibilità

Una distinta categoria riguarda sistemi di misura, controllo, ispezione e monitoraggio capaci di documentare la qualità del prodotto o del processo e di collegarsi al sistema informativo aziendale. Tra i beni espressamente elencati figurano:

sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification),

La categoria comprende anche soluzioni per l’impiego efficiente delle risorse e il contenimento delle emissioni:

componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,

Interazione uomo-macchina, ergonomia e sicurezza

L’ultima categoria comprende postazioni ergonomiche automatizzate, sistemi intelligenti di sollevamento, dispositivi indossabili, realtà aumentata o virtuale e interfacce uomo-macchina intelligenti. Il Parlamento introduce la categoria nei seguenti termini:

Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),

Testo dei commi rilevanti

Il record identifica l’Allegato A come riferito all’articolo 1, comma 9, ma non riproduce il testo del comma. Per il testo completo della disposizione è pertanto necessario consultare il testo della Legge n. 232/2016 su Normattiva.

Quanto alle condizioni tecniche contenute nell’Allegato, il Parlamento richiede, tra l’altro:

interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,

integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,

interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,

L’Allegato stabilisce inoltre la regola delle due caratteristiche aggiuntive per l’integrazione cyberfisica:

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,

monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,

Modifiche e proroghe

  • Il record evidenzia alcune formulazioni mediante doppie parentesi tonde, ma non contiene una cronologia normativa né identifica i provvedimenti modificatori e le relative date.
  • Dal solo documento fornito non risultano quindi attribuibili con certezza specifiche modifiche o proroghe successive.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — disposizione alla quale il record riferisce l’Allegato A.
  • Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0».