Sintesi
La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), ai commi 91-94 dell'art. 1, introduce il cosiddetto "super-ammortamento", una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili. La misura è destinata ai soggetti titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni ed è finalizzata a incentivare gli investimenti produttivi nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016. La norma prevede specifiche esclusioni per beni a basso coefficiente di ammortamento, fabbricati e beni indicati nell'allegato 3 alla legge, e disciplina altresì l'effetto dell'agevolazione sulla determinazione degli acconti d'imposta.
Contesto normativo e finalità
Il super-ammortamento del 140% è stato introdotto nell'ambito della Legge di stabilità 2016 come misura di politica industriale volta a stimolare la ripresa degli investimenti privati in beni strumentali, in un contesto macroeconomico di lenta uscita dalla crisi. La norma si inserisce nel solco delle politiche di incentivo fiscale agli investimenti, anticipando e preparando il terreno per il successivo Piano Industria 4.0 (poi Impresa 4.0), che dalla Legge di bilancio 2017 introdurrà l'iper-ammortamento al 250% per i beni tecnologicamente avanzati.
La scelta di una decorrenza retroattiva al 15 ottobre 2015 — anteriore all'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2016) — risponde all'esigenza di evitare il blocco degli investimenti nel periodo di discussione parlamentare della manovra, garantendo la copertura dell'agevolazione anche per gli investimenti effettuati nell'ultimo trimestre 2015.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e oggettivo (comma 91)
L'agevolazione si rivolge a due categorie di soggetti: i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni. L'oggetto dell'investimento deve consistere in beni materiali strumentali nuovi, acquisiti nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La maggiorazione del 40% opera esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Veicoli aziendali (comma 92)
Il comma 92 estende la maggiorazione del 40% ai limiti fiscali rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei veicoli di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), del TUIR (D.P.R. 917/1986). Si tratta dei veicoli a deducibilità limitata, per i quali la legge ordinaria prevede un tetto massimo al costo fiscalmente riconosciuto. La maggiorazione opera dunque sui limiti di costo (ad esempio, il limite di 18.075,99 euro per le autovetture viene elevato del 40%).
Esclusioni (comma 93)
Il comma 93 individua tre categorie di beni esclusi dal super-ammortamento:
- beni con coefficiente di ammortamento tabellare inferiore al 6,5%, stabilito dal D.M. 31 dicembre 1988;
- fabbricati e costruzioni;
- beni elencati nell'allegato n. 3 annesso alla Legge 208/2015.
L'esclusione dei beni a basso coefficiente di ammortamento mira a concentrare l'incentivo sui beni a più rapida obsolescenza e dunque più direttamente collegati all'attività produttiva corrente.
Disciplina degli acconti (comma 94)
Il comma 94 neutralizza gli effetti del super-ammortamento sulla determinazione degli acconti d'imposta. Per l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, le disposizioni non producono alcun effetto. Per l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, l'imposta del periodo precedente deve essere ricalcolata come se il super-ammortamento non fosse stato applicato.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 91 dell'art. 1 definisce l'ambito di applicazione e la misura dell'agevolazione:
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
Il comma 92 estende la maggiorazione ai limiti di deducibilità dei veicoli aziendali:
Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Il comma 93 individua i beni esclusi dall'agevolazione:
La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
Il comma 94 disciplina l'irrilevanza del super-ammortamento ai fini degli acconti:
Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.
Modifiche e proroghe
- 21 dicembre 2016 — La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), con l'art. 1, comma 8, ha modificato l'art. 1, comma 91 della L. 208/2015. La modifica si inquadra nel contesto della proroga del super-ammortamento al 2017 e dell'introduzione dell'iper-ammortamento al 250% per i beni Industria 4.0. Come riportato nella cronologia Normattiva:
La LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232 (in SO n.57, relativo alla G.U. 21/12/2016, n.297) — ha disposto (con l'art. 1, comma 8) la modifica dell'art. 1, comma 91
Allegato 3 — Coefficienti di ammortamento
La L. 208/2015 include un Allegato 3 richiamato dal comma 93 dell'art. 1, contenente i coefficienti di ammortamento fiscale per gruppi e specie di attività (condutture, materiale rotabile ferroviario, aerei, ecc.) rilevanti per il super-ammortamento.
📎 Scarica il PDF dell'Allegato 3 (Agenzia delle Entrate)
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 91, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (super-ammortamento)
- Art. 1, comma 92, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — estensione della maggiorazione ai limiti di deducibilità dei veicoli aziendali
- Art. 1, comma 93, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — esclusioni dall'ambito applicativo del super-ammortamento
- Art. 1, comma 94, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — neutralizzazione degli effetti sugli acconti d'imposta
- Art. 164, comma 1, lettera b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — limiti di deducibilità per veicoli a uso promiscuo
- D.M. 31 dicembre 1988 (pubblicato in G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989, S.O.) — coefficienti tabellari di ammortamento
- Allegato n. 3 alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — elenco dei beni esclusi dal super-ammortamento
- Art. 1, comma 8, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — modifica del comma 91 (proroga e revisione del super-ammortamento)
- D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, art. 16, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 8 aprile 2016, n. 49 — disposizione correlata modificata dalla L. 232/2016