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Legge n. 207/2024 — Parlamento

30 dicembre 2024 · Legge · Parlamento

Il testo sottostante riproduce il testo vigente alla data di consultazione. Per il testo ufficiale sempre aggiornato e la cronologia completa delle modifiche, consulta Normattiva.

Consulta il testo vigente su Normattiva

Sintesi

I commi 427-429 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) introducono modifiche sostanziali alla disciplina del credito d'imposta per la Transizione 5.0, originariamente prevista dall'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Le modifiche riguardano l'ampliamento dei soggetti beneficiari (inclusione delle ESCo), la revisione delle aliquote del credito e delle maggiorazioni per impianti fotovoltaici, l'introduzione di presunzioni di risparmio energetico per beni sostitutivi e contratti EPC, nonché la riformulazione delle regole di cumulabilità con altri incentivi (ZES unica, ZLS, fondi UE). Le disposizioni si applicano retroattivamente a tutti gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024.

Contesto normativo e finalità

La Legge di bilancio 2025 interviene a pochi mesi dall'entrata in vigore del Piano Transizione 5.0 (D.L. 19/2024, convertito dalla L. 56/2024) per correggere e potenziare il meccanismo incentivante, che nella sua formulazione originaria aveva registrato una scarsa adesione da parte delle imprese. Le modifiche rispondono all'esigenza di rendere il credito d'imposta più accessibile — semplificando i requisiti di risparmio energetico e ampliando la platea dei beneficiari — e più attrattivo — innalzando le aliquote base e le maggiorazioni per gli impianti fotovoltaici.

Il legislatore interviene inoltre sul regime di cumulabilità, allineandolo al quadro europeo. Il nuovo testo del comma 18 richiama espressamente il principio di non doppio finanziamento di matrice unionale:

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Il Parlamento fissa inoltre un tetto generale di cumulo:

Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.

Disposizioni principali

Ampliamento soggettivo: inclusione delle ESCo (comma 427, lett. a)

La lettera a) del comma 427 aggiunge un nuovo periodo al comma 2 dell'art. 38 D.L. 19/2024, estendendo la fruibilità del credito d'imposta alle società di servizi energetici certificate. Il Parlamento dispone che:

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente.

Maggiorazione per impianti fotovoltaici (comma 427, lett. b)

La lettera b) rivede le percentuali di maggiorazione della base di calcolo per gli impianti fotovoltaici, includendo ora anche i moduli di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 38. La nuova formulazione prevede:

Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo.

La formulazione previgente prevedeva maggiorazioni del 120% e 140% solo per le lettere b) e c).

Nuova aliquota base del credito (comma 427, lett. c)

La lettera c) riscrive il primo periodo del comma 7 dell'art. 38, innalzando l'aliquota base al 35% (in precedenza inferiore) e semplificando la struttura a due scaglioni:

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Revisione delle aliquote maggiorate per risparmio energetico (comma 427, lett. d-e)

Le lettere d) ed e) semplificano le aliquote maggiorate previste dal comma 8 dell'art. 38, passando da tre scaglioni a due:

  • Lettera a) del comma 8 — classe di risparmio energetico intermedia: le aliquote «al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento» sono sostituite con «al 40 per cento e al 10 per cento».
  • Lettera b) del comma 8 — classe di risparmio energetico superiore: le aliquote «al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento» sono sostituite con «al 45 per cento e al 15 per cento».

Locazione operativa (comma 427, lett. f)

La lettera f) aggiunge un periodo al comma 9 dell'art. 38, consentendo alle società di locazione operativa una doppia opzione di verifica del risparmio:

Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario.

Presunzione di risparmio per beni sostitutivi — comma 9-bis (comma 427, lett. g)

Viene introdotto il nuovo comma 9-bis dell'art. 38, che stabilisce una presunzione legale di contribuzione al risparmio energetico per investimenti in beni dell'Allegato A alla L. 232/2016 effettuati in sostituzione di beni interamente ammortizzati da almeno 24 mesi. La contribuzione presunta è pari al 3% a livello di struttura produttiva e al 5% a livello di processo, ferma restando la possibilità di dimostrare una contribuzione superiore.

Presunzione di risparmio per contratti EPC tramite ESCo — comma 9-ter (comma 427, lett. g)

Il nuovo comma 9-ter introduce una presunzione assoluta di conseguimento della riduzione dei consumi per i progetti realizzati tramite ESCo con contratto EPC:

La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Cumulabilità con ZES unica, ZLS e fondi UE (comma 427, lett. h)

La lettera h) riscrive il comma 18 dell'art. 38 in più punti. Viene eliminata la precedente cumulabilità limitata alla sola ZES unica ex art. 16 D.L. 124/2023 e introdotta una cumulabilità più ampia:

Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95.

Efficacia temporale e regime transitorio (commi 428-429)

Il comma 428 chiarisce che le modifiche si applicano retroattivamente:

Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 [...] e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il comma 429 subordina l'applicazione delle nuove aliquote maggiorate (lettere d ed e) per i progetti già prenotati a una comunicazione del GSE:

La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 427, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa sulla base della disponibilità delle risorse programmate.

Testo dei commi rilevanti

Il comma 427, lettera a), dispone l'aggiunta al comma 2 dell'art. 38 D.L. 19/2024:

«Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente»

Il comma 427, lettera b), sostituisce parte del comma 5, lettera a), dell'art. 38:

«Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo»

Il comma 427, lettera c), riscrive il primo periodo del comma 7 dell'art. 38:

«Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria»

Il comma 427, lettera g), introduce il comma 9-bis dell'art. 38:

«9-bis. Ai fini del calcolo della riduzione dei consumi di cui al comma 9, gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento. Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.

Il comma 427, lettera g), introduce il comma 9-ter dell'art. 38:

«9-ter. La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento»

Il comma 428 stabilisce l'efficacia temporale:

Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il comma 429 disciplina il regime transitorio:

La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 427, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Modifiche e proroghe

  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (commi 427-429): modifica l'art. 38 del D.L. 19/2024 nei commi 2, 5, 7, 8, 9 e 18; inserisce i nuovi commi 9-bis e 9-ter. Applicazione retroattiva dal 1° gennaio 2024.
  • Il testo sorgente non segnala ulteriori provvedimenti modificativi successivi alla L. 207/2024 con riferimento specifico ai commi 427-429.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, commi 427-429, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — Legge di bilancio 2025, disposizioni modificative della Transizione 5.0
  • Art. 38, D.L. 2 marzo 2024, n. 19 — disciplina originaria del credito d'imposta Transizione 5.0
  • Legge 29 aprile 2024, n. 56 — conversione del D.L. 19/2024
  • Art. 38, comma 2, D.L. 19/2024 — soggetti beneficiari del credito d'imposta
  • Art. 38, comma 5, lett. a), D.L. 19/2024 — maggiorazioni per impianti fotovoltaici
  • Art. 38, comma 7, D.L. 19/2024 — aliquota base del credito d'imposta
  • Art. 38, comma 8, lett. a) e b), D.L. 19/2024 — aliquote maggiorate per classi di risparmio energetico
  • Art. 38, comma 9, D.L. 19/2024 — requisiti di riduzione dei consumi energetici
  • Art. 38, commi 9-bis e 9-ter, D.L. 19/2024 (introdotti dalla L. 207/2024) — presunzioni di risparmio energetico
  • Art. 38, comma 13, ultimo periodo, D.L. 19/2024 — disposizioni richiamate per il regime di cumulo
  • Art. 38, comma 17, D.L. 19/2024 — decreto attuativo del MIMIT
  • Art. 38, comma 18, D.L. 19/2024 — regime di cumulabilità
  • Art. 38, comma 21, D.L. 19/2024 — dotazione finanziaria e risorse programmate
  • Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni strumentali 4.0
  • Art. 16, D.L. 19 settembre 2023, n. 124 — credito d'imposta ZES unica
  • Art. 16-bis, D.L. 19 settembre 2023, n. 124 — credito d'imposta ZES unica (disposizioni integrative)
  • Legge 13 novembre 2023, n. 162 — conversione del D.L. 124/2023
  • Art. 13, D.L. 7 maggio 2024, n. 60 — credito d'imposta Zona logistica semplificata (ZLS)
  • Legge 4 luglio 2024, n. 95 — conversione del D.L. 60/2024
  • Art. 9, Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 — principio di non doppio finanziamento (PNRR)
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