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Legge n. 207/2024 — Parlamento

30 dicembre 2024 · Legge · Parlamento

Il testo sottostante riproduce il testo vigente alla data di consultazione. Per il testo ufficiale sempre aggiornato e la cronologia completa delle modifiche, consulta Normattiva.

Consulta il testo vigente su Normattiva

Sintesi

I commi 445-448 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025) ridefiniscono la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (beni immateriali di cui all'Allegato B della Legge 178/2020) a partire dal 2025. La norma abroga la proroga automatica al 2025 originariamente prevista dalla Legge 178/2020 e la sostituisce con un nuovo regime soggetto a un tetto di spesa complessivo di 2.200 milioni di euro. Viene introdotto un meccanismo di prenotazione e comunicazione telematica al MIMIT per il monitoraggio della capienza del plafond, con trasmissione dell'elenco dei beneficiari all'Agenzia delle Entrate ai fini della compensazione. I destinatari sono le imprese che effettuano investimenti in beni immateriali 4.0 nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026, a determinate condizioni di prenotazione).

Contesto normativo e finalità

La Legge di bilancio 2025 interviene in un momento di transizione per il sistema degli incentivi Transizione 4.0. Il credito d'imposta per beni immateriali 4.0, originariamente disciplinato dall'art. 1, commi 1051 e seguenti della Legge 178/2020, prevedeva — tramite il comma 1058-ter — aliquote decrescenti fino al 2025 con proroga al 30 giugno 2026 per gli investimenti "prenotati". La Legge di bilancio 2025 abroga integralmente il comma 1058-ter e riscrive il perimetro temporale dell'agevolazione, mantenendo il beneficio per il 2025 ma sottoponendolo a un vincolo di finanza pubblica attraverso un limite di spesa predeterminato.

L'obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, garantire continuità agli incentivi per la digitalizzazione delle imprese; dall'altro, ricondurre la misura entro un quadro di sostenibilità finanziaria, superando il modello "a sportello aperto" e introducendo un meccanismo di monitoraggio e chiusura dello sportello al raggiungimento del plafond. Il raccordo con il sistema preesistente avviene mediante modifiche puntuali ai commi della Legge 178/2020, eliminando ogni riferimento al soppresso comma 1058-ter.

Disposizioni principali

Modifiche alla Legge 178/2020 (comma 445)

Il comma 445 interviene chirurgicamente su sei commi della Legge 178/2020 per espungere ogni riferimento al comma 1058-ter, che disciplinava le aliquote del credito d'imposta per beni immateriali 4.0 per il periodo 2024-2025. In particolare:

  • La lettera a) modifica il comma 1051, restringendo il rinvio ai «commi da 1052 a 1058-bis» anziché «commi da 1052 a 1058-ter».
  • La lettera b) modifica il comma 1057-bis, primo periodo, sostituendo il riferimento temporale «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026» con la chiusura al «fino al 31 dicembre 2024», eliminando così la proroga automatica.
  • La lettera c) abroga integralmente il comma 1058-ter.
  • Le lettere d), e), f) aggiornano i commi 1059, 1062 e 1063, sostituendo ovunque il riferimento a «1058-ter» con «1058-bis».

Riapertura del credito per il 2025 con tetto di spesa (comma 446)

Il comma 446 reintroduce il credito d'imposta di cui al comma 1057-bis della Legge 178/2020 per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, con possibilità di completamento entro il 30 giugno 2026 per gli investimenti "prenotati" (ordine accettato e acconto del 20% versato entro il 31 dicembre 2025). La novità centrale è l'introduzione di un limite di spesa di 2.200 milioni di euro. È inoltre prevista una clausola di salvaguardia per gli investimenti già prenotati alla data di pubblicazione della legge.

Comunicazione telematica al MIMIT (comma 447)

Il comma 447 disciplina l'obbligo di comunicazione telematica al Ministero delle imprese e del made in Italy, necessario per il monitoraggio del plafond. Il modello di riferimento è quello adottato con decreto direttoriale MIMIT del 24 aprile 2024, in attuazione dell'art. 6 del D.L. 39/2024 (convertito dalla L. 67/2024). È prevista l'emanazione di un ulteriore decreto direttoriale per adeguare il modello alle nuove esigenze.

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate e chiusura dello sportello (comma 448)

Il comma 448 stabilisce il meccanismo di fruizione: il MIMIT trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997. L'ordine di priorità è quello cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento del limite di spesa, il MIMIT pubblica apposita comunicazione sul proprio sito istituzionale per sospendere l'invio di ulteriori richieste.

Testo dei commi rilevanti

Il comma 445, lettera b), modifica il perimetro temporale del comma 1057-bis della Legge 178/2020:

al comma 1057-bis, primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»

Il comma 445, lettera c), sopprime la disciplina delle aliquote 2024-2025:

il comma 1058-ter è abrogato

Il comma 446 riapre il credito per il 2025 con tetto di spesa e clausola di salvaguardia:

Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il comma 447, primo periodo, disciplina la comunicazione telematica:

Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.

Il comma 447, secondo periodo, prevede l'adeguamento del modello:

Per le finalità di cui ai commi da 445 a 448, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

Il comma 448, primo periodo, disciplina la trasmissione all'Agenzia delle Entrate:

Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Il comma 448, secondo periodo, prevede la chiusura dello sportello:

Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

Modifiche e proroghe

  • Comma 445, lett. a): Modifica il comma 1051 della L. 178/2020, sostituendo il rinvio «commi da 1052 a 1058-ter» con «commi da 1052 a 1058-bis».
  • Comma 445, lett. b): Modifica il comma 1057-bis della L. 178/2020, riducendo il perimetro temporale da «fino al 31 dicembre 2025 / 30 giugno 2026» a «fino al 31 dicembre 2024».
  • Comma 445, lett. c): Abroga il comma 1058-ter della L. 178/2020, che prevedeva le aliquote per il periodo 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2025.
  • Comma 445, lett. d): Modifica il comma 1059 della L. 178/2020, aggiornando il rinvio da «commi da 1056 a 1058-ter» a «commi da 1056 a 1058-bis».
  • Comma 445, lett. e): Modifica il comma 1062 della L. 178/2020, aggiornando due rinvii interni (da «1054 a 1058-ter» e «1056 a 1058-ter» a «1058-bis»).
  • Comma 445, lett. f): Modifica il comma 1063 della L. 178/2020, aggiornando il rinvio da «commi da 1054 a 1058-ter» a «commi da 1054 a 1058-bis».

Riferimenti normativi

  • Art. 1, commi 445-448, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — Disposizioni in esame (Legge di bilancio 2025)
  • Art. 1, comma 1051, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Ambito applicativo del credito d'imposta beni strumentali 4.0
  • Art. 1, comma 1057-bis, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Credito d'imposta per beni immateriali 4.0 (Allegato B)
  • Art. 1, comma 1058-ter, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Aliquote beni immateriali 4.0 per 2024-2025 (abrogato)
  • Art. 1, comma 1059, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Disposizioni procedurali credito beni strumentali
  • Art. 1, comma 1062, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Ulteriori disposizioni sul credito beni strumentali
  • Art. 1, comma 1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Disposizioni finali credito beni strumentali
  • Art. 6, D.L. 29 marzo 2024, n. 39 — Comunicazioni preventive per la fruizione dei crediti d'imposta 4.0
  • Legge 23 maggio 2024, n. 67 — Conversione in legge del D.L. 39/2024
  • Decreto direttoriale MIMIT del 24 aprile 2024 — Modello di comunicazione per crediti 4.0
  • Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — Compensazione dei crediti d'imposta tramite modello F24
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