Sintesi
La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), ai commi 29-36 dell'articolo 1, proroga e rimodula le agevolazioni fiscali per gli investimenti in beni strumentali nuovi. Il comma 29 estende il super ammortamento (maggiorazione del 30%) per il 2018, mentre i commi 30-31 prorogano l'iperammortamento (maggiorazione del 150%) e il connesso beneficio sui beni immateriali per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, con coda al 2019 in presenza di ordine accettato e acconto del 20%. I destinatari sono i titolari di reddito d'impresa e, per il solo super ammortamento, anche gli esercenti arti e professioni. La norma introduce inoltre la disciplina del bene sostitutivo (commi 35-36), amplia l'allegato B dei beni immateriali agevolabili (comma 32) e conferma gli obblighi documentali già previsti dalla Legge 232/2016.
Contesto normativo e finalità
La Legge di bilancio 2018 si inserisce nel solco del Piano nazionale Industria 4.0 avviato con la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), che aveva introdotto per la prima volta l'iperammortamento al 150% per i beni materiali ad alto contenuto tecnologico e la maggiorazione del 40% per i beni immateriali funzionali alla trasformazione digitale. Al contempo, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 aveva introdotto il super ammortamento al 40% per stimolare il rinnovo dei beni strumentali.
Con i commi 29-36, il Parlamento conferma la volontà di sostenere la transizione digitale delle imprese italiane, prorogando entrambe le misure per il periodo d'imposta 2018, ma riducendo la maggiorazione del super ammortamento dal 40% al 30%. La norma amplia inoltre il novero dei beni immateriali agevolabili, aggiungendo nuove voci all'allegato B della Legge 232/2016 legate a supply chain, realtà aumentata e logistica integrata, a conferma dell'obiettivo di incentivare la digitalizzazione dei processi produttivi e logistici. L'introduzione della clausola di sostituzione del bene (commi 35-36) risponde all'esigenza di rendere l'agevolazione più flessibile e coerente con il rapido ciclo di vita dei beni tecnologici.
Disposizioni principali
Super ammortamento 2018 (comma 29)
Il comma 29 proroga il super ammortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (con coda al 30 giugno 2019 a determinate condizioni), riducendo la maggiorazione dal 40% al 30%. I soggetti beneficiari sono i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni. Restano esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del TUIR, nonché gli investimenti che beneficiano dell'iperammortamento.
Iperammortamento 2018 (comma 30)
Il comma 30 proroga l'iperammortamento (maggiorazione del 150% prevista dall'art. 1, comma 9, della Legge 232/2016) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi inclusi nell'allegato A, effettuati entro il 31 dicembre 2018, con possibilità di completamento entro il 31 dicembre 2019 a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l'ordine risulti accettato e sia stato pagato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Maggiorazione per beni immateriali (comma 31)
Il comma 31 estende ai soggetti che beneficiano dell'iperammortamento 2018 la maggiorazione del 40% per gli investimenti in beni immateriali strumentali di cui all'allegato B della Legge 232/2016, già prevista dall'art. 1, comma 10, della medesima legge.
Ampliamento dell'allegato B (comma 32)
Il comma 32 integra l'allegato B annesso alla Legge 232/2016 con tre nuove categorie di beni immateriali: sistemi di gestione della supply chain per il drop shipping nell'e-commerce; software per fruizione immersiva e realtà aumentata; piattaforme per la gestione e il coordinamento della logistica integrata.
Obblighi documentali (comma 33)
Il comma 33 conferma che per fruire dell'iperammortamento e della connessa maggiorazione sui beni immateriali è necessario produrre la documentazione prevista dall'art. 1, comma 11, della Legge 232/2016 (perizia tecnica giurata o attestato di conformità).
Disciplina applicabile (comma 34)
Il comma 34 fa salva l'applicazione delle disposizioni generali sul super ammortamento contenute nell'art. 1, commi 93 e 97, della Legge 208/2015.
Clausola di sostituzione del bene (commi 35-36)
I commi 35 e 36 introducono una disposizione innovativa: in caso di cessione a titolo oneroso del bene iperammortizzato durante il periodo di fruizione, il beneficio non viene meno a condizione che nello stesso periodo d'imposta l'impresa sostituisca il bene con uno avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori e attesti i requisiti secondo le regole previste. Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, il beneficio prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 29 disciplina il super ammortamento 2018:
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il comma 30 proroga l'iperammortamento:
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Il comma 31 estende la maggiorazione ai beni immateriali:
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 30, le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo di cui al comma 30.
Il comma 32 amplia l'allegato B con nuove voci:
All'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti voci: « sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce; software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata; software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field)».
Il comma 33 richiama gli obblighi di documentazione:
Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 30 e 31, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il comma 35 introduce la disciplina del bene sostitutivo:
Ai soli effetti della disciplina di cui al comma 30 e di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; b) attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il comma 36 disciplina il caso in cui il bene sostitutivo abbia un costo inferiore:
Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Il comma 34 fa salve le disposizioni generali sul super ammortamento:
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Modifiche e proroghe
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019): ha prorogato l'iperammortamento per gli investimenti effettuati nel 2019, introducendo un meccanismo a scaglioni con aliquote decrescenti in funzione del volume di investimento, e ha eliminato il super ammortamento ordinario sostituendolo con una mini-IRES.
- D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con L. 58/2019 (Decreto Crescita): ha reintrodotto il super ammortamento nella misura del 30% per investimenti effettuati dal 1º aprile al 31 dicembre 2019.
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020): a decorrere dal 1º gennaio 2020 ha sostituito sia il super ammortamento sia l'iperammortamento con il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1, commi 184-197), abrogando il meccanismo della maggiorazione del costo di acquisizione per gli investimenti futuri, ma facendo salvi i benefici già maturati.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 29, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — super ammortamento 2018 (maggiorazione del 30%)
- Art. 1, comma 30, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — proroga iperammortamento 2018
- Art. 1, comma 31, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — maggiorazione beni immateriali 2018
- Art. 1, comma 32, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — ampliamento allegato B Legge 232/2016
- Art. 1, comma 33, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — obblighi documentali per iperammortamento
- Art. 1, comma 34, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — rinvio alle disposizioni della Legge 208/2015
- Art. 1, comma 35, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — clausola di sostituzione del bene iperammortizzato
- Art. 1, comma 36, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — bene sostitutivo di costo inferiore
- Art. 164, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — limiti alla deducibilità dei veicoli
- Art. 1, comma 8, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — iperammortamento (esclusione cumulo con super ammortamento)
- Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — iperammortamento (maggiorazione 150%, allegato A)
- Art. 1, comma 10, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — maggiorazione 40% beni immateriali allegato B
- Art. 1, comma 11, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — perizia tecnica giurata / attestato di conformità
- Allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco beni materiali Industria 4.0
- Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco beni immateriali Industria 4.0
- Art. 1, comma 93, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — super ammortamento (disposizioni generali)
- Art. 1, comma 97, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — super ammortamento (disposizioni applicative)