Sintesi
I commi 427-436 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) reintroducono il meccanismo dell'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. La norma prevede una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini fiscali, graduata su tre scaglioni in funzione dell'importo dell'investimento, a beneficio dei soggetti titolari di reddito d'impresa che investono in beni materiali e immateriali riconducibili agli allegati IV e V della legge, nonché in impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. La gestione della procedura di accesso e controllo è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), mentre il monitoraggio finanziario spetta al Ministero dell'economia e delle finanze.
Contesto normativo e finalità
La Legge di bilancio 2026 segna il ritorno al meccanismo dell'iperammortamento — maggiorazione del costo fiscale del bene — dopo la stagione del credito d'imposta Transizione 4.0 (L. 160/2019 e L. 178/2020) e del credito d'imposta Transizione 5.0 (art. 1, comma 446, L. 207/2024). La scelta legislativa si inserisce nella strategia di politica industriale volta a incentivare la trasformazione digitale e la transizione energetica delle imprese italiane, promuovendo investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico interconnessi ai sistemi produttivi aziendali. La norma esclude espressamente il cumulo con il credito d'imposta Transizione 5.0, delineando così un sistema alternativo e non sovrapponibile. L'inclusione degli impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo conferma l'attenzione del legislatore agli obiettivi di decarbonizzazione coerenti con il quadro europeo del Green Deal e del piano REPowerEU.
Disposizioni principali
Ambito soggettivo e condizioni di accesso
La maggiorazione è riservata ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (comma 427). Sono escluse le imprese in stato di crisi o soggette a procedure concorsuali, nonché quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (comma 428). La fruizione è inoltre subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali (comma 428).
Misura dell'agevolazione
Il comma 427 prevede una maggiorazione del costo di acquisizione articolata su tre scaglioni:
- 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 50% per investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
La maggiorazione opera con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Beni agevolabili
Il comma 429 individua due categorie di investimenti agevolabili:
- Lettera a): beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli allegati IV e V della legge, a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- Lettera b): beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio. Per il fotovoltaico, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli conformi all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del D.L. 181/2023.
Procedura di accesso
L'accesso al beneficio avviene mediante trasmissione telematica di comunicazioni e certificazioni tramite una piattaforma informatica sviluppata dal GSE, sulla base di modelli standardizzati (comma 430). Le modalità attuative, i termini e il contenuto della documentazione sono rimessi a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 433).
Cumulabilità
Il comma 431 stabilisce che il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni nazionali ed europee, purché il sostegno complessivo non copra le medesime quote di costo e non porti al superamento del costo sostenuto. La base di calcolo della maggiorazione è assunta al netto delle altre sovvenzioni ricevute. È espressamente escluso il cumulo con il credito d'imposta Transizione 5.0 di cui all'art. 1, comma 446, della L. 207/2024.
Sostituzione del bene
Il comma 432 disciplina l'ipotesi di realizzo a titolo oneroso o di destinazione del bene a strutture produttive estere: la fruizione delle quote residue prosegue a condizione che l'impresa sostituisca il bene con uno avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d'imposta. Se il costo del bene sostitutivo è inferiore, il beneficio prosegue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.
Monitoraggio finanziario e clausola di salvaguardia
Il comma 436 affida al MEF il monitoraggio degli oneri, prevedendo l'attivazione della clausola di salvaguardia di cui ai commi 12-bis e seguenti dell'art. 17 della L. 196/2009 in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 427 definisce misura, ambito temporale e struttura degli scaglioni dell'agevolazione:
Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro in relazione agli investimenti di cui al comma 429 ((...)) effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. ((5))
Il comma 428 delimita le esclusioni soggettive e le condizioni di spettanza:
Il beneficio di cui al comma 427 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, altresì, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il comma 429 individua le tipologie di beni agevolabili. La lettera a) prevede:
beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla presente legge, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
La lettera b) del comma 429 estende il beneficio all'autoproduzione di energia rinnovabile:
beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.
Il comma 431 disciplina la cumulabilità e il rapporto con Transizione 5.0:
Il beneficio di cui al comma 427 è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili. La maggiorazione del costo di cui al comma 427 del presente articolo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Il comma 432 regola la sostituzione del bene agevolato:
Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo di cui al comma 427 si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione ovvero se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.
Il comma 433 rinvia al decreto attuativo:
Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi da 427 a 436, con particolare riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.
Il comma 436 prevede la clausola di monitoraggio e salvaguardia finanziaria:
Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE e dal Ministero delle imprese e del made in Italy, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi da 427 a 435 al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento degli oneri dallo stesso derivanti rispetto alle previsioni e, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti dagli effetti finanziari attesi, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ai sensi dei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Modifiche e proroghe
- 19 febbraio 2026 — Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (G.U. 19/02/2026, n. 41), con l'art. 25, comma 5, ha disposto la modifica dell'art. 1, comma 435, della L. 199/2025. Il testo vigente sopra riportato già incorpora tale modifica.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 427-436, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — iperammortamento 2026, disposizioni principali
- Allegati IV e V, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — elenchi dei beni materiali e immateriali agevolabili
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 — legge fallimentare (procedure concorsuali, causa di esclusione)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (causa di esclusione)
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — responsabilità amministrativa degli enti (sanzioni interdittive, causa di esclusione)
- Art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 — autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a distanza
- Art. 12, comma 1, lettere b) e c), D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 — requisiti per moduli fotovoltaici agevolabili
- Legge 2 febbraio 2024, n. 11 — conversione del D.L. 181/2023
- Art. 1, comma 446, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — credito d'imposta Transizione 5.0 (divieto di cumulo)
- Art. 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, Legge 31 dicembre 2009, n. 196 — clausola di salvaguardia finanziaria
- Art. 25, comma 5, D.L. 19 febbraio 2026, n. 19 — modifica del comma 435