Legge n. 199/2025 del 30 dicembre 2025

30 dicembre 2025 · Legge · Parlamento

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Sintesi

L’Allegato IV alla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, richiamato dall’articolo 1, comma 429, individua i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0. Il catalogo comprende macchine e impianti produttivi, sistemi per qualità e sostenibilità, dispositivi per l’interazione uomo-macchina e infrastrutture digitali. Per le macchine del primo gruppo sono stabiliti requisiti obbligatori di automazione e interconnessione, integrati da caratteristiche proprie dei sistemi cyberfisici. L’allegato si rivolge alle imprese che realizzano investimenti in tali beni, ma non disciplina autonomamente misura, procedura o condizioni fiscali dell’agevolazione.

Contesto normativo e finalità

L’Allegato IV costituisce parte integrante della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ed è espressamente collegato all’articolo 1, comma 429. La sua funzione è delimitare sul piano tecnico il perimetro dei beni materiali riconducibili alla trasformazione digitale secondo il paradigma 4.0. Il testo fornito non contiene un preambolo, motivazioni politico-economiche espresse o richiami a normativa dell’Unione europea; contiene invece riferimenti a standard tecnici internazionali applicabili alle infrastrutture digitali e di sicurezza.

Disposizioni principali

Beni produttivi controllati da sistemi computerizzati

Il gruppo I comprende macchine utensili, impianti di trasformazione, robot e sistemi multi-robo, macchine per confezionamento, manifattura additiva, movimentazione automatizzata, impianti tecnologici di processo e magazzini automatizzati interconnessi. Sono inclusi anche dispositivi e componenti intelligenti impiegati nell’ammodernamento o nel revamping di sistemi produttivi esistenti.

Le macchine devono possedere cinque caratteristiche obbligatorie: controllo mediante CNC e/o PLC; interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica; integrazione automatizzata con logistica, rete di fornitura o altre macchine; interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva; conformità ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. Devono inoltre presentare almeno due delle tre caratteristiche aggiuntive relative a controllo remoto, monitoraggio adattivo e integrazione con modellizzazione o simulazione cyberfisica.

Qualità e sostenibilità

Il gruppo II include sistemi di misura, monitoraggio e collaudo, dispositivi per la qualificazione della manifattura additiva, sistemi di marcatura e tracciabilità, strumenti per il controllo delle condizioni delle macchine, soluzioni per la gestione efficiente di energia e acqua, sistemi di trattamento e recupero e tecnologie di identificazione automatica delle non conformità, anche mediante intelligenza artificiale.

Interazione uomo-macchina, ergonomia e sicurezza

Il gruppo III comprende postazioni adattive, sistemi robotizzati per la movimentazione di carichi, esoscheletri e ausili ergonomici, dispositivi wearable e di realtà estesa, interfacce uomo-macchina intelligenti e sistemi interconnessi per l’interazione con il cliente.

Infrastrutture digitali

Il gruppo IV comprende infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione, sistemi di edge computing e storage enterprise, reti industriali 5G e Wi-Fi, tecnologie di sincronizzazione e convergenza IT-OT, piattaforme MEC e infrastrutture hardware per la cybersecurity, il backup e la continuità operativa.

Per rientrare nel gruppo IV, i beni devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e destinati alle applicazioni dell’Allegato V, al supporto dei beni dei primi tre gruppi oppure alla loro interconnessione. Sono esclusi i dispositivi di produttività individuale, le comuni periferiche da ufficio, gli apparati SOHO, i sistemi di archiviazione non integrati e i beni destinati ad attività amministrative o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi.

Testo dei commi rilevanti

L’Allegato IV non è suddiviso in commi autonomi. Si riportano quindi i passaggi più rilevanti delle sue disposizioni, entro i limiti propri di una scheda di consultazione.

In relazione ai primi requisiti obbligatori, il Parlamento dispone:

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller;
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;

Quanto alle caratteristiche cyberfisiche aggiuntive, il Parlamento precisa:

Inoltre, tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;

Per il monitoraggio dei processi produttivi, l’Allegato IV include:

f) sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio, forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;

In materia di sostenibilità, il Parlamento ricomprende:

h) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia (compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo), l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;

Per ergonomia e sicurezza del lavoro, l’Allegato IV contempla:

b) sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore inclusi esoscheletri e ausili per il supporto ergonomico;

Tra le infrastrutture dedicate all’intelligenza artificiale, il Parlamento include:

a) infrastrutture di calcolo ad alte prestazioni (High Performance Computing - HPC) per l'addestramento, l'ottimizzazione e l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale e per la simulazione di processi produttivi complessi, inclusi cluster di calcolo, server GPU e sistemi di accelerazione hardware dedicati;

In tema di connettività industriale, l’Allegato IV prevede:

a) reti 5G private (Non-Public Network - NPN) per comunicazioni industriali a bassa latenza e alta affidabilità, inclusi componenti core, unità radio (RAN) e sistemi di gestione, conformi agli standard 3GPP;

Per la sicurezza informatica industriale, il Parlamento ricomprende:

a) appliance e sistemi hardware per la cybersecurity industriale, inclusi firewall industriali, sistemi di intrusion detection/prevention (IDS/IPS) per reti OT, e soluzioni di segmentazione di rete conformi allo standard IEC 62443;

Infine, il Parlamento stabilisce il necessario collegamento funzionale dei beni del gruppo IV:

I beni di cui al presente gruppo devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all'allegato V, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all'interconnessione e comunicazione tra beni di cui al presente allegato e all'allegato V.

Modifiche e proroghe

  • Il record Polaris fornito non contiene una cronologia Normattiva né menziona provvedimenti successivi di modifica o proroga; non risultano pertanto documentabili variazioni sulla base del solo testo sorgente.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, comma 429, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — disposizione alla quale è riferito l’Allegato IV.
  • Allegato IV, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — catalogo dei beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma 4.0.
  • Allegato V, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — applicazioni software, piattaforme o applicazioni richiamate per la destinazione funzionale dei beni del gruppo IV.
  • Gruppi I, II e III dell’Allegato IV, Legge 30 dicembre 2025, n. 199 — beni al cui supporto operativo possono essere destinati i beni del gruppo IV.
  • Standard 3GPP — riferimento tecnico per le reti private 5G.
  • IEEE 1588 e TSN (Time Sensitive Networking) — riferimenti tecnici per la sincronizzazione temporale di precisione e le reti industriali deterministiche.
  • Standard ETSI — riferimento tecnico per le piattaforme e infrastrutture Multi-access Edge Computing.
  • Standard IEC 62443 — riferimento tecnico per la segmentazione e la sicurezza delle reti industriali.