Sintesi
L'art. 1, comma 423, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) interviene sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, prorogando il termine lungo di consegna dei beni. In particolare, la norma estende dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale i beni strumentali nuovi "prenotati" entro il 31 dicembre 2022 possono essere consegnati, mantenendo il diritto alle aliquote agevolative previste per il periodo d'imposta 2022. La disposizione si rivolge a tutte le imprese che hanno effettuato ordini con acconto pari almeno al 20% entro la fine del 2022 e che necessitano di un arco temporale più ampio per il completamento della consegna.
Contesto normativo e finalità
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha ridisegnato il sistema di incentivi per la transizione digitale delle imprese italiane, sostituendo il previgente regime dell'iper-ammortamento con un credito d'imposta strutturato su più annualità e con aliquote decrescenti nel tempo. Per il periodo d'imposta 2022, le aliquote del credito d'imposta per beni materiali 4.0 (Allegato A) erano significativamente più elevate rispetto a quelle previste per il 2023 (40% fino a 2,5 milioni di euro nel 2022, contro il 20% nel 2023).
Il meccanismo della c.d. "prenotazione" — ordine accettato dal venditore con versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione — consente alle imprese di "bloccare" l'aliquota più favorevole dell'anno di prenotazione, a condizione che la consegna avvenga entro un termine lungo fissato dalla legge. Il termine originario per le prenotazioni 2022 era il 30 giugno 2023.
La proroga introdotta dal comma 423 risponde alle difficoltà della catena di approvvigionamento e ai ritardi nelle consegne di macchinari e impianti, aggravati dalle tensioni geopolitiche e dalle conseguenze economiche post-pandemiche, che hanno reso insufficiente il termine semestrale originariamente previsto. Il legislatore, con la Legge di bilancio 2023, ha quindi concesso un ulteriore trimestre (fino al 30 settembre 2023) per il completamento della consegna dei beni prenotati.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
Il comma 423 modifica un unico punto testuale del comma 1057 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, intervenendo esclusivamente sul termine lungo di consegna dei beni strumentali nuovi 4.0 "prenotati" nel corso del 2022.
Termine prorogato
La disposizione sostituisce la data del 30 giugno 2023 con quella del 30 settembre 2023, estendendo di tre mesi il periodo utile per la consegna dei beni strumentali nuovi per i quali, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Condizioni invariate
La norma non modifica le altre condizioni previste dal comma 1057 della legge n. 178/2020: restano fermi il requisito della "prenotazione" (ordine accettato + acconto ≥ 20%) entro il 31 dicembre 2022, le aliquote di credito d'imposta applicabili, i massimali di investimento e gli obblighi di interconnessione e perizia/attestazione di conformità.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 423 dell'art. 1 della legge n. 197/2022 dispone:
All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 ».
Per completezza, il comma 1057 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, come risultante dopo la modifica operata dal comma 423, prevede (nel suo testo vigente consultabile su Normattiva) che il credito d'imposta per investimenti in beni materiali 4.0 (Allegato A) spetti nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, e del 10% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni, a condizione che gli investimenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 settembre 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Modifiche e proroghe
- Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 423: ha modificato il comma 1057 della legge n. 178/2020, sostituendo il termine del 30 giugno 2023 con il 30 settembre 2023 per la consegna dei beni 4.0 prenotati entro il 31 dicembre 2022.
- Il termine originario del 30 giugno 2023 era stato introdotto dalla stessa legge n. 178/2020 nella sua formulazione iniziale (come termine lungo rispetto alla data di effettuazione dell'investimento del 31 dicembre 2022).
- Successive disposizioni (in particolare il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67) hanno ulteriormente modificato la disciplina del credito d'imposta 4.0 per i periodi d'imposta successivi, introducendo obblighi di comunicazione preventiva e nuove condizioni di fruizione, ma non hanno inciso sul termine del 30 settembre 2023 qui in esame, ormai scaduto.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 423, legge 29 dicembre 2022, n. 197 — disposizione oggetto della presente scheda (proroga del termine di consegna)
- Art. 1, comma 1057, legge 30 dicembre 2020, n. 178 — disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0 (Allegato A), norma modificata dal comma 423
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) — legge istitutiva del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi nella formulazione vigente
- Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (beni 4.0)