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Legge n. 178/2020 — Parlamento

30 dicembre 2020 · Legge · Parlamento

Il testo sottostante riproduce il testo vigente alla data di consultazione. Per il testo ufficiale sempre aggiornato e la cronologia completa delle modifiche, consulta Normattiva.

Consulta il testo vigente su Normattiva

Sintesi

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), all'art. 1, commi 1051-1067, disciplina il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, nell'ambito del piano Industria/Transizione 4.0. La misura si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dalla dimensione, prevedendo aliquote differenziate in ragione della tipologia di bene (ordinario, Allegato A, Allegato B) e della finestra temporale di effettuazione dell'investimento. I commi definiscono altresì i requisiti soggettivi di accesso, le cause di esclusione, le modalità di fruizione in compensazione, gli obblighi documentali e di interconnessione, nonché le regole di cumulo e il meccanismo di recapture in caso di cessione anticipata dei beni agevolati.

Contesto normativo e finalità

La norma si colloca nel solco delle politiche di incentivo alla trasformazione digitale e tecnologica del tessuto produttivo italiano, avviate con il Piano Industria 4.0 (Legge 232/2016) e proseguite con la Legge di bilancio 2020 (Legge 160/2019). La Legge 178/2020 sostituisce e potenzia il credito d'imposta per beni strumentali della precedente disciplina, elevando significativamente le aliquote agevolative — in particolare per i beni materiali 4.0 (Allegato A) — e ampliando la finestra temporale di investimento.

Il comma 1066 esplicita una delle finalità strategiche della misura:

Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari.

La norma interviene inoltre sul credito d'imposta R&S&I (commi 198 ss. della Legge 160/2019), attraverso le modifiche recate dal comma 1064, estendendone la vigenza fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e incrementandone le aliquote.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo

Il comma 1051 delinea la platea dei beneficiari con la massima ampiezza possibile: tutte le imprese residenti, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza distinzioni di forma giuridica, settore o dimensione. Il comma 1061 estende il credito per beni ordinari (commi 1054 e 1055) anche agli esercenti arti e professioni.

Il comma 1052 individua le cause di esclusione soggettiva: imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, concordato preventivo senza continuità aziendale o altre procedure concorsuali, nonché imprese destinatarie di sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001. L'accesso è inoltre subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e alla regolarità contributiva (DURC).

Beni agevolabili e beni esclusi

Il comma 1053 individua l'ambito oggettivo dell'agevolazione: beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa. Sono espressamente esclusi i veicoli ex art. 164, comma 1, TUIR, i beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, i fabbricati, i beni dell'Allegato 3 alla Legge 208/2015 e i beni gratuitamente devolvibili nei settori in concessione.

Misura dell'agevolazione — Beni ordinari

Il comma 1054 prevede, per investimenti in beni materiali ordinari (non Allegato A) e immateriali ordinari (non Allegato B) effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con coda al 31 dicembre 2022 previa prenotazione), un credito del 10% (elevato al 15% per strumenti di lavoro agile), con limiti di 2 milioni di euro (materiali) e 1 milione di euro (immateriali).

Il comma 1055 riduce l'aliquota al 6% per gli investimenti in beni ordinari effettuati nel 2022 (con coda al 30 novembre 2023 previa prenotazione), mantenendo i medesimi massimali.

Misura dell'agevolazione — Beni materiali 4.0 (Allegato A)

Il comma 1056 disciplina il credito per beni Allegato A investiti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (con coda al 31 dicembre 2022), con aliquote progressive:

  • 50% fino a 2,5 milioni di euro;
  • 30% da 2,5 a 10 milioni di euro;
  • 10% da 10 a 20 milioni di euro.

Il comma 1057 riduce le aliquote per gli investimenti in beni Allegato A nel 2022 (con coda al 30 novembre 2023):

  • 40% fino a 2,5 milioni di euro;
  • 20% da 2,5 a 10 milioni di euro;
  • 10% da 10 a 20 milioni di euro.

Misura dell'agevolazione — Beni immateriali 4.0 (Allegato B)

Il comma 1058 prevede un credito del 20% nel limite annuale di 1 milione di euro per investimenti in beni Allegato B dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023 (con coda al 30 giugno 2024). Sono agevolabili anche le spese per soluzioni in cloud computing relative ai beni del medesimo allegato.

Modalità di fruizione

Il comma 1059 stabilisce che il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione F24 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione (beni ordinari) o dall'anno di interconnessione (beni 4.0). È prevista la fruizione in unica quota per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro, limitatamente ai beni ordinari del comma 1054 investiti entro il 31 dicembre 2021.

Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP, ed è cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi, nel limite del costo sostenuto.

Meccanismo di recapture

Il comma 1060 prevede che, in caso di cessione a titolo oneroso o delocalizzazione dei beni entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'entrata in funzione/interconnessione, il credito è ridotto proporzionalmente e il maggior credito già fruito deve essere riversato senza sanzioni né interessi.

Obblighi documentali e perizia

Il comma 1062 impone la conservazione della documentazione a supporto, l'indicazione in fattura del riferimento normativo, e — per i beni 4.0 — la produzione di una perizia asseverata o attestato di conformità (autodichiarazione per beni fino a 300.000 euro) attestante le caratteristiche tecniche e l'interconnessione.

Modifiche al credito R&S&I

Il comma 1064 apporta numerose modifiche alla disciplina del credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla Legge 160/2019 (commi 198-210), tra cui l'estensione temporale, l'incremento delle aliquote e l'introduzione del comma 210-bis sulla rilevanza dei costi ex art. 31, par. 3, Reg. UE 651/2014.

Testo dei commi rilevanti

Il comma 1051 definisce l'ambito soggettivo e oggettivo generale della misura:

A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058-bis, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

Il comma 1052 stabilisce le esclusioni soggettive e le condizioni di accesso:

Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 1056 definisce le aliquote per i beni materiali 4.0 (Allegato A) nella finestra 2021:

Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il comma 1058 disciplina il credito per beni immateriali 4.0 (Allegato B):

Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza.

Il comma 1059 regola le modalità di fruizione e la cumulabilità:

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi da 1056 a 1058-bis del presente articolo. [...] Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 1060 disciplina il meccanismo di recapture:

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il comma 1062 prevede gli obblighi documentali e la perizia/attestato:

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058-bis. In relazione agli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058-bis, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. [...] Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il comma 1061 estende il credito ai professionisti:

Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

Modifiche e proroghe

  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), art. 1, comma 44: modifica del comma 1051; introduzione del comma 1057-bis (aliquote beni Allegato A per il 2023-2025); modifica del comma 1058 (estensione temporale beni Allegato B); introduzione dei commi 1058-bis e 1058-ter; modifiche ai commi 1059, 1062 e 1063.
  • D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, art. 10-ter, comma 2: modifica del comma 1062 (perizia per il settore agricolo).
  • D.L. 17 maggio 2022, n. 50, art. 21, comma 1: modifica del comma 1058 (beni immateriali Allegato B).
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), art. 1, comma 423: modifica del comma 1057 (estensione della finestra temporale per beni Allegato A 2022).
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), art. 1, comma 445: modifica del comma 1051; modifica del comma 1057-bis; abrogazione del comma 1058-ter; modifiche ai commi 1059, 1062 e 1063.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, commi 1051-1067, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — disciplina del credito d'imposta beni strumentali 4.0
  • Allegato A annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco beni materiali 4.0
  • Allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco beni immateriali 4.0
  • Allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — beni esclusi
  • Art. 164, comma 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — veicoli esclusi
  • Art. 110, comma 1, lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — determinazione del costo
  • Artt. 61 e 109, comma 5, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — rapporto di deducibilità
  • D.M. 31 dicembre 1988 (tabella coefficienti di ammortamento) — soglia 6,5%
  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — legge fallimentare
  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
  • Art. 9, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — sanzioni interdittive
  • Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — compensazione tramite F24
  • Art. 1, comma 53, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 — limite di compensazione
  • Art. 34, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 — limite di compensazione
  • Art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. Legge 30 luglio 2010, n. 122 — limite di compensazione
  • Art. 1, commi 35 e 36, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — investimenti sostitutivi
  • Art. 18, Legge 22 maggio 2017, n. 81 — lavoro agile
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — dichiarazioni sostitutive
  • Art. 11, comma 1, lett. a), Legge 27 luglio 2000, n. 212 — interpello ordinario
  • Art. 17, comma 13, Legge 31 dicembre 2009, n. 196 — monitoraggio MEF
  • Art. 1, commi 198-210, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — credito R&S&I modificato dal comma 1064
  • Art. 1, commi 46-56, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — patent box (richiamato dal comma 210-bis)
  • Art. 31, par. 3, Reg. UE n. 651/2014 — costi ammissibili R&S (richiamato dal comma 210-bis)
  • Art. 5, comma 1, lett. a), Legge 24 dicembre 1993, n. 537 — FFO università
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234 — modifiche successive (comma 44)
  • D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. Legge 28 marzo 2022, n. 25 — modifiche successive (art. 10-ter)
  • D.L. 17 maggio 2022, n. 50 — modifiche successive (art. 21)
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 — modifiche successive (comma 423)
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — modifiche successive (comma 445)
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