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Legge n. 145/2018 — Parlamento

30 dicembre 2018 · Legge · Parlamento

Il testo sottostante riproduce il testo vigente alla data di consultazione. Per il testo ufficiale sempre aggiornato e la cronologia completa delle modifiche, consulta Normattiva.

Consulta il testo vigente su Normattiva

Sintesi

I commi 60-65 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) ridefiniscono la disciplina dell'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi effettuati nel 2019, introducendo per la prima volta un meccanismo a scaglioni differenziati in base all'entità dell'investimento. La norma sostituisce l'aliquota unica del 150% prevista dalla Legge di bilancio 2018 con tre fasce progressive decrescenti (170%, 100%, 50%), fissando un tetto massimo di 20 milioni di euro. La finalità dichiarata è favorire la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. Destinatari sono i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi ricompresi nell'Allegato A alla Legge 232/2016, destinati a strutture produttive sul territorio italiano.

Contesto normativo e finalità

La Legge di bilancio 2019 interviene in continuità con il piano nazionale Industria 4.0 avviato dalla Legge 232/2016 (che introdusse l'iperammortamento al 150%) e proseguito dalla Legge 205/2017 (che lo prorogò al 2018 mantenendo la medesima aliquota). Con la Legge 145/2018 il legislatore opera una scelta di politica fiscale significativa: pur confermando lo strumento agevolativo, ne modula l'intensità in funzione della dimensione dell'investimento, privilegiando gli investimenti di minore entità con un'aliquota maggiorata e introducendo un limite massimo complessivo.

Il comma 60 esplicita la finalità della misura:

Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato

Il rinvio all'art. 1, comma 9, della Legge 232/2016 conferma che la struttura portante dell'agevolazione resta quella originaria — una maggiorazione del costo di acquisizione ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria — mentre cambiano le percentuali di maggiorazione e le condizioni temporali.

Disposizioni principali

Ambito oggettivo e temporale (comma 60)

Il comma 60 proroga l'iperammortamento agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, con possibilità di completamento entro il 31 dicembre 2020 a condizione che, entro fine 2019, risultino soddisfatti due requisiti cumulativi: l'accettazione dell'ordine da parte del venditore e il pagamento di acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. I beni devono essere materiali, strumentali, nuovi e destinati a strutture produttive nel territorio dello Stato.

Misura dell'agevolazione a scaglioni (comma 61)

Il comma 61 introduce il sistema a tre scaglioni, elemento di novità rispetto alle precedenti discipline. La maggiorazione del costo di acquisizione si articola in:

  • 170% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota di investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota di investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Oltre i 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione. Il comma 61 precisa inoltre la non cumulabilità con le agevolazioni della Legge 205/2017, comma 30:

La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Beni immateriali — maggiorazione del 40% (comma 62)

Per i soggetti che beneficiano dell'iperammortamento, il comma 62 conferma la possibilità di fruire della maggiorazione del 40% sul costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali ricompresi nell'Allegato B alla Legge 232/2016 (come integrato dalla Legge 205/2017). Si tratta del cosiddetto "iper-software", condizionato alla fruizione dell'iperammortamento sui beni materiali.

Obblighi documentali (comma 63)

Il comma 63 rinvia alla documentazione prevista dall'art. 1, comma 11, della Legge 232/2016, ossia la perizia tecnica giurata (o attestazione di conformità rilasciata da ente accreditato) e la dichiarazione del legale rappresentante attestante che i beni possiedono le caratteristiche tecniche richieste e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Clausole di salvaguardia e investimenti sostitutivi (comma 64)

Il comma 64 fa salva l'applicazione di due blocchi di disposizioni: la clausola generale dell'art. 1, comma 93, della Legge 208/2015 (disciplina del super-ammortamento, cui l'iperammortamento rinvia strutturalmente) e le norme sugli investimenti sostitutivi di cui all'art. 1, commi 35 e 36, della Legge 205/2017.

Determinazione degli acconti (comma 65)

Il comma 65 stabilisce il criterio di neutralizzazione dell'agevolazione ai fini del calcolo degli acconti d'imposta: per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per il successivo, l'imposta di riferimento va determinata come se le maggiorazioni dei commi 60 e 62 non si applicassero.

Testo dei commi rilevanti

Il comma 60 definisce ambito e condizioni temporali dell'agevolazione:

Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 », le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Il comma 61 disciplina gli scaglioni di maggiorazione e il tetto massimo:

La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 62 prevede la maggiorazione per i beni immateriali:

Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

Il comma 63 stabilisce gli obblighi documentali:

Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 60 e 62, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 64 fa salve le norme previgenti su super-ammortamento e investimenti sostitutivi:

Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il comma 65 disciplina il calcolo degli acconti:

La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 60 e 62.

Modifiche e proroghe

  • La disciplina dell'iperammortamento a scaglioni introdotta dai commi 60-65 della Legge 145/2018 ha trovato applicazione per gli investimenti del 2019 ed è stata superata, a partire dal 1° gennaio 2020, dal credito d'imposta per beni strumentali introdotto dall'art. 1, commi 184-197, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che ha sostituito il meccanismo della maggiorazione del costo di acquisizione con un credito d'imposta.
  • Il comma 61 esclude espressamente dal proprio ambito gli investimenti che già beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 30, della Legge 205/2017, evitando la sovrapposizione con la proroga dell'iperammortamento al 150% prevista per il 2018.
  • Le disposizioni sugli investimenti sostitutivi (art. 1, commi 35 e 36, Legge 205/2017) e la clausola generale del super-ammortamento (art. 1, comma 93, Legge 208/2015) restano ferme per espressa previsione del comma 64.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, commi 60-65, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 — disciplina dell'iperammortamento a scaglioni per il 2019
  • Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — norma istitutiva dell'iperammortamento (maggiorazione del 150%)
  • Art. 1, comma 11, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — obblighi documentali (perizia tecnica giurata / attestazione di conformità)
  • Allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni materiali strumentali agevolabili
  • Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni immateriali strumentali agevolabili
  • Art. 1, comma 30, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — proroga dell'iperammortamento al 150% per il 2018
  • Art. 1, comma 32, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — integrazione dell'Allegato B
  • Art. 1, commi 35 e 36, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — disciplina degli investimenti sostitutivi
  • Art. 1, comma 93, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — clausola generale del super-ammortamento
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