Sintesi
La Legge 3 agosto 2017, n. 123 converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. Tra le modifiche introdotte in sede di conversione figura la proroga del termine per il completamento degli investimenti in beni strumentali nuovi ai fini dell'iperammortamento (maggiorazione del 150%), originariamente previsto dalla Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016). La proroga estende al 30 settembre 2018 il termine per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2017 con acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. I destinatari sono i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (Allegati A e B alla L. 232/2016).
Contesto normativo e finalità
Il decreto-legge 91/2017, emanato in un contesto di rilancio economico del Mezzogiorno e di sostegno alla trasformazione digitale dell'industria italiana nel quadro del Piano Nazionale Impresa 4.0, conteneva originariamente misure per la crescita economica delle regioni meridionali. In sede di conversione parlamentare, il legislatore ha colto l'occasione per intervenire anche sulla disciplina dell'iperammortamento, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017, estendendo i termini per il completamento degli investimenti in beni 4.0.
L'articolo 14 della legge di conversione stabilisce:
Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
La finalità della proroga dell'iperammortamento è consentire alle imprese che avevano assunto impegni vincolanti di investimento entro il 2017 un termine più ampio per ricevere i beni strumentali ordinati, tenuto conto dei tempi tecnici di produzione e consegna di macchinari ad alto contenuto tecnologico.
Disposizioni principali
Conversione del DL 91/2017
L'art. 14, comma 1 della L. 123/2017 dispone la conversione in legge del DL 91/2017 con le modificazioni apportate durante l'iter parlamentare, tra cui l'inserimento della proroga del termine per il completamento degli investimenti iperammortizzabili.
Proroga del termine per l'iperammortamento
Tra le modifiche introdotte in sede di conversione, la norma interviene sull'art. 1, comma 8 della L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), estendendo dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018 il termine entro cui devono essere effettuati gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (Allegato A) per i quali entro il 31 dicembre 2017 l'ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato versato un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
Ambito oggettivo
La proroga riguarda esclusivamente gli investimenti che beneficiano della maggiorazione del 150% del costo di acquisizione ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (iperammortamento), relativi ai beni ricompresi nell'Allegato A alla L. 232/2016.
Testo dei commi rilevanti
Il comma 1 dell'art. 14 dispone la conversione del decreto-legge:
Il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
Il testo integrale delle modifiche apportate in sede di conversione, inclusa la proroga dell'iperammortamento, è consultabile nel testo vigente su Normattiva.
Modifiche e proroghe
- L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), art. 1, commi 29-36: ha prorogato e riformulato la disciplina dell'iperammortamento per gli investimenti effettuati nel 2018 (e fino al 31 dicembre 2019 con ordine e acconto entro il 31 dicembre 2018), confermando la maggiorazione del 150%.
- L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), art. 1, commi 60-65: ha ulteriormente prorogato l'iperammortamento per il 2019, introducendo una modulazione delle aliquote per scaglioni di investimento.
- DL 34/2019 (Decreto Crescita), convertito dalla L. 58/2019: ha esteso il termine di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2018.
- L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), art. 1, commi 184-197: ha sostituito il meccanismo dell'iperammortamento con il credito d'imposta per beni strumentali nuovi 4.0 a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Riferimenti normativi
- Art. 14, comma 1, Legge 3 agosto 2017, n. 123 — conversione in legge del DL 91/2017
- Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 — disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno
- Art. 1, comma 8, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — disciplina dell'iperammortamento (termine per il completamento degli investimenti)
- Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — maggiorazione del 40% per beni immateriali (Allegato B)
- Allegato A alla Legge 232/2016 — elenco beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico
- Allegato B alla Legge 232/2016 — elenco beni immateriali strumentali