Sintesi
Il comma 44 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) interviene sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, modificando i commi da 1051 a 1063 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021). La norma proroga il credito d'imposta per i beni materiali 4.0 (allegato A) fino al 2025 con aliquote ridotte e riscrive integralmente la disciplina temporale e le aliquote per i beni immateriali 4.0 (allegato B), introducendo un decalage progressivo dal 20% al 10% nel triennio 2023-2025. Si tratta di una disposizione centrale per la pianificazione degli investimenti in trasformazione digitale delle imprese italiane, in quanto definisce il quadro agevolativo di medio periodo successivo al biennio 2021-2022.
Contesto e quesito
La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) aveva introdotto un sistema organico di crediti d'imposta per beni strumentali nuovi 4.0, con aliquote differenziate per scaglioni e un orizzonte temporale che copriva il biennio 2021-2022. Con l'approssimarsi della scadenza, il legislatore è intervenuto con la Legge di Bilancio 2022 per garantire continuità al meccanismo agevolativo, adeguando aliquote e termini.
Il comma 44 opera attraverso una serie di modifiche testuali (lettere da a) a g)) alla L. 178/2020, con una tecnica di novellazione che sopprime, sostituisce e inserisce nuovi commi. Il Parlamento ha scelto di mantenere la struttura originaria della L. 178/2020, aggiungendo i commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter e aggiornando i rinvii interni.
Analisi del Parlamento
Beni materiali 4.0 (allegato A) — Eliminazione del termine 2022 e nuova disciplina 2023-2025
La lettera a) del comma 44 elimina il termine originario previsto dal comma 1051 della L. 178/2020, sopprimendo il riferimento temporale al biennio 2021-2022:
al comma 1051, le parole: « e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, » sono soppresse e le parole: « commi da 1052 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1052 a 1058-ter »
Questa soppressione ha l'effetto di rendere il comma 1051 una norma "aperta" sotto il profilo temporale, la cui delimitazione è affidata ai singoli commi successivi che disciplinano le aliquote per ciascun periodo.
La lettera b) introduce il nuovo comma 1057-bis, che definisce aliquote e scaglioni per gli investimenti in beni materiali 4.0 nel triennio 2023-2025:
Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
Le aliquote per i beni materiali 4.0 nel periodo 2023-2025 risultano dunque significativamente ridotte rispetto al biennio precedente (2021-2022), dove il comma 1057 prevedeva il 40% per il primo scaglione. La struttura a tre scaglioni viene confermata (fino a 2,5 mln, da 2,5 a 10 mln, da 10 a 20 mln), ma con aliquote rispettivamente del 20%, 10% e 5%.
Il meccanismo della cosiddetta "prenotazione" è confermato anche per il nuovo periodo: il termine ultimo per l'effettuazione dell'investimento è il 30 giugno 2026, purché entro il 31 dicembre 2025 sussistano congiuntamente l'accettazione dell'ordine da parte del venditore e il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Beni immateriali 4.0 (allegato B) — Riscrittura del comma 1058 e nuovi commi 1058-bis e 1058-ter
La lettera c) riscrive integralmente il comma 1058 per il periodo 16 novembre 2020 – 31 dicembre 2023 (con coda al 30 giugno 2024):
Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il comma riformulato conferma inoltre l'agevolabilità delle soluzioni in cloud:
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza
La lettera d) introduce il comma 1058-bis per l'anno 2024, con aliquota ridotta al 15%:
Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
E il comma 1058-ter per l'anno 2025, con ulteriore riduzione al 10%:
Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
Il decalage per i beni immateriali 4.0 segue quindi la progressione: 20% (fino al 2023) → 15% (2024) → 10% (2025). Il limite massimo di costi ammissibili resta costante a 1 milione di euro per tutto il triennio. Si noti che nel comma 1058-bis e 1058-ter la formula relativa al cloud computing è semplificata rispetto al comma 1058:
Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza
Viene eliminata la locuzione esplicativa "con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing")" presente nel comma 1058 riformulato, sostituita dal più sintetico "soluzioni di cloud computing".
Coordinamento dei rinvii interni (lettere e), f), g))
Le lettere e), f) e g) aggiornano i rinvii interni presenti nei commi 1059, 1062 e 1063 della L. 178/2020, estendendo il riferimento dai soli commi originari ai nuovi commi introdotti:
al comma 1059, le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »
al comma 1062, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter », le parole: « commi 1056, 1057 e 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter » e le parole: « commi da 1056 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1056 a 1058-ter »
al comma 1063, le parole: « commi da 1054 a 1058 » sono sostituite dalle seguenti: « commi da 1054 a 1058-ter »
Questo coordinamento garantisce che le disposizioni relative a obblighi documentali (comma 1062), regole di fruizione (comma 1059) e decadenza (comma 1063) si applichino uniformemente anche agli investimenti disciplinati dai nuovi commi 1057-bis, 1058-bis e 1058-ter.
Perimetro della risposta
Il comma 44 interviene esclusivamente sulla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali 4.0 (allegati A e B), senza modificare le disposizioni relative ai beni strumentali "ordinari" (non 4.0). Le modifiche operano attraverso novellazione della L. 178/2020 e pertanto la disciplina risultante deve essere ricostruita leggendo i commi da 1051 a 1063 nel testo coordinato.
Si evidenziano i seguenti limiti di perimetro:
il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
Per i beni materiali 4.0 il tetto massimo di investimento agevolabile è confermato in 20 milioni di euro complessivi. Per i beni immateriali 4.0, il limite è fissato in:
nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro
La condizione di "prenotazione" per accedere al termine esteso (sei mesi aggiuntivi) richiede in tutti i casi:
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 44, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 — Legge di Bilancio 2022, disposizione modificativa della disciplina credito d'imposta beni strumentali 4.0
- Art. 1, comma 1051, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Legge di Bilancio 2021, norma generale sul credito d'imposta beni strumentali (modificato dalla lett. a)
- Art. 1, commi da 1052 a 1058, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Aliquote e scaglioni originari del credito d'imposta
- Art. 1, comma 1057-bis, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Nuovo comma inserito dalla lett. b): beni materiali 4.0, periodo 2023-2025
- Art. 1, comma 1058, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Comma riformulato dalla lett. c): beni immateriali 4.0, periodo 16/11/2020 – 31/12/2023
- Art. 1, comma 1058-bis, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Nuovo comma inserito dalla lett. d): beni immateriali 4.0, anno 2024
- Art. 1, comma 1058-ter, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Nuovo comma inserito dalla lett. d): beni immateriali 4.0, anno 2025
- Art. 1, comma 1059, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Disposizioni sulla fruizione del credito (rinvii aggiornati dalla lett. e)
- Art. 1, comma 1062, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Obblighi documentali e di comunicazione (rinvii aggiornati dalla lett. f)
- Art. 1, comma 1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Disposizioni sulla decadenza dal beneficio (rinvii aggiornati dalla lett. g)
- Allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Elenco dei beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Industria 4.0)
- Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Elenco dei beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Industria 4.0)
Temi
- credito d'imposta beni strumentali 4.0
- allegato A — beni materiali
- allegato B — beni immateriali
- decalage aliquote 2023-2025
- prenotazione investimenti (ordine accettato e acconto 20%)
- cloud computing e spese per servizi
- Legge di Bilancio 2022
- limite massimo investimenti agevolabili