Sintesi
I commi 8-13 dell'art. 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) introducono il cosiddetto "iperammortamento", una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico (Allegato A), nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0. La norma estende inoltre il super ammortamento al 140% per il 2017 (comma 8), prevede una maggiorazione del 40% per i beni immateriali (Allegato B) accessoria all'iperammortamento (comma 10), e disciplina gli adempimenti documentali — dichiarazione del legale rappresentante o perizia giurata — necessari per fruire del beneficio (comma 11). Si tratta della disciplina originaria, successivamente modificata dalle Leggi di Bilancio 2018 (L. 205/2017) e 2019 (L. 145/2018), in particolare con riguardo ai termini temporali di effettuazione degli investimenti.
Contesto e quesito
La Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) nasce nel contesto del Piano nazionale Industria 4.0, volto ad accelerare la trasformazione digitale del tessuto produttivo italiano. Il legislatore interviene su due piani: da un lato, proroga il super ammortamento al 140% già introdotto dalla L. 208/2015; dall'altro, introduce ex novo l'iperammortamento al 250% (costo + maggiorazione del 150%) riservato ai beni materiali strumentali nuovi riconducibili al paradigma dell'Industria 4.0.
La finalità dichiarata dal Parlamento è esplicitata nel comma 9:
Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.
La norma si inserisce in un quadro più ampio, richiamando espressamente la disciplina del super ammortamento della legge precedente:
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi [...] effettuati entro il 31 dicembre 2017
Analisi del Parlamento
Proroga del super ammortamento (comma 8)
Il comma 8 estende temporalmente la disciplina del super ammortamento al 140%, già prevista dall'art. 1, comma 91, della L. 208/2015, agli investimenti effettuati nel 2017, con una finestra di completamento estesa al primo semestre 2018 a determinate condizioni. Il testo stabilisce:
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Si noti l'esclusione esplicita dei veicoli e mezzi di trasporto a deducibilità limitata (art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis) TUIR), esclusione che non era presente nella versione originaria della L. 208/2015.
Iperammortamento 150% per beni Allegato A (comma 9)
Il cuore della disciplina è il comma 9, che introduce la maggiorazione del 150% — cosiddetto "iperammortamento" — per i beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico e digitale, individuati nell'Allegato A alla legge:
per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.
Il termine per l'effettuazione degli investimenti è analogo a quello del super ammortamento, con una coda temporale più ampia:
La disposizione di cui al presente comma si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Da notare che il termine lungo per l'iperammortamento (30 settembre 2018) è più esteso rispetto a quello del super ammortamento (30 giugno 2018), evidenziando la volontà del legislatore di favorire investimenti complessi tipicamente caratterizzati da tempi di consegna e installazione più lunghi.
Maggiorazione 40% per beni immateriali — Allegato B (comma 10)
Il comma 10 introduce una maggiorazione accessoria del 40% per i beni immateriali strumentali (software, piattaforme, applicazioni) elencati nell'Allegato B, riservata esclusivamente ai soggetti che già beneficiano dell'iperammortamento:
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.
La norma configura un rapporto di accessorietà: la maggiorazione sui beni immateriali presuppone necessariamente la fruizione dell'iperammortamento su beni materiali Allegato A. Non è quindi possibile accedere alla maggiorazione del 40% in via autonoma.
Adempimenti documentali — perizia e dichiarazione (comma 11)
Il comma 11 disciplina gli obblighi documentali per la fruizione dei benefici, introducendo una soglia di valore (500.000 euro) quale discrimine tra autocertificazione e perizia giurata:
Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Per i beni di valore più elevato la norma richiede un adempimento rafforzato:
per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato
L'oggetto dell'attestazione — sia della dichiarazione sia della perizia — è duplice e cumulativo:
attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il requisito dell'interconnessione emerge qui per la prima volta nella legislazione fiscale italiana come condizione sostanziale per l'accesso all'iperammortamento.
Determinazione degli acconti (comma 12)
Il comma 12 introduce una clausola di sterilizzazione degli acconti d'imposta, impedendo che il beneficio influenzi il calcolo degli acconti dovuti:
La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.
Clausola di salvaguardia (comma 13)
Il comma 13 rinvia alla disciplina di esclusione e di decorrenza della L. 208/2015:
Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Il richiamo al comma 93 incorpora le esclusioni soggettive e oggettive già previste per il super ammortamento; il richiamo al comma 97 riguarda la decorrenza degli effetti.
Perimetro della risposta
La disciplina dei commi 8-13 si applica entro i seguenti limiti e condizioni espressamente previsti dal testo normativo.
Quanto all'ambito oggettivo del super ammortamento, il legislatore esclude espressamente:
esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi
Per l'iperammortamento, il perimetro è delimitato dagli allegati tecnici:
beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge
beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge
Quanto ai termini temporali originari (successivamente prorogati), la norma prevede per il super ammortamento:
effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
E per l'iperammortamento:
investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Quanto alla condizione di accessorietà per i beni immateriali Allegato B:
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9
Il testo è stato successivamente modificato dalla L. 205/2017 e dalla L. 145/2018, in particolare con riguardo ai termini temporali e alle percentuali di maggiorazione.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 91, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — disciplina originaria del super ammortamento al 140%
- Art. 1, comma 93, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — esclusioni soggettive e oggettive dal super ammortamento
- Art. 1, comma 97, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — decorrenza degli effetti del super ammortamento
- Art. 164, comma 1, lettere b) e b-bis), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità limitata dei veicoli e mezzi di trasporto
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (dichiarazioni sostitutive)
- Allegato A, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (iperammortamento)
- Allegato B, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni immateriali strumentali (software) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0
- Art. 1, comma 30, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — modifica del comma 9 (proroga termini iperammortamento)
- Art. 1, comma 31, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — modifica del comma 10 (proroga termini beni immateriali)
- Art. 1, comma 60, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 — modifica del comma 9 (ulteriore proroga iperammortamento)
- Art. 1, comma 229, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 — modifica del comma 10 (ulteriore proroga beni immateriali)
Temi
- iperammortamento 150%
- super ammortamento 140%
- beni strumentali nuovi Industria 4.0
- allegato A beni materiali
- allegato B beni immateriali
- interconnessione
- perizia tecnica giurata
- dichiarazione legale rappresentante