Sintesi
I commi 427-429 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) introducono modifiche sostanziali alla disciplina del credito d'imposta per la Transizione 5.0, originariamente prevista dall'art. 38 del D.L. 19/2024. Le novità riguardano l'estensione soggettiva del beneficio alle ESCo, la revisione delle aliquote e delle maggiorazioni per impianti fotovoltaici, l'introduzione di presunzioni semplificate per il calcolo del risparmio energetico (sostituzione di beni interamente ammortizzati e contratti EPC), l'ampliamento delle regole di cumulo con ZES unica e ZLS, e una semplificazione della struttura delle fasce di investimento. Tutte le modifiche si applicano retroattivamente agli investimenti dal 1° gennaio 2024, con un meccanismo transitorio per i progetti già prenotati.
Contesto e quesito
La Legge di Bilancio 2025 interviene sulla disciplina Transizione 5.0 a pochi mesi dalla sua introduzione (D.L. 19/2024, convertito dalla L. 56/2024), rispondendo all'esigenza di rendere la misura più accessibile e attrattiva. Il legislatore opera con la tecnica della novella, modificando direttamente l'art. 38 del D.L. 19/2024 attraverso sostituzioni, integrazioni e soppressioni testuali. Il comma 428 chiarisce la portata delle modifiche:
Le disposizioni di cui al comma 427 integrano e modificano le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy emanato in attuazione dell'articolo 38, comma 17, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.
L'intervento normativo si inserisce pertanto in un contesto in cui il decreto attuativo MiMIT era già stato emanato, e le nuove disposizioni prevalgono sulle corrispondenti previsioni regolamentari.
Analisi del Parlamento
Estensione soggettiva alle ESCo
Il comma 427, lettera a), amplia il novero dei soggetti beneficiari, consentendo che il credito d'imposta sia riconosciuto non solo alle imprese investitrici ma anche alle società di servizi energetici. La norma aggiunge al comma 2 dell'art. 38 il seguente periodo:
Il credito d'imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l'azienda cliente
Il requisito qualificante è la certificazione da parte di un organismo accreditato, e il riconoscimento opera "in alternativa" rispetto all'impresa, non in aggiunta.
Revisione delle maggiorazioni per impianti fotovoltaici
La lettera b) del comma 427 riscrive la disciplina delle maggiorazioni per i moduli fotovoltaici, modificando il comma 5, lettera a), dell'art. 38. La formulazione previgente prevedeva maggiorazioni solo per le lettere b) e c); la nuova norma estende la maggiorazione anche alla lettera a) e ne ridetermina le percentuali:
Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle citate lettere a), b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 130 per cento, 140 per cento e 150 per cento del loro costo
Il passaggio dalla formulazione precedente — che prevedeva il 120% e il 140% per le sole lettere b) e c) — alla nuova, che include la lettera a) con il 130% e alza la lettera c) al 150%, segna un ampliamento significativo dell'incentivo per il fotovoltaico.
Semplificazione della struttura delle aliquote base
La lettera c) interviene sul comma 7 dell'art. 38, sostituendo il primo periodo. Le fasce di investimento vengono ridotte da tre a due:
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria
La fascia intermedia viene quindi eliminata, con una struttura semplificata a due soli scaglioni (fino a 10 milioni al 35%, oltre 10 e fino a 50 milioni al 5%).
Revisione delle aliquote maggiorate per risparmio energetico
Le lettere d) ed e) operano sul comma 8, che prevede le aliquote maggiorate per livelli superiori di risparmio energetico. Anche qui la struttura viene ridotta da tre a due scaglioni.
Per la classe I di risparmio energetico (lettera a) del comma 8):
al 40 per cento e al 10 per cento
Per la classe II di risparmio energetico (lettera b) del comma 8):
al 45 per cento e al 15 per cento
In precedenza le aliquote erano rispettivamente «al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento» e «al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento». La soppressione della fascia intermedia al 20% e al 25% produce una semplificazione speculare a quella operata sulla base.
Locazione operativa e verifica del risparmio energetico
La lettera f) aggiunge al comma 9 una disposizione specifica per le società di locazione operativa:
Per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario
La norma consente una flessibilità nella misurazione: il risparmio può essere calcolato sul soggetto che concede il bene in noleggio oppure, alternativamente, sull'utilizzatore del bene.
Presunzione di risparmio per sostituzione di beni ammortizzati (comma 9-bis)
La lettera g) introduce il nuovo comma 9-bis, che prevede una presunzione semplificata di contribuzione al risparmio energetico per la sostituzione di beni obsoleti:
gli investimenti in beni di cui all'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, caratterizzati da un miglioramento dell'efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore ovvero di prassi, effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe e interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, contribuiscono al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall'investimento, rispettivamente in misura pari al 3 per cento e al 5 per cento.
I requisiti sono cumulativi: beni di Allegato A, miglioramento verificabile tramite norme/prassi di settore, sostituzione di beni analoghi, ammortamento integrale da almeno 24 mesi. La presunzione è inoltre superabile per eccesso:
Resta ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore alle misure di cui al periodo precedente.
Presunzione automatica con contratto EPC tramite ESCo (comma 9-ter)
Il nuovo comma 9-ter introduce una presunzione assoluta di risparmio nel caso di progetti realizzati tramite ESCo con contratto EPC:
La riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una ESCo in presenza di un contratto di EPC (Energy Performance Contract) nel quale sia espressamente previsto l'impegno a conseguire il raggiungimento di una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento
L'espressione "si considera in ogni caso conseguita" configura una presunzione particolarmente forte, subordinata però all'inserimento nel contratto EPC dell'impegno esplicito al raggiungimento delle soglie minime (3% struttura o 5% processo).
Revisione della disciplina del cumulo
La lettera h) riscrive in modo sostanziale il comma 18 dell'art. 38. In primo luogo, viene eliminata la menzione del credito ZES unica dall'elenco delle agevolazioni con cui il credito T5.0 era non cumulabile, e viene introdotta una nuova regola di cumulabilità positiva:
Il credito d'imposta è cumulabile, ferme restando le disposizioni di cui al periodo precedente, con il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica di cui agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e nella Zona logistica semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95
Il credito T5.0 diventa quindi cumulabile sia con il credito ZES unica (artt. 16 e 16-bis D.L. 124/2023) sia con il credito ZLS (art. 13 D.L. 60/2024).
Viene inoltre stabilita una regola generale di cumulo con le agevolazioni europee:
Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il credito d'imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e degli strumenti dell'Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.
Il limite invalicabile è in ogni caso:
Dall'applicazione del presente comma non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto.
Meccanismo transitorio per progetti già prenotati (comma 429)
Il comma 429 disciplina il regime transitorio per i progetti già ammessi a prenotazione prima dell'entrata in vigore della legge:
La possibilità di fruizione del credito d'imposta con le nuove aliquote di cui al comma 427, lettere d) ed e), in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge è subordinata all'invio di apposita comunicazione del Gestore dei servizi energetici - GSE Spa sulla base della disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
L'applicazione retroattiva delle nuove aliquote maggiorate (lettere d) ed e)) non è automatica ma richiede una comunicazione del GSE condizionata alla disponibilità di risorse.
Perimetro della risposta
La portata temporale delle modifiche è definita dal comma 428:
si applicano a tutti gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024
Per le aliquote maggiorate, il comma 429 circoscrive il regime transitorio ai:
progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente legge
subordinandolo alla:
disponibilità delle risorse programmate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 38, comma 21, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19
Il limite generale di cumulo è:
non può in ogni caso discendere il riconoscimento di un beneficio superiore al costo sostenuto
Riferimenti normativi
- Art. 38, D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56 (disciplina base Transizione 5.0 — credito d'imposta per investimenti in beni strumentali)
- Art. 38, comma 2, D.L. 19/2024 (soggetti beneficiari — modificato dalla lettera a))
- Art. 38, comma 5, lett. a), D.L. 19/2024 (maggiorazioni per moduli fotovoltaici — modificato dalla lettera b))
- Art. 38, comma 7, D.L. 19/2024 (aliquote base del credito — modificato dalla lettera c))
- Art. 38, comma 8, lett. a) e b), D.L. 19/2024 (aliquote maggiorate per risparmio energetico — modificate dalle lettere d) ed e))
- Art. 38, comma 9, D.L. 19/2024 (verifica del risparmio energetico — integrato dalla lettera f))
- Art. 38, commi 9-bis e 9-ter, D.L. 19/2024 (nuovi — presunzioni semplificate di risparmio energetico)
- Art. 38, comma 13, ultimo periodo, D.L. 19/2024 (richiamato dalla nuova formulazione del comma 18)
- Art. 38, comma 17, D.L. 19/2024 (decreto attuativo MiMIT)
- Art. 38, comma 18, D.L. 19/2024 (disciplina del cumulo — riscritto dalla lettera h))
- Art. 38, comma 21, D.L. 19/2024 (risorse programmate — richiamato dal comma 429)
- Allegato A, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (elenco beni materiali strumentali 4.0 — richiamato dal comma 9-bis)
- Art. 16, D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 (credito d'imposta ZES unica)
- Art. 16-bis, D.L. 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162 (credito d'imposta ZES unica — ulteriore disposizione)
- Art. 13, D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla L. 4 luglio 2024, n. 95 (credito d'imposta Zona Logistica Semplificata — ZLS)
- Art. 9, Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 (disposizioni su doppio finanziamento PNRR)
- Art. 1, commi 427-429, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025 — disposizioni in esame)
Temi
- Transizione 5.0
- Credito d'imposta beni strumentali
- ESCo e contratto EPC
- Risparmio energetico presunto
- Sostituzione beni ammortizzati
- Cumulo agevolazioni ZES unica e ZLS
- Aliquote e fasce di investimento
- Locazione operativa e noleggio