Sintesi
I commi 445-448 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ridefiniscono la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 materiali (Allegato A) a partire dal 2025. Il legislatore interviene abrogando il comma 1058-ter della L. 178/2020 (che disciplinava le aliquote per il 2025) e sostituendolo con una nuova disciplina contenuta direttamente nella Legge di Bilancio 2025, che introduce un tetto di spesa complessivo di 2.200 milioni di euro e un meccanismo di prenotazione e comunicazione preventiva al MiMIT. Si tratta di un cambio strutturale: il credito 4.0 per beni materiali passa da un regime "a rubinetto aperto" a un regime contingentato, con ordine cronologico di accesso e possibilità di chiusura anticipata al raggiungimento del plafond.
Contesto e quesito
La Legge di Bilancio 2025 interviene in un contesto di razionalizzazione della spesa pubblica per incentivi agli investimenti. La L. 178/2020 aveva originariamente previsto, al comma 1057-bis, aliquote decrescenti per il credito d'imposta 4.0 su beni materiali Allegato A, con copertura fino al 2025 e periodo di "prenotazione" entro il 30 giugno 2026. Il legislatore del 2025 ha deciso di riscrivere il meccanismo, eliminando le aliquote autonome per il 2025 (abrogazione del comma 1058-ter) e reintroducendo il beneficio con un limite di spesa aggregato e un sistema di comunicazione telematica obbligatoria al MiMIT, sul modello già introdotto dal D.L. 39/2024 per il monitoraggio della spesa.
Analisi del Parlamento
Riscrittura del perimetro normativo (comma 445)
Il comma 445 opera una serie di interventi chirurgici sulla L. 178/2020, eliminando ogni riferimento al comma 1058-ter e circoscrivendo il comma 1057-bis al solo periodo fino al 31 dicembre 2024. In particolare:
al comma 1057-bis, primo periodo, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»
Questa sostituzione ha l'effetto di "chiudere" il vecchio regime del comma 1057-bis al 31 dicembre 2024, preparando il terreno per la nuova disciplina del comma 446.
Inoltre, il legislatore abroga integralmente il comma 1058-ter:
il comma 1058-ter è abrogato
Tale abrogazione elimina le aliquote che erano previste per gli investimenti 2025 dalla versione originaria della L. 178/2020, rendendo necessaria la nuova disposizione del comma 446.
Gli ulteriori interventi del comma 445 (lettere a, d, e, f) adeguano i riferimenti interni della L. 178/2020, sostituendo sistematicamente i richiami ai «commi da 1052 a 1058-ter» e «commi da 1054 a 1058-ter» e «commi da 1056 a 1058-ter» con i riferimenti corretti dopo l'abrogazione:
al comma 1051, le parole: «commi da 1052 a 1058-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1052 a 1058-bis»
al comma 1059, le parole: «commi da 1056 a 1058-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1056 a 1058-bis»
Nuova disciplina del credito 2025 con plafond (comma 446)
Il comma 446 è il cuore della riforma. Reintroduce il credito d'imposta ex comma 1057-bis per il 2025, ma con un limite di spesa complessivo:
Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.
Il meccanismo di "prenotazione" viene dunque confermato: l'investimento può essere completato entro il 30 giugno 2026, purché entro il 31 dicembre 2025 risultino accettazione dell'ordine e acconto del 20%. La novità è il plafond di 2.200 milioni di euro.
Il comma 446 introduce inoltre una clausola di salvaguardia per gli investimenti già "prenotati" prima della pubblicazione della legge:
Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Questa disposizione protegge le imprese che avevano già avviato il processo di investimento prima dell'entrata in vigore della L. 207/2024 (pubblicata il 30 dicembre 2024): per tali investimenti il credito spetta senza il vincolo del tetto di 2.200 milioni.
Comunicazione telematica obbligatoria al MiMIT (comma 447)
Il comma 447 disciplina il meccanismo operativo di accesso al credito, basato su una comunicazione telematica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy:
Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 446, l'impresa trasmette telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024, adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.
Il modello di comunicazione è quindi quello già esistente, adottato con il decreto direttoriale MiMIT del 24 aprile 2024, che sarà adeguato con un nuovo decreto:
Per le finalità di cui ai commi da 445 a 448, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
Meccanismo di fruizione e ordine cronologico (comma 448)
Il comma 448 chiude il sistema definendo il processo di fruizione del credito tramite compensazione, con un meccanismo di ordine cronologico:
il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
Il credito è quindi utilizzabile in compensazione (F24) solo dopo il "nulla osta" del MiMIT all'Agenzia delle Entrate.
Il comma 448 prevede infine il meccanismo di chiusura dello sportello:
Al raggiungimento dei limiti di spesa previsti, il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.
Perimetro della risposta
Il credito è circoscritto ai soli beni di cui al comma 1057-bis della L. 178/2020 (beni strumentali materiali Allegato A — Industria 4.0). La finestra temporale è definita con precisione:
per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
Il plafond non si applica agli investimenti già "prenotati" ante pubblicazione della legge:
Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
La fruizione avviene esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997 e solo previo inserimento nell'elenco trasmesso dal MiMIT all'Agenzia delle Entrate:
secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni
Si segnala che la norma non riporta le aliquote del credito: queste restano quelle del comma 1057-bis della L. 178/2020 (20% fino a 2,5 milioni; 10% da 2,5 a 10 milioni; 5% da 10 a 20 milioni), non modificate dalla L. 207/2024 per quanto riguarda le percentuali.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 445-448, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — Legge di Bilancio 2025 (disciplina del credito 4.0 per il 2025)
- Art. 1, comma 1051, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — perimetro generale del credito d'imposta beni strumentali
- Art. 1, comma 1057-bis, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — aliquote credito beni materiali 4.0 (Allegato A)
- Art. 1, comma 1058-ter, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — aliquote 2025 (abrogato dalla L. 207/2024)
- Art. 1, comma 1059, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — disposizioni applicative del credito
- Art. 1, comma 1062, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — disposizioni di coordinamento
- Art. 1, comma 1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — disposizioni di coordinamento
- Art. 6, Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 — obbligo di comunicazione preventiva al MiMIT
- Legge 23 maggio 2024, n. 67 — conversione del D.L. 39/2024
- Decreto direttoriale MiMIT del 24 aprile 2024 — modello di comunicazione telematica per il credito 4.0
- Art. 17, Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 — compensazione tramite modello F24
Temi
- credito d'imposta 4.0 2025
- beni strumentali materiali Allegato A
- limite di spesa 2.200 milioni
- prenotazione investimento acconto 20%
- comunicazione telematica MiMIT
- ordine cronologico fruizione
- compensazione F24
- abrogazione comma 1058-ter