Sintesi
Il comma 423 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) interviene sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, prorogando di tre mesi il termine ultimo per la consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022. La modifica sostituisce la scadenza del 30 giugno 2023, originariamente fissata dalla Legge di Bilancio 2021, con il nuovo termine del 30 settembre 2023. Si tratta di una disposizione di carattere puntuale, che incide esclusivamente sul termine di consegna previsto dal comma 1057 della legge n. 178/2020, senza alterare le aliquote, i massimali o le altre condizioni di accesso al beneficio.
Contesto e quesito
La norma nasce nel contesto della Legge di Bilancio 2023, approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre 2022. L'intervento risponde all'esigenza concreta di numerose imprese che, pur avendo effettuato ordini vincolanti e versato acconti entro il 31 dicembre 2022, non erano in grado di ottenere la consegna dei beni strumentali 4.0 entro il termine originario del 30 giugno 2023, anche a causa di difficoltà nelle catene di approvvigionamento e nei tempi di produzione. Non si tratta di una risposta a interpello né di un documento interpretativo, bensì di una disposizione legislativa primaria a carattere modificativo.
Analisi del Parlamento
Oggetto della modifica
Il comma 423 opera una sostituzione testuale chirurgica all'interno del comma 1057 della Legge di Bilancio 2021. Il testo della disposizione è il seguente:
All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 ».
La norma identifica con precisione la disposizione oggetto di modifica, qualificandola espressamente come:
concernente il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
Meccanismo normativo
La tecnica legislativa adottata è quella della novella testuale: il Parlamento non riscrive l'intero comma 1057, ma interviene con una sostituzione puntuale di parole. In particolare, il termine di completamento della consegna (c.d. "periodo lungo" per la finalizzazione dell'investimento) viene spostato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023.
le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 »
Questo significa che le imprese che avevano effettuato l'ordine e versato l'acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2022 (come richiesto dal comma 1057 nella sua formulazione previgente) dispongono di un termine aggiuntivo di tre mesi — dal 30 giugno al 30 settembre 2023 — per completare l'investimento mediante la consegna del bene.
Ambito applicativo implicito
È essenziale ricordare che il comma 1057 della legge n. 178/2020, nella sua versione originaria, prevedeva un meccanismo in due fasi: (i) ordine accettato dal venditore e versamento di acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2022; (ii) consegna del bene entro il termine "lungo". La proroga del comma 423 incide esclusivamente sulla seconda fase, senza modificare la data entro la quale deve essere formalizzato l'ordine e versato l'acconto.
Perimetro della risposta
La disposizione ha un perimetro estremamente circoscritto. Il Parlamento interviene su un unico elemento normativo:
All'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
La modifica riguarda unicamente il termine temporale per il completamento dell'investimento:
le parole: « ovvero entro il 30 giugno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero entro il 30 settembre 2023 »
Non sono modificate le aliquote del credito d'imposta, i massimali di investimento, i requisiti soggettivi o oggettivi di accesso, le condizioni relative all'ordine e all'acconto, né le disposizioni riguardanti la perizia tecnica o l'interconnessione. La norma non ha effetto retroattivo né introduce nuove fattispecie agevolabili.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 423, Legge 30 dicembre 2022, n. 197 — Legge di Bilancio 2023: disposizione oggetto di analisi, recante la proroga del termine di consegna
- Art. 1, comma 1057, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Legge di Bilancio 2021: disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, norma modificata dal comma 423
Temi
- proroga termine consegna
- credito d'imposta beni strumentali nuovi
- investimenti 4.0
- legge di bilancio 2023
- comma 1057
- termine 30 settembre 2023
- ordine e acconto 20%
- novella legislativa