Sintesi
I commi 60-65 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ridefiniscono la disciplina dell'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, introducendo per la prima volta un meccanismo a scaglioni progressivamente decrescenti in sostituzione dell'aliquota unica al 150% prevista dalle precedenti leggi di bilancio. La norma stabilisce tre fasce di maggiorazione (170%, 100%, 50%) correlate al volume dell'investimento, con un tetto massimo di 20 milioni di euro, e conferma la maggiorazione del 40% per i beni immateriali strumentali connessi. La rilevanza del provvedimento risiede nel cambio di paradigma: si passa da un incentivo "flat" a uno modulato sull'entità dell'investimento, premiando maggiormente le imprese di minore dimensione e limitando il beneficio per i grandi investimenti.
Contesto e quesito
La Legge 145/2018 interviene in continuità con il Piano Nazionale Industria 4.0 avviato con la Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) e proseguito con la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017). Il legislatore, nel prorogare l'agevolazione per il 2019, ne modifica la struttura: l'iperammortamento non viene più concesso con una maggiorazione unica del costo di acquisizione, ma viene articolato su tre scaglioni di investimento. La finalità dichiarata dal Parlamento è esplicitata nell'incipit del comma 60:
Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello « Industria 4.0 »
Il contesto normativo è quello della proroga e ricalibrazione degli incentivi fiscali per investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nel territorio italiano.
Analisi del Parlamento
Ambito temporale e presupposti dell'agevolazione (comma 60)
Il comma 60 definisce l'ambito temporale di applicazione dell'iperammortamento 2019, richiamando la disciplina originaria e introducendo il meccanismo di "prenotazione" dell'investimento. Il Parlamento dispone che:
le disposizioni dell'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano, nelle misure previste al comma 61 del presente articolo, anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Si confermano dunque i requisiti sostanziali già noti: beni materiali strumentali nuovi, destinazione a strutture produttive in Italia. La finestra temporale "lunga" (fino al 31 dicembre 2020) è subordinata alla doppia condizione dell'ordine accettato e dell'acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019.
Il meccanismo a scaglioni (comma 61)
Questa è la principale innovazione della L. 145/2018 rispetto alle precedenti discipline. Il comma 61 articola la maggiorazione su tre fasce:
La maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti si applica nella misura del 170 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Il meccanismo funziona a scaglioni cumulativi (analogamente alle aliquote IRPEF): per un investimento di 15 milioni di euro, ad esempio, i primi 2,5 milioni godono della maggiorazione al 170%, i successivi 7,5 milioni al 100%, e i restanti 5 milioni al 50%.
Il legislatore introduce inoltre un tetto assoluto:
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
Infine, viene stabilita una clausola di non cumulabilità con l'iperammortamento della precedente legge di bilancio:
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Questa previsione impedisce che uno stesso investimento possa fruire sia dell'iperammortamento 2018 (al 150%) sia di quello 2019 a scaglioni.
Beni immateriali strumentali — Allegato B (comma 62)
Il comma 62 conferma la maggiorazione per i beni immateriali, mantenendo l'aliquota del 40% già prevista dalla L. 205/2017:
Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 60 e che, nel periodo indicato al medesimo comma 60, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
Il beneficio sui beni immateriali resta dunque accessorio e condizionato: ne possono fruire solo i soggetti che contemporaneamente beneficiano dell'iperammortamento sui beni materiali (Allegato A).
Obblighi documentali (comma 63)
Il comma 63 richiama gli obblighi di documentazione tecnica già previsti dalla disciplina originaria:
Ai fini della fruizione dei benefici di cui ai commi 60 e 62, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il rinvio è alla perizia tecnica giurata (o attestazione di conformità) che certifica l'inclusione del bene negli elenchi degli allegati A o B e il soddisfacimento dei requisiti di interconnessione.
Clausole di salvaguardia e investimenti sostitutivi (comma 64)
Il comma 64 preserva l'applicabilità di due gruppi di disposizioni delle leggi di bilancio precedenti:
Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Questo primo richiamo fa salva la disciplina del superammortamento originario (L. 208/2015).
Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Il secondo richiamo preserva la disciplina degli investimenti sostitutivi introdotta dalla L. 205/2017, che regola le ipotesi di cessione o delocalizzazione dei beni agevolati e i relativi meccanismi di recupero del beneficio.
Determinazione degli acconti (comma 65)
Il comma 65 introduce una regola antielusiva per il calcolo degli acconti d'imposta:
La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 60 e 62.
La norma impone di neutralizzare l'effetto dell'iperammortamento nel calcolo degli acconti, evitando che il beneficio si traduca in una riduzione anticipata degli acconti stessi.
Perimetro della risposta
La norma circoscrive con precisione il proprio ambito di applicazione. In primo luogo, sotto il profilo oggettivo:
investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato
In secondo luogo, sotto il profilo temporale:
effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
Il tetto massimo dell'investimento agevolabile è fissato in modo esplicito:
La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro.
La non cumulabilità con il precedente regime è parimenti espressa:
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 9, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — disciplina originaria dell'iperammortamento (maggiorazione del 150%)
- Art. 1, comma 11, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — obblighi documentali (perizia tecnica giurata / attestazione di conformità)
- Allegato B annesso alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — elenco dei beni immateriali strumentali agevolabili
- Art. 1, comma 30, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — iperammortamento 2018 (clausola di non cumulabilità)
- Art. 1, comma 32, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — integrazione dell'Allegato B (beni immateriali)
- Art. 1, commi 35 e 36, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — disciplina degli investimenti sostitutivi
- Art. 1, comma 93, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 — superammortamento (maggiorazione del 40%)
- Art. 1, commi 60-65, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 — disposizioni oggetto della presente scheda
Temi
- Iperammortamento 2019
- Scaglioni di maggiorazione
- Beni materiali strumentali nuovi — Allegato A
- Beni immateriali strumentali — Allegato B
- Tetto 20 milioni di euro
- Prenotazione investimento — acconto 20%
- Perizia tecnica giurata
- Investimenti sostitutivi